CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 28 novembre 2025
Cassazione n. 32251/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 26237/2021R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA] s.a.s. di [OSCURATO:PERSONA] , in persona del l.r.p.t., rappresentata e dife sa da ll’ avv. [OSCURATO:PERSONA] , giusta procura in calce al ricorso; - ricorrent e e controricorrente incidentale - [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., in persona del l.r.p.t., rappresentata e difesa dagli avv.ti RaffaeleLener, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], giusta procura in calce al controricorso; -controricorrente e ricorrent e incidental e – Oggetto: intermediazione finanziaria AC –28/11/2025 r.g. n. 26237/2021 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza non definitiva della Co rte di appello di Torino n. 277/2021, pubblicata in data 11marzo 2021 . Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 28 novembre 2025dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:SOCIETA]. di [OSCURATO:PERSONA] (in prosieguo, breviter : “la società”) ha proposto ricorso per cassazione, affidato a un motiv o , avverso la sentenza non definitiva in epigrafe riportata con cui l a Corte di appellodi Torino, in parziale riforma della sentenza del locale Tribunale, dopoaver dichiarato la nullità dei contratti aventi a oggetto strumenti finanziari derivati, stipulati con l’allora Banca di credito [OSCURATO:SOCIETA]. (oggi [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. e in prosieguo, breviter: “la banca”), ha dichiarato “prescritte le pretese della società afferenti a rapporti estinti in periodo anteriore al 16 giugno 2005, accogliendola relativa eccezionedi prescrizione del diritto alla restituzione, sollevata dalla banca con riferimento ai rapporti estinti in periodo anteriore al decennio precedente il 16 giugno 2015, data di comunicazione a [OSCURATO:PERSONA] dell’istanza di mediazione relativa al presente procedimento. 2. La banca h a resistito con controricorso e ha contestualmente proposto ricorso incidentale affidato a quattro m otivi , resistito dalla società con controricorso. 3. L a Co rte territoriale, per quanto in questa sede ancora rileva, ha osservato: a) che i contratti derivati erano nulli, siccome risultava indeterminabile l’alea a essi collegata , per effetto della mancanza di alcuna comunicazione da parte della banca alla società di elementi che consentissero l’individuazione del valore dei derivati ( mark to market), maggiorata dei costi impliciti, sì da provare l a negoziazion e della loro causa; che dalla nullità derivava i l diritto della società a r.g. n. 26237/2021 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] ripetere dalla banca gli importi versati in conseguenza de lla stipulazione dei cont r at t i dichiarati nulli, come quantificati dagli estratti conto in atti; c) che andava accolta l’eccezione di prescrizione decennale della domanda di restituzione, sollevata dalla banca, che nella specie si applicava a tutti i rapporti cessati oltre il decennio anteriore alla comunicazione da parte della società alla banca dell’istanza di mediazione , pregiudiziale rispetto all’ introduzione del presentegiudizio. 4. L e parti ha nno depositato memoria. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso principale lamenta: « Omesso esame di un fatto decisivo del giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti ex art. 360, I co. n. 5 c.p.c.», deducendo l’erroneità della sentenza impugnata, laddove ha omesso di esaminare il documento trasmesso alla banca dalla società in data 15.05.2014, allegato agli atti di causa di primogrado e citato anche nel l’impugnazione in appello , avente un chiaro ed espresso contenuto interruttivo della prescrizione dell’azione di ripetizione. Il motivo è fondato e va accolto. La censura, ai fini dell’autosufficienza, documenta - attraverso la descrizione contenutistica accompagnata dall’indicazione topografica- in quali atti e in che termini abbia dedotto, sin dal primo atto introduttivo del giudizio,(doc. 21 allegato al fascicolo di primo grado; pag. 19 della memoria ex art. 183, sesto comma , c od . p roc . c iv . ) e successivamente anche in fase del proposto gravame avverso la sentenzadi primo grado pag. 68 comparsa conclusionalein appello) la sussistenza di un atto di messa in mora della banca, come tale asseritamente interruttivo del decorso della prescrizione del diritto fatto valere. r.g. n. 26237/2021 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] fatto naturalistico dedotto in lite