CassazionesentenzaSezione 6
Cassazione n. 16616/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
in persona della [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l’inammissibilità del ricorso;sentite le conclusioni del difensore del ricorrente, avvocato [OSCURATO:PERSONA] anche insostituzione dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA], che ha insistito per l’accoglimento del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. La Corte di appello di Ancona, con la sentenza del 2 ottobre 2025, haconfermato la condanna di [OSCURATO:PERSONA] alla pena di mesi sei di reclusione,applicata la diminuente del rito abbreviato, in relazione al reato di cui all'articolo316-ter cod. pen.Il ricorrente è stato ritenuto responsabile del reato di indebita percezione dicontributi dello Stato commesso a Visso dal 28 ottobre 2016 al 12 dicembre 2021,data di erogazione del contributo, perché mediante autodichiarazione sostitutivadi certificazione e di atto di notorietà (prodotta ai sensi degli artt. 46 e 47 deld.P.R. n. 445 del 2001 e presentata in data 17 novembre 2016), affermava,contrariamente al vero, di essere in possesso dei requisiti per fruire del contributodi autonoma sistemazione (cosiddetto C.A.S.), quale residente con dimoraprincipale, continuativa ed abituale nell’immobile sito in [OSCURATO:PERSONA]Anonio, 12de comune terremotato di Visso, contributo erogato, ai sensi delle ordinanze n.388 del 26 agosto 2016 e 208 e del 15 novembre 2016, entrambe del CapoDipartimento della Protezione Civile, adottate in occasione del sisma che avevacolpito la regione [OSCURATO:PERSONA].I Giudici del merito hanno ritenuto accertato che l’imputato avevaindebitamente fruito del contributo (dell’importo di euro 23.952,05) sulla basedelle mendaci dichiarazioni prodotte, poiché si era accertato che il [OSCURATO:PERSONA], entro idodici mesi precedenti la richiesta di contributo, non era stato residente condimora principale, continuativa ed abituale nel comune terremotato di Visso,presso l’immobile di via [OSCURATO:PERSONA]Antonio n, 32, ma in Roma, in via Boccea, pressol’abitazione della madre.Tra le statuzioni di condanna, per quel che qui rileva, la Corte ha confermatol’applicazione della pena sospesa, subordinata alla prestazione del lavoro dipubblica utilità, la confisca di quanto in sequestro nonché di beni, immobili e mobiliregistrati, fino alla concorrenza della somma innanzi indicata.2. [OSCURATO:PERSONA] chiede l’annullamento della sentenza impugnata enunciandoplurimi motivi di ricorso che, ai sensi dell’art. 173 disp. att. cod. proc. pen. sonosintetizzati nei limiti strettamente indispensabili ai fini della motivazione. Inparticolare:Motivo 1:erronea applicazione della legge penale (art. 316-ter cod. pen. e artt. 3,comma 1, dell’Ordinanza n. 338 del 26 agosto 2016 e art. 1, comma 5,dell’Ordinanza n. 614 del 12 novembre 2019, entrambe del [OSCURATO:PERSONA] civile) in relazione alla sussistenza degli elementi costitutivi deldelitto contestato e in particolare, la non corrispondenza al vero del contenutodella dichiarazione sostitutiva di certificazione e dell’atto di notorietà prodottedall'imputato sul requisito di avere abitazione principale, abituale e continuativapresso l’immobile di [OSCURATO:PERSONA] S. Antonio, n. 12, del comune terremotato di Visso,bensì in Roma, via Boccea numero 719, presso l'abitazione della madre, ai finidell'assegnazione del contributo statale per l'autonoma sistemazioneSostiene il ricorrente che, ai fini della ricostruzione del requisito di “avereabitazione principale, abituale e continuativa” presso un immobile rilevano lenozioni di abitazioni principale enunciate nella giurisprudenza Costituzionale(sentenza n. 128 del 2021) e civile (sentenza n. 3841 del 15 febbraio 2021) chehanno precisato come la nozione di abitazione principale, debba