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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 12 luglio 2023

Cassazione n. 30260/2023

Testo disponibile della fonte

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa, giusta procura speciale stesa in calce al ricorso, dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha indicato recapito PEC, avendo la ricorrente dichiarato di eleggere domicilio presso lo studio del difensore, alla via Ricasoli n. 118 in Livorno; -ricorrente - contro Agenzia delle Entrate, in persona del Direttore, legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa, ex lege , dall’Avvocatura Generale dello Stato, e domiciliata presso i suoi uffici, alla via dei Portoghesi n. 12 in Roma; -controricorrente - avverso la sentenza n. 1991, pronunciata dalla [OSCURATO:PERSONA] della Toscana, sezione staccata di Livorno, il 5.7.2016, e pubblicata il 15.11.2016; O GGETTO : Irpef 2008 - Accertamento sintetico del reddito - Adesione a normativa condonistica - Rinuncia al ricorso - Estinzione del giudizio. ascoltata, in camera di consiglio, la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; la Corte osserva: Fatti di causa

1. L’Agenzia delle Entrate, a seguito della somministrazione di questionario informativo, notificava a [OSCURATO:PERSONA] l’avviso di accertamento n.

T8H01F502215/13, relativo al tributo dell’Irpef con riferimento all’anno 2008.

La verifica fiscale era stata eseguita nei modi dell’accertamento sintetico, in considerazione dei beni indice di capacità retributiva di cui era stato accertato il possesso negli anni 2007 e 2008, con particolare riferimento alla “disponibilità oltre che dell’abitazione anche di due autovetture e di un’imbarcazione di metri 13,80” (sent.

CTR, p. 3).

La contribuente promuoveva procedura di mediazione, che però non sortiva esito positivo.

2. [OSCURATO:PERSONA] impugnava quindi l’atto impositivo innanzi alla [OSCURATO:PERSONA] di Livorno contestando, innanzitutto, l’intervenuta decadenza dell’Amministrazione finanziaria dal potere di esercitare la pretesa impositiva, replicando l’Ente impositore che, ricordato come la contribuente non avesse presentato la dichiarazione dei redditi, il termine decadenziale doveva comunque intendersi prorogato di un anno.

La CTP riteneva fondate le difese proposte dalla contribuente, ed accoglieva il suo ricorso.

3. Avverso la decisione sfavorevole conseguita nel primo grado del giudizio spiegava appello l’Agenzia delle Entrate, innanzi alla [OSCURATO:PERSONA] della Toscana, sezione staccata di Livorno.

La CTR riteneva invece fondate le prospettazioni dell’Amministrazione finanziaria, riformava la decisione dei primi giudici e riaffermava la piena validità ed efficacia dell’avviso di accertamento.

4. Ha proposto ricorso per cassazione, avverso la pronuncia della CTR, [OSCURATO:PERSONA], affidandosi a tre motivi di ricorso.

Resiste mediante controricorso l’Agenzia delle Entrate.

5. Con propria nota, datata 27.5.2019, la contribuente ha comunicato di aver aderito alla definizione agevolata delle controversie disciplinata dall’art. 1 del Dl n. 148 del 2017 (che richiama l’art. 6 del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, cfr. comma 2), producendo documentazione.

La normativa condonistica prevede che l’aderente rinunzi ai ricorsi pendenti. [OSCURATO:PERSONA] dichiarava di rinunziare all’impugnativa.

La ricorrente confermava la propria rinunzia al ricorso con successiva nota datata 12.7.2023.

Ragioni della decisione

1. Non sussistono le condizioni per procedere all’esame nel merito dei motivi di ricorso proposti dalla contribuente.

2. [OSCURATO:PERSONA] ha dichiarato, tramite il difensore abilitato, di rinunciare al ricorso.

La contribuente prospetta di aver aderito alla definizione agevolata delle pendenze tributarie oggetto del presente giudizio, ed allega documentazione relativa alla procedura di condono di cui all’art. 1, comma 4, del Dl n. 148 del 2017, come conv.

In particolare ha depositato domanda di accesso alla normativa condonistica e prova della notifica all’Amministrazione finanziaria, recapitata a mezzo PEC l’[OSCURATO:DATA_NASCITA].

La documentazione prodotta appare insufficiente per dimostrare la definizione della vicenda processuale mediante cessazione della pendenza ai sensi della normativa indicata.

3. In ogni caso la contribuente ha dichiarato di rinunciare al ricorso.

Deve pertanto essere pronunciata l’estinzione del giudizio e la cessazione della materia del contendere.

Sussistono giusti motivi per dichiarare interamente compensate tra le parti le spese del giudizio di legittimità.

4. Il tenore della pronunzia, che è di estinzione del giudizio e non di rigetto, o di inammissibilità o improponibilità del ricorso, esclude - trattandosi di norma lato sensu sanzionatoria e comunque eccezionale e pertanto di stretta interpretazione - l'applicabilità dell'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, quale inserito dall'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, circa l'obbligo per il ricorrente, anche incidentale, non vittorioso di versare una somma pari al contributo unificato già versato all'atto della proposizione dell'impugnazione.

L’estraneità della fattispecie rispetto alle previsioni dalla norma ora richiamata consente di omettere ogni ulteriore specificazione in dispositivo (tra le tante: Cass. sez.

VI-III, 30.9.2015, n. 19560; Cass. sez.

V, 12.10.2018, n. 25485; Cass. sez.

V, 28.5.2020, n. 10140; Cass. sez.

V, 9.3.2021, n. 6400).

