CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 23358/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 06/12/2021 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO La Corte di appello di Bari, con sentenza del 6 dicembre 2021, parzialmente riformando la decisione del Tribunale di Bari, pronunciata in data 29 aprile 2019, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], ha rideterminato la pena irrogata al primo e confermato le condanne in relazione al reato di cui agli artt. 110 e 648 cod. pen. Ritenuto che l'unico motivo del ricorso presentato dal difensore dell'imputato [OSCURATO:PERSONA], con il quale si deduce il vizio della motivazione in relazione alla dosimetria della pena, è privo di concreta specificità e manifestamente infondato in quanto, dalla lettura del provvedimento impugnato, emerge la presenza di motivazione sorretta da corretti argomenti giuridici (Sez. 2, n. 36104 del 27/04/2017, Mastro, Rv. 271243 e Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013, dep. 2014, Ferrario, Rv. 259142) ed esente da criticità giustificative (si veda pag. 4, ove la Corte territoriale, riducendo la pena irrogata dal primo giudice in ragione della capacità a delinquere del reo, ha individuato la pena base in misura prossima ai minimi edittali); considerato che il primo motivo del ricorso presentato dal difensore del coimputato [OSCURATO:PERSONA], in punto di prova della penale responsabilità, oltre ad essere privo dei requisiti di specificità, è volto a prefigurare una rivalutazione delle fonti probatorie e/o un'alternativa ricostruzione dei fatti mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati dal giudice del merito, estranee al sindacato del presente giudizio (Sez. 2, n. 9106 del 12/02/2021, Caradonna, Rv. 280747; Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, F., Rv. 280601; Sez. 5, n. 51604 del 19/09/2017, D'Ippedico, Rv. 271623) ed avulse da pertinente individuazione di specifici travisamenti di emergenze processuali valorizzate dai giudicanti (Sez. 6, n. 10795 del 16/02/2021, F., Rv. 281085 e Sez. 5, n. 48050 del 02/07/2019, S., Rv. 277758), i quali hanno ampiamente esplicitato, con corretti argomenti logici e giuridici (Sez. 2, n. 43427 del 07/09/2016, Ancona, Rv. 267969), le ragioni del loro convincimento (si veda pag. 4 sulla materiale disponibilità dei beni ricettati e sull'assenza di spiegazione circa l'origine del possesso); osservato che anche il secondo motivo, in punto di trattamento sanzionatorio, non è specifico e comunque manifestamente infondato alla luce della consolidata giurisprudenza di legittimità (Sez. 2, n. 36104 del 27/04/2017, Mastro, Rv. 271243 e Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013, dep. 2014, Ferrario, Rv. 259142), in quanto mira ad una nuova valutazione della congruità della pena la cui determinazione, sorretta da sufficiente motivazione, non è stata frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico (si veda pag. 5 sulla congruità della pena irrogata dal primo giudice, individuata in misura inferiore alla media edittale); rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la conseguente condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione delle cause di inammissibilità (Corte cost., n. 186 del 13/06/2000), al versamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila ciascuno, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti; P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così de