essere identificatanella dimora abituale, in genere coincidente con la residenza, e che gli ulteriorirequisiti (abitualità e continuatività) non valgano a qualificare ulteriormente lanozione, ma solo a ribadire che deve trattarsi del luogo in cui la persona abitanormalmente, venendo così in rilievo una nozione fattuale e sostanziale diabitazione principale e non già meramente formale. Nozione, questa, riferita dallagiurisprudenza proprio all'art. 3 dell’ordinanza n. 388 del 2016.La giurisprudenza civile, in particolare sentenza Tribunale di Rieti, Sez. Lavoro,sentenza n. 223 del 7 settembre 2021, in materia speculare a quella in esame, hainoltre precisato che la nozione di abitazione principale ai fini dell'assegnazione delcontributo per l'autonoma sistemazione, coincide con quella della dimora abitualee che la permanenza in un luogo, per un periodo prolungato apprezzabile, nondeve essere necessariamente prevalente sotto un profilo quantitativo, dovendoquesto elemento coniugarsi con quello altrettanto rilevante, anzi, dirimentedell'intenzione di stabilirsi stabilmente in un luogo e che ai fini della di abitualità,non possono essere computate eventuali assenze per ferie, nonché percomprovate e temporanee esigenze di natura socio sanitaria e lavorative.Le sentenze di merito in esame, ponendosi in aperto contrasto con la disciplinaemergenziale del settore e con l'interpretazione ermeneutica della stessa, hannoapoditticamente ridotto la nozione di abitazione principale ad un mero criterioquantitativo temporale, e, così operando, hanno introdotto, ai fini della sussistenzadel reato, un parametro privo di fondamento normativo, relegando l'accertamentorelativo al possesso del requisito ad un mero raffronto fra i giorni di permanenzatrascorsi dal ricorrente nel Comune di Visso e quelli passati in Roma, dove sitrovava per assistere la madre anziana, ma comunque non bisognosa di assistenzacontinuativa.Nel termine di dodici mesi, a ritroso dalla data di presentazione delladomanda, non possono, inoltre, computarsi periodi precedenti.La erroneità della valutazione della compiuta nella sentenza impugnata,allineatasi a quella di primo grado, ai fini della verifica degli elementi fattualiutilizzati per la insussistenza del requisito dell'abitazione principale del ricorrentein Visso ha, da un lato, omesso di considerare gli elementi prodotti dal ricorrentee, viceversa, valorizzato elementi di fatto antecedenti al dato storico di riferimentoche andava computato, a ritroso rispetto alla data di presentazione della domandadel 17 ottobre 2016, al 17 ottobre 2015. I giudici del merito hanno, invece,valorizzato circostanze di fatto precedenti ovvero successive al periodo temporaledi riferimento e, precisamente, la denuncia di furto di un’arma -presentata dalricorrente il 20 gennaio 2015 - dall’abitazione di via Boccea, ove l’arma eradetenuta e denunciata come in suo possesso; le dichiarazioni di persona informatesui fatti che riferivano che il [OSCURATO:PERSONA] svolgeva attività di tassista in Roma e lacircostanza che avesse avuto un medico di base, fino al 31 dicembre 2016,esercente in Roma.Motivo 2:Vizio di motivazione, per genericità della sentenza impugnata che ha avallatola ricostruzione compiuta nella sentenza di primo grado, omettendo di confrontarsiespressamente con le deduzioni difensive.Motivo n. 3:Mancanza di motivazione e il vizio di violazione di legge (art. 316-ter cod.pen. e art. 3, comma 1, dell’ordinanza n. 338 del 26 agosto 2016 e art. 1, comma5, dell’ordinanza n. n. 614 del 12 novembre 2019, entrambe del CapoDipartimento della Protezione civile), per avere la sentenza di appello omesso dimotivare in ordine alla sussistenza dell'elemento soggettivo del reato, nonostantele specifiche deduzioni svolte con il motivo di gravame e concernenti laindividuazione degli elementi