La Corte di cassazione, P.Q.M. dichiara l’estinzione del g

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa, giusta procura speciale stesa in calce al ricorso, dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha indicato recapito PEC, avendo la ricorrente dichiarato di eleggere domicilio presso lo studio del difensore, alla via Ricasoli n. 118 in Livorno; -ricorrente - contro Agenzia delle Entrate, in persona del Direttore, legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa, ex lege , dall’Avvocatura Generale dello Stato, e domiciliata presso i suoi uffici, alla via dei Portoghesi n. 12 in Roma; -controricorrente - avverso la sentenza n. 1991, pronunciata dalla [OSCURATO:PERSONA] della Toscana, sezione staccata di Livorno, il 5.7.2016, e pubblicata il 15.11.2016; O GGETTO : Irpef 2008 - Accertamento sintetico del reddito - Adesione a normativa condonistica - Rinuncia al ricorso - Estinzione del giudizio. ascoltata, in camera di consiglio, la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; la Corte osserva: Fatti di causa 1. L’Agenzia delle Entrate, a seguito della somministrazione di questionario informativo, notificava a [OSCURATO:PERSONA] l’avviso di accertamento n. T8H01F502215/13, relativo al tributo dell’Irpef con riferimento all’anno 2008. La verifica fiscale era stata eseguita nei modi dell’accertamento sintetico, in considerazione dei beni indice di capacità retributiva di cui era stato accertato il possesso negli anni 2007 e 2008, con particolare riferimento alla “disponibilità oltre che dell’abitazione anche di due autovetture e di un’imbarcazione di metri 13,80” (sent. CTR, p. 3). La contribuente promuoveva procedura di mediazione, che però non sortiva esito positivo. 2. [OSCURATO:PERSONA] impugnava quindi l’atto impositivo innanzi alla [OSCURATO:PERSONA] di Livorno contestando, innanzitutto, l’intervenuta decadenza dell’Amministrazione finanziaria dal potere di esercitare la pretesa impositiva, replicando l’Ente impositore che, ricordato come la contribuente non avesse presentato la dichiarazione dei redditi, il termine decadenziale doveva comunque intendersi prorogato di un anno. La CTP riteneva fondate le difese proposte dalla contribuente, ed accoglieva il suo ricorso. 3. Avverso la decisione sfavorevole conseguita nel primo grado del giudizio spiegava appello l’Agenzia delle Entrate, innanzi alla [OSCURATO:PERSONA] della Toscana, sezione staccata di Livorno. La CTR riteneva invece fondate le prospettazioni dell’Amministrazione finanziaria, riformava la decisione dei primi giudici e riaffermava la piena validità ed efficacia dell’avviso di accertamento. 4. Ha proposto ricorso per cassazione, avverso la pronuncia della CTR, [OSCURATO:PERSONA], affidandosi a tre motivi di ricorso. Resiste mediante controricorso l’Agenzia delle Entrate. 5. Con propria nota, datata 27.5.2019, la contribuente ha comunicato di aver aderito alla definizione agevolata delle controversie disciplinata dall’art. 1 del Dl n. 148 del 2017 (che richiama l’art. 6 del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, cfr. comma 2), producendo documentazione. La normativa condonistica prevede che l’aderente rinunzi ai ricorsi pendenti. [OSCURATO:PERSONA] dichiarava di rinunziare all’impugnativa. La ricorrente confermava la propria rinunzia al ricorso con successiva nota datata 12.7.2023. Ragioni della decisione 1. Non sussistono le condizioni per procedere all’esame nel merito dei motivi di ricorso proposti dalla contribuente. 2. [OSCURATO:PERSONA] ha dichiarato, tramite il difensore abilitato, di rinunciare al ricorso. La contribuente prospetta di aver aderito alla definizione agevolata delle pendenze tributarie oggetto del presente giudizio, ed allega documentazione relativa alla procedura di condono di cui all’art. 1, comma 4, del Dl n. 148 del 2017, come conv. In particolare ha depositato domanda di accesso alla normativa condonistica e prova della notifica all’Amministrazione finanziaria, recapitata a mezzo PEC l’[OSCURATO:DATA_NASCITA]. La documentazione prodotta appare insufficiente per dimostrare la definizione della vicenda processuale mediante cessazione della pendenza ai sensi della normativa indicata. 3. In ogni caso la contribuente ha dichiarato di rinunciare al ricorso. Deve pertanto essere pronunciata l’estinzione del giudizio e la cessazione della materia del contendere. Sussistono giusti motivi per dichiarare interamente compensate tra le parti le spese del giudizio di legittimità. 4. Il tenore della pronunzia, che è di estinzione del giudizio e non di rigetto, o di inammissibilità o improponibilità del ricorso, esclude - trattandosi di norma lato sensu sanzionatoria e comunque eccezionale e pertanto di stretta interpretazione - l'applicabilità dell'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, quale inserito dall'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, circa l'obbligo per il ricorrente, anche incidentale, non vittorioso di versare una somma pari al contributo unificato già versato all'atto della proposizione dell'impugnazione. L’estraneità della fattispecie rispetto alle previsioni dalla norma ora richiamata consente di omettere ogni ulteriore specificazione in dispositivo (tra le tante: Cass. sez. VI-III, 30.9.2015, n. 19560; Cass. sez. V, 12.10.2018, n. 25485; Cass. sez. V, 28.5.2020, n. 10140; Cass. sez. V, 9.3.2021, n. 6400). La Corte di cassazione, P.Q.M. dichiara l’estinzione del g
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