CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 8 settembre 2021
Cassazione n. 47163/2021
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 24/02/2021 del GIP TRIBUNALE di BARI/cjatt5".33.Pen al~fi; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; • [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza in data [OSCURATO:DATA_NASCITA], il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Bari ha recepito la richiesta delle parti, formulata ai sensi degli artt. 444 e seguenti, cod. proc. pen., applicando ad [OSCURATO:PERSONA] la pena concordata, nella misura di 1 anno e 10 mesi di reclusione e di 600 euro di multa, in relazione ai reati oggetto di imputazione. 2. Avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione lo stesso imputato per mezzo del difensore di fiducia, avv. [OSCURATO:PERSONA], prospettando, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., l'assenza di un'adeguata motivazione circa l'insussistenza di cause di proscioglimento ex art.129 cod. proc. pen. 3. Tanto premesso, osserva il Collegio che il ricorso deduce motivi non consentiti dalla legge, in base a quanto previsto dal comma 2-bis dell'art. 448 cod. proc. pen., introdotto dall'art. 1, comma 50, legge del 23 giugno 2017, n. 103, applicabile ratione temporis al caso di specie, trattandosi di sentenza di applicazione della pena pronunciata in data successiva al 3 agosto 2017. Detta disposizione, infatti, limita i casi di ricorso per cassazione ai motivi concernenti l'espressione della volontà dell'imputato, il difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, l'erronea qualificazione giuridica del fatto, l'illegalità della pena o della misura di sicurezza. Ne consegue che il ricorso non può essere ammesso con riferimento al prospettato difetto di motivazione concernente l'assenza di cause di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. 4. Il ricorso, pertanto, deve essere dichiarato inammissibile. Alla luce della sentenza 13 giugno 2000, n. 186 della Corte costituzionale, non sussistendo, nella specie, elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria di inammissibilità consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della cassa delle ammende, equitativamente fissata in 3.000,00 euro. [OSCURATO:PERSONA] Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla cassa delle ammende. Così deciso in data 8/9/2021 [OSCURATO:PERSONA] estensore Il Presidente C ri Re ldi [OSCURATO:PERSONA] DEPOSITATA 11N C