normativi indicati nelle richiamate ordinanze cheindividuavano i requisiti necessari ai fini di usufruire del contributo.In particolare, la Corte di merito non ha adeguatamente considerato chel'errore in cui è incorsa l'imputato concerne la definizione di "abitazione principale",avente rilievo esclusivamente tributario ed, in quanto tale, non integrante ilprecetto penale di cui all'art. 316-ter cod. pen.Motivo n. 4:Erronea applicazione della legge penale e cumulativi vizi di motivazione per lamancata applicazione del beneficio della non menzione della condanna di cuiall'articolo 175 cod. pen. Rileva come la sentenza Impugnata sia del tutto carentedi motivazione perché, pur essendo detta misura discrezionale, quando vienedenegata deve essere accompagnata da motivazione coerente con i requisitirichiesti ai fini della sua applicazione.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] deve essere rigettato perché proposto per motiviinfondati.2. E’ infondato il primo motivo di ricorso che verte sulla nozione di “abitazioneprincipale” contenuta nelle ordinanze n. 388 del 26 agosto 2016 e 208 del 15novembre 2016, entrambe del [OSCURATO:PERSONA] della Protezione civile, adottatein occasione del sisma che, l’8 agosto 2016, ha interessato numerosi comuni, delleProvince di Ancona e Macerata, fra cui il Comune di Visso, ove, in FrazioneSant’Antonio n. 32, l’imputato, nelle dichiarazioni redatte su modulo prestampato– all’uopo predisposto - e mediante produzione di autodichiarazione sostitutiva dicertificazione e di atti di notorietà, aveva dichiarato di avere l’abitazione principaleonde usufruire del contributo di autonoma sistemazione (cd. CAS), riconosciutoagli occupanti di abitazioni distrutte dal sisma – o rese, comunque, inagibili – qualecontributo per il ristoro del disagio sopportato dalla persona che abitava l’immobile(e, diverso dai contributi previsti per la ricostruzione degli immobili o la loro messain agibilità a seguito del sisma).2.1.Va premesso, per ragioni di chiarezza espositiva, che non è rilevante, nelleordinanze prefettizie indicate, la individuazione della residenza e che iprovvedimenti del Prefetto, in linea con linea con analoghe misure previste inoccasione di altri eventi sismici, richiedevano, testualmente, l’occupazionedell’immobile in quanto costituente l’abitazione principale, abituale e continuativa,riferimento precisato, con l’ordinanza n. 614 del 2019, comma 5, nel senso che «per abitazione principale, abituale e continuativa (ai sensi dell’art. 3, comma 1,dell’ordinanza n. 388/2016) deve intendersi l’unità immobiliare in cui un soggettoappartenente al nucleo familiare dimorava per un lasso temporale non inferiore adodici mesi, senza computare nel calcolo di tale periodo eventuali assenze perferie, nonché comprovate e temporanee esigenze di natura socio sanitarie olavorative, non ricorrenti».2.2. Il ricorrente sostiene che, ai fini del concetto di abitazione principale nonrilevano, perché meramente descrittive, i sintagmi, che, nelle ordinanze dellaProtezione Civile innanzi indicate, richiamano, altresì, le nozioni di continuatività eabitualità richiamando a tal fine una sentenza della Corte Costituzionale (lasentenza n. 128 del 2021), un’ordinanza della Corte di Cassazione (Cass. Sez. 1,15/02/2021, n. 3841, Rv. 660496 - 01) e, altra sentenza, relativa proprio allainterpretazione dell’art. 3, dell’ordinanza n. 388 cit., in materia di diritto del lavoro,del Tribunale di Rieti.Sostiene che, diversamente opinando, la nozione di abitazione principalesarebbe individuata sulla base di un criterio meramente quantitativo – temporale,individuato nei giorni di permanenza nell’abitazione, nozione, così delineata,rispetto alla quale non rileva l’intenzione dell’agente, di abitare in modo stabile,l’immobile sia pure adattando la sua presenza alle proprie