CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 24583/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
pronunciato la seguente ORDINANZA sulricorso iscritto al n. 16831 /20 22 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA] S.R.L. in persona del legale rappresentantepro tempore rappresentata e difesa in forza di procura speciale in atti dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] (PEC: [OSCURATO:EMAIL] ) e dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] (PEC: [OSCURATO:EMAIL]) –ricorrente – Contro AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro tempore rappresentata e difesa come per legge dall’avvocatura generale dello Stato con domicilio in Roma, via dei Portoghesi n. 12 (PEC: [OSCURATO:EMAIL]); - c ontroricorrente – avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] de l la Campana sez. staccata di Salerno n. 8767 / 0 9 / 21 depositata in data 21/12/2021,non notificata; Oggetto:cartella – avvisobonario - sanzioni Cons.Est. [OSCURATO:PERSONA] - 2 Udita la relazione della causa svolt a nell’adunanza camerale del [OSCURATO:DATA_NASCITA]dal C onsigliere [OSCURATO:PERSONA] ; Rilevatoche: - la società O fficine M eccaniche I rpine s.r.l. impugnava la cartella di pagamentonotificatale a seguito di controllo automatizzato ex art . 36 bisdel d.P.R. n. 600 del 1973 e d ex art. 54 del d.P.R. n. 633 del 1972 relativoalla dichiarazione mod. 770S presentato per il periodo d'imposta 2015; -il giudice di primo grado accoglieva il ricorso; -appellava l' A mministrazione finanziaria ; - con la pron uncia impugnata il giudice di secondo grado h a accolto l'impugnazionedell'Ufficio; - ricorre a questa Corte la società contribuente con a tto affidat o a un unicomotivo; resiste con controricorso l’Agenzia delle Entrate; Consideratoche: -il solo motivo di ricorso si duole della violazione dell’art. 36 bis c. 3 del d.P.R.n. 600 del 1973 nonché dell’art. 2 c. 2 del d. Lgs. n. 462 del 1997, dell’art.15 ter del d.P.R. n. 602 del 1973 in relazione all’art. 360 c. 1 n. 3c.p.c. per avere la CTR erroneamente negato alla società contribuente il beneficio della riduzione delle sanzioni al 10% anche mancando di ritenere perfezionata la rateizzazione del dovuto con il pagamento tempestivo della prima rata , con conseguente diritto del contribuente allo sgravio della cartella qui opposta e all’emissione di nuova cartella aggiornatanegli importi dovuti ; -sotto il primo profilo, il motivo è infondato , in quanto la comunicazione, al contribuente o al sostituto d'imposta, dell'esito della liquidazione (delle dichiarazioni) ex art. 36 bis del d.P.R. n. 600 del 1973 (c.d. «avvisobonario»), ha la finalità di evitare la reiterazione di errori e di consentirela regolarizzazione degli aspetti formali, come esplicitamente emergedal comma 3 del citato art. 36 b is. Essa peraltro è dovuta (ex art,36 bis cit., per le imposte dirette, e art. 54 bis del. d.P.R. n. 633 del 1973, per l’ IVA), solo ove dai controlli automatici emerga un risultato diversorispetto a quello indicato nella dichiarazione ovvero un'imposta Cons.Est. [OSCURATO:PERSONA] - 3 o una maggiore imposta, come chiarito anche da (Cass. sez. 5, 06/07/2016, n. 13759 ) l'art. 2, comma 2, del d.P.R. n. 462 del 1967, limitatamentea quanto rileva ai presenti fini, il quale dispone poi, con riferimentoalla riscossione delle somme dovute a se guito dei controlli automatici,ovvero dei controlli eseguiti dagli uffici, effettuati ai sensi del citatoart. 36 bis (o, in materia di IVA, dell'art. 54 bis del d.P.R. n. 633 del1972), che l'iscrizione a ruolo non è eseguita se il contribuente o il sostitutod'imposta provvede a pagare le somme dovute entro trenta giornidal ricevimento della comunicazione prevista dal detto art. 36 bis, comma3 (o, in materia di IVA, dal comma 3 del citato art. 54 bis). In tal caso (intervenuto pagamento delle somme dov ute nel termine di trenta giorni) l'ammontare delle sanzioni amministrative dovute è ridotto(ad un terzo) ; -secondariamente, il ricorso si appunta a pag. 9 dell’atto sulla violazione dell’art. 15 ter del d.P.R. n. 602 del 1973, per avere la CTR erroneamentemancato di ritenere necessaria, dopo la decadenza della societàcontribuente dalla rateizzazione, una nuova iscrizione a ruolo; -il motivo è in primo luogo inammissibile per difetto di autosufficienza, o meglio di specificità e localizzazione ; da quanto trascritto in ricorso per cassazione alle pagg. 4 e 5 dell’att o , si evince come il ricorso sia tuttoincentrato solo sul diritto del contribuente alle sanzioni nella misura del10% e non del 