normali consuetudini divita.Non è, dunque, incompatibile con la nozione di abitazione principale lapresenza in altri luoghi, vieppiù, tenuto conto che il requisito in parola devesussistere nell’anno dalla data di presentazione della domanda (nel casopresentata il 17 ottobre 2016), sicché sarebbero irrilevanti le consuetudini di vitadell’imputato che ne attestano la presenza in Roma, presso l’abitaizone dellamadre, in epoca precedente al 15 ottobre 2015.2.3.La prospettazione difensiva non è condivisibile e muove da unavalutazione erronea sia della ratio del contributo di autonoma sistemazione (cd.CAS, la cui denominazione è poi, mutata in quella di contributo SAE) sia delconcetto di abitazione principale essendo affatto irrilevanti le precisazioni che neconnotano la definizione.La struttura del contributo di autonoma sistemazione, riconosciuto fino ad unmassimo di seicento euro mensili, ne prevedeva la erogazione «in favore di ciascuncomponente del nucleo familiare abitualmente e stabilmente residentenell’abitazione principale» e nel limite di 300 euro mensili ove si tratti di nucleofamiliare composto da una sola unità.Il nomen iuris del contributo, che rinvia alla necessità di una diversasistemazione abitativa a seguito del sisma, ne evidenzia la sua finalità solidaristicae assistenziale – in quanto destinato alla persona e non all’immobile – e, quindi adassicurare non un risarcimento e/o un indennizzo di carattere riparatorio, bensì amitigare l’eventuale disagio arrecato alla persona che lo richieda e che sia statacostretta a trasferirsi al momento del sisma – ovvero da un evento notoriamenteascrivibile alla forza maggiore – in un altro immobile diverso da quello integrantela dimora abituale e continuativa.L’ordinanza del 2019, innanzi indicata, ha individuato sia il range temporaledi occupazione dell’immobile (un anno) sia i criteri di calcolo precisando che, neltermine di un anno, non vanno computate assenze per ferie, per comprovate etemporanee esigenze di natura socio-sanitaria o lavorative, non ricorrenti.Non sono, dunque, irrilevanti, le nozioni di abitualità e continuatività checoncorrono alla definizione di abitazione principale in quanto rinviano allacontinuativisi delle abitudini di vita che si svolgono nell’abitazione e che subisconouna brusca e impegnativa, anche dal punto di vista economico, interruzionecostringendo a spese impreviste e ulteriori.2.4.L’interpretazione proposta dal ricorrente non trova avallo nella sentenzadella Corte Costituzionale e nella giurisprudenza di legittimità.[OSCURATO:PERSONA] delle leggi, nel delineare la nozione di abitazione principale (con lasentenza n. 128 del 2021, in relazione alla sospensione delle procedure esecutiveper effetto della disciplina Covid) ha evidenziato che la disciplina specifica nonforniva una definizione di «abitazione principale», ma ha, poi, richiamato, perdefinirla, l'art. 10, comma 3-bis, del d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917(Approvazione del testo unico delle imposte sui redditi), in tema di oneri deducibilidal reddito complessivo; disposizione, questa, che prevede che, «[p]er abitazioneprincipale si intende quella nella quale la persona fisica, che la possiede a titolo diproprietà o altro diritto reale, o i suoi familiari dimorano abitualmente».Anche la Corte Costituzionale ha condiviso una definizione che rinviaall’abitualità e alla continuatività quali concetti che si contrappongono alla nozionedi dimora che, sul piano giuridico, viene individuato come il luogo in cui unapersona soggiorna temporaneamente o sporadicamente, senza il requisito dellastabilità.Quanto all’ordinanza n. 3841 del 15 febbraio 2021, la Prima Sezione civile,esaminando la nozione di residenza della persona, ha richiamato l’ art. 43 cod.civ., che la identifica nell'abituale e volontaria dimora in un determinato luogo,caratterizzata dalla permanenza per un periodo apprezzabile e dall'intenzione diabitarvi in modo stabile, rivelata dalle consuetudini di vita e dallo svolgimento dellenormali relazioni sociali, familiari ed affettive, pur precisando che, nel leale spiritodi collaborazione tra gli organi preposti, che la verifica di tali requisiti (ai sensidell'art. 19 d.P.R. n. 223 del 1989), deve avvenire con modalità che si concilinocon l'esigenza di ogni cittadino di poter attendere alle proprie occupazioni, conl'onere a carico del richiedente di indicare, fornendone adeguata motivazione, iperiodi in cui sarà certa la sua assenza dall'abitazione, sì da consentire al comunedi concentrare e programmare i propri controlli in quelli restanti.Un principio che non esclude, dalla individuazione della nozione di residenza,i connotati di abitualità e continuatività, rimettendo la stabilità dell’abitazione nonad una mera intenzione della persona che richiede la residenza in un comune maregolando gli orari di accesso per le necessarie verifiche in modo conciliarel’assenza, per le più disparate ragioni, dall’abitaizone con i tempidell’accertamento.In siffatto contesto interpretativo non assume il rilievo che il ricorrente viricollega una pronuncia del giudice del merito, peraltro in un settore, come quellodel diritto del lavoro, regolato anche dalla tutela di altre e connesse esigenze.2.5. Deve, in conclusione, affermarsi che ai fini della fruizione delcontributo di autonoma sistemazione previsto dall’art. 3, comma 1, dell’Ordinanzan. 388 del 26 agosto 2016 e dagli art.1, comma 5, dell’Ordinanza n. 614 del 12novembre 2019, entrambe del [OSCURATO:PERSONA] della Protezione civile adottatein occasione del sisma che l’8 agosto 2016 ha colpito le [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] eAbruzzo, quale contributo avente finalità solidaristica e assistenziale, costituiscecondizione indefettibile che il soggetto che lo richieda abbia avuto nell’immobiledistrutto o reso inagibile, l’abitazione principale, continuativa e abituale e chepertanto sia stato costretto a trasferirsi, al momento del sisma, in un altroimmobile diverso.Integra il reato di indebita percezione di erogazioni pubbliche di cui all’art.316-ter cod. pen. il conseguimento del contributo per l’autonoma sistemazione,ottenuto sulla base di un'autodichiarazione mendace, attraverso autodichiarazionesostitutiva di certificazione e atto di notorietà, che attesti che l’immobile distruttoin tutto o in parte dal sisma ovvero sgomberato in esecuzione di provvedimentidelle competenti autorità, costituiva l’abitazione principale, abituale econtinuativa.3. Il secondo motivo di ricorso è generico e manifestamente infondato.La sentenza impugnata, pur rinviando a quella di primo grado nellaricostruzione del fatto e nella sintesi degli elementi di prova, si pone in ragionatoconfronto critico con le deduzioni difensive nella parte in cui, sinteticamente maefficacemente, ha esaminato la rilevanza degli elementi di prova, in particolaredelle dichiarazioni dei testi (pag. 11) che danno atto della frequentazione, da partedell’imputato, dell’abitazione di Visso, in [OSCURATO:PERSONA]Antonio, n. 12, pocolontana da altra, appartenente alla famiglia.La Corte di merito ha ben spiegato le ragioni per le quali ha ritenuto subvalentitali elementi rispetto a quelli, di univoca rilevanza, che, invece, deponevano per lamancata destinazione ad abitazione abituale e continuativa, dell’immobile indicatoe che, rapportati alle consuetudini di vita dell’imputato, ne conclamavano la dimoraabituale e continuativa in Roma in via di Boccea, 719, residenza della madre. E, inparticolare: il raffronto delle utenze degli immobili che, negli anni precedenti al2016, erano pari a zero, per l’immobile di Visso e normali quelli di via Boccea; lacircostanza