30%, come si vede anche da lle porzioni di atti del merito trascritti (pag. 2 primo periodo; pag. 5 del ricorso che riporta parte del ricorso alla CTP; pag. 8 ricorso per cassazione, terzultimo periodo)oltre che dalla sentenza della CTR che fa riferimento solo alla riduzionedelle sanzioni; -orbene, appare così chiaro c ome il contribuente abbia allora posto solo di fronte a questa Corte la questione relativa alla necessarietà della nuova iscrizione a ruolo , che risulta questione nuova e pertanto comunqueinammissibile; -essa viene introd otta solo nell’ultim a pagina del ricorso per cassazione ove ci si rifer isce al tema relativo alla violazione dell’art. 15 surrichiamato; detto tema, e la conseguente eccezione, non risulta Cons.Est. [OSCURATO:PERSONA] - 4 esserstato proposto negli altri gradi di merito (i motivi di impugnazione in CTP sono trascritti a pagg. 5 e 6 del ricorso per cassazione e non fannoriferimento a tale profilo ) . Ma non solo. D all’esame , poi , del ricorso in CTP, prodotto a questa Corte , si evince che le doglianze del contribuente si appuntavano effettivamente su altro; -in esordio del summenzionato ricorso di primo grado si scrive infatti: “a.4.-Pertanto, la cartella di pagamento ed il ruolo in essa descritto meritano di essere quantomeno parzialmente annullati in relazione alle sanzioni irrogate nella misura del 30% e agli interessi successivi all’ultimo giorno del mese antecedente a quello dell’elaborazione della comunicazione”. In seguito, la società contribuente precisa quel che segue: “E però, nel caso di specie il Fisco è incorso in una duplice violazione. Difatti, per un verso non ha ottemperato all’obbligo di cui all’art.36 bis, e per altro verso con la cartella di pagamento, ha ingiunto il pagamento di una sanzione amministrativa ben più onerosa di quella dovuta dal contribuente fissandola nel 30% in luogo di quella minima del 10%.”.E ancora, si conclude in detto ricorso che “assodato che (i) l’Ufficio ha omesso di notificare la comunicazione di irregolarità prevista dall’art.36 bis; (ii) la contribuente ha pagato la prima rata nei 30 giorni dalla notifica della cartella; (iii) il legislatore ha previsto un regime sanzionatorio più favorevole per il contribuente che si adegui alle risultanze della comunicazione di irregolarità fissando le sanzioni al 10% piuttosto che al 30% e interessi fino all’ultimo giorno del mese antecedente a quello dell’elaborazione della comunicazione, l’on.le Collegio non potrà dichiarare la nullità e/o annullamento della cartella di pagamento n. 01220190003939909/000 not. il 3.5.19, nonché del ruolo n. 2019/550017 nella parte riguardante le sanzioni eccedenti la misura di 1/3 (rectius eccedenti il 10%) e agli interessi eccedenti quelli dovuti ex art. 2 comma 2 DLgs 462/97”; - è evidente come tali argomentazioni e difese facciano quindi riferimento sempre e unicamente a lla illegittimità della pretesa per sanzioni nella misura del 30% alla quale il contribuente ritiene di non dover esser assoggettato, in quanto non gli fu notificato l’avviso bonario Cons.Est. [OSCURATO:PERSONA] - 5 e in quanto ebbe a versare la prima rata del dovuto a seguito della notifica della cartella e mai all’ulteriore profilo di doglianza fondato sul diritto del contribuente, decaduto dal beneficio della rateizzazione, ad ottenere l’emissione di una nuova cartella. Invero, anche quanto al profilo di diritto che rileva, in nessuna parte del ricorso in primo grado si fa riferimento al il comma 1 dell'art. 15ter d.P.R. 602 del 1973, introdotto dall'art. 3 d. Lgs. 159 del 2015, secondo il quale " i n caso di rateazione ai sensi dell'articolo 3-bis del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 462, il mancato pagamento della prima rata entro il termine di trenta giorni dal ricevimento della comunicazione,ovvero di una delle rate diverse dalla prima entro il termine di pagamento della rata successiva, comporta la decadenza dal beneficio della rateazione e l'iscrizione a ruolodei residui importi dovuti a titolo di imposta, interessi e sanzioni in misura piena". -conclusivamente, quindi, il ricorso va rigettato; -le spese sono regolate dalla soccombenza; p.q.m. rigetta il ricorso; condanna parte ricorrente al pagamento delle spese processuali in favore di parte controricorrente che liquida in euro 5.800,00oltre a spese prenotate a debito. Ai sensi dell’art. 13 comma 1 - quater d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, inseritodall’art. 1, comma 17 della l. 24 dicembre 2012, n. 228, dà atto dellasussistenza dei presupposti processuali per il versam