che l’imputato, in data 20 gennaio 2015, aveva presentato denunciadi furto di una pistola, regolarmente denunciata e detenuta presso l’abitazionematerna precisando di essere stato assente dall’abitaizone in cui viveva con lamadre, dal 10 al 24 dicembre, quando avevano installato una inferriata divelta dailadri; la circostanza che l’imputato aveva eseguito, in un istituto bancario sito neipressi dell’abitazione di Roma, le operazioni di versamento dei modelli F24; lacircostanza che aveva avuto, nel periodo 1 gennaio 2015/31 dicembre 2016,medico di base in un sanitario con studio in Roma, città in cui aveva fruito di noveprestazioni specialistiche.Si tratta di circostanze di fatto che, nell’anno precedente al periodo indicatonell’autodichiarazione, rilevante ai fini della perimetrazione temporale del requisitorichiesto dalle disposizioni di cui all’art. 1, comma 5, dell’Ordinanza n. 614 del2019, sono rilevanti per denotare come l’imputato non utilizzasse l’immobile diubicato in [OSCURATO:PERSONA]Antonio, n. 12 del Comune di Visso quale abitazioneprincipale, abituale e continuativa, dimorando, invece stabilmente in Roma luogoin cui si svolgevano con frequenza e ricorrenza le sue attività e che escludono laricorrenza della utilizzazione dell’abitazione di Visso con continuatività e abitualità.4. Il terzo motivo di ricorso è generico e manifestamente infondato.Premesso che con i motivi di appello l’imputato, concentrando l’attenzione sulpresupposto costitutivo del reato e sulla prova del reato ascrittogli, non muovevaalcun rilievo sul punto del dolo sicché la sentenza impugnata, che tale aspetto nonha esaminato, non è inficiata da vizio implicante nullità, deve, nondimeno, rilevarsiche il motivo di ricorso neppure deduce circostanze idonee a escludere l’elementopsicologico del reato di cui all’art. 316-ter cod. pen., integrato dal dolo genericoche può ritenersi sussistente in quanto le nozioni di abitualità e continuatività,falsamente attestate, si risolvono nella mendace dichiarazione del possesso direquisiti di fatto e, pertanto, risulta irrilevante la nozione tecnica di abitazioneprincipale, ricondotta al diritto tributario (l'art. 10, comma 3-bis, del d.P.R. 22dicembre 1986, n. 917), rispetto alla quale potrebbe, in astratto, rilevare lamancata conoscenza delle correlative disposizioni che ne definiscono la nozione.5.Manifestamente infondato è anche il motivo di ricorso che denuncia erroneaapplicazione della legge penale e cumulativi vizi di motivazione per la mancataapplicazione del beneficio della non menzione della condanna di cui all'articolo 175cod. pen.Invero, motivazione adeguata e sufficiente è quella che la condanna irrogatanon sia la prima essendo gravato il ricorrente da un precedente per il reato diricettazione.Il presupposto costitutivo del beneficio della non menzione della condanna,irrogabile solo per la prima condanna, è di più limitata portata di quello delbeneficio della pena sospesa e, pertanto, non è inficiata da irragionevolezza lasentenza che questo e non quello riconosca.6.Per mera completezza va rilevato che il reato per cui si procede non èprescritto perché il reato di indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato(art. 316 ter cod. pen.) si consuma nel momento e nel luogo in cui l'ente pubblicoeroga i contributi, i finanziamenti, i mutui agevolati, disponendone l'accredito sulconto corrente del soggetto che ne abbia indebitamente fatto richiesta, perché ècon quell'atto che si verifica la dispersione del denaro pubblico (Sez. 6, n. 12625del 19/02/2013, Degennaro, Rv. 254490 - 01).7.Segue al rigetto del ricorso, la condanna di [OSCURATO:PERSONA] al pagamento dellespese processuali. P.Q.MRigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali.Così deciso il 5 maggio 2026La Consigliera relatrice Il PresidenteEmilia [OSCURATO:PERSONA]