è, quindi, l’esistenza di una valida messa in mora; la questione è stata oggetto del contraddittorio tra le parti, posto che la questionegenerale della decorrenza del termine di prescrizione è stata oggetto della pronuncia di appello , oggi impugnata; la questione assume anche carattere decisivo ai fini del decidere, posto che l’eventuale accoglimento della stessa determinerebbe una decorrenza diversa della retrodatazione degli effetti restitutori in epoca precedente a quella fissata nella sentenza di appello, ciò che illumina l’interesse del ricorrente a dedur r e la questionein questa sede . La sentenza impugnata, che pure mostra nella parte riassuntiva dello svolgimento del processo di ben avvedersi della sussistenza di una controversia tra le parti sulla datazione della decorrenza del termine prescrizionale, identifica poi tale termine nella data d i notifica del provvedimento di mediazione , d el tutto omettendo di esaminare il contenuto della missiva citata dalla cliente e indirizzata alla banca , al fine di scrutinarnel’ eventual e idoneità a interrompere il decorso della prescrizione. Un’omissione che inficia la pronuncia impugnata e che impone la cassazione del provvedimento. 2. Il ricorso incidentale , da considerarsi ammissibile , avendo la banca fatto riserva di impugnazione della sentenza non definitiva entro il termine assegnato in quella fase per il deposito di note di trattazione scritta (primo atto successivo alla prosecuzione del giudizio dopo la pronuncia non definitiva) lamenta: 2.1) Primo motivo: « Falsa applicazione degli artt. 1322, 1325, 1418 C.C. in relazione all’art.360, 1° comma, n. 3, c.p.c. per degli artt. 2049 c.c. e 31, comma 3 del TUF in combinato disposto con l’art. 2729 c.c.», deducendo l’erroneità della sentenza impugnata r.g. n. 26237/2021 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] laddove ha dichiarato nulli i contratti dedotti in lite per mancanza di causa, giacché l’eventuale assenza del mark to market e degli altri elementi identificativi dell’ operazione potrebbe al più determinare l’indeterminabilità dell’oggetto del contratto, giammai della sua causa. Il motivo è infondato,giacché le Sezioni Unite di questa Corte , con la sentenza n. 8770 del 2020, hanno statuito che l’ assenza del mark to market rende nullo il contratto per difetto di causa (cfr. paragrafo 6.7), lasciandosemmai aperto (cfr. paragrafi 9.1. e 9.2) l’eventualeconcorso anche dell’ulteriore causa di indeterminabilità dell’oggetto per effetto della genericità dell’ identificazione dell’alea (che, come tale, allude semprealla causa del contratto e non certo al suo oggetto ). Tanto è vero che la giurisprudenza d elle Sezioni semplici di questa Corte , successiva alle citate Sezioni Unite , nel pronunciare in conformità all’indirizzo nomofilattico , ha espressamenteindividuato la ragione della nullità dei contratti per cui è causa nel difetto di causa (cfr. Sez. 1. n. 24654 del 2022 , id. n. 32705 del2022, in motivazione). E ciò non senza rilevare che la questione sollevata con la censura in esame appare anche irrilevante ai fini del decidere posto che, quand’anche si volesse qualificarela nullità nell’ambito della indeterminabilità dell’ oggetto , la decisionesarebbe comunque conforme a diritto e si imporrebbe , semmai, solo una correzione della motivazione ai sensi dell’art.384 cod. proc. civ., nella specie in ogni caso da escludere per quanto appena argomentato. 2.2. Secondo motivo : « Violazione e/o f alsa applicazione degli artt. 1322, 1325, 1418 C.C. e art. 11 disp. prel. c.c. in relazione all’art. 360, 1° comma, n. 3, c.p.c.», deducendo l’erroneità della sentenza impugnata laddove ha dichiarato la nullità di tutti e sei i r.g. n. 26237/2021 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] contrattidedotti in lite , senza avvedersi che solo uno degli stessi, al momento della decisione , era ancora produttivo di effetti tra le parti e applicando ai primi cinque previsioni inerenti al loro contenuto che, al momento della rispettivastipulazione, non erano vigenti, con l’effetto di creare un’inammissibile nullità sopravvenuta, posta l’irretroattività delle leggi successive entrate in vigore. La censura è inammissibile. Come la stessa banca riconosce a pagina 36 del ricorso incidentale, a commento della censura in esame, la nullità determina obblighi restitutori che vengono determinatisulla base degli effetti giuridici che i contratti dichiarati nulli hanno prodotto e che non si siano per qualsivoglia ragione esauriti prima della relativa declaratoria. Ciò sposta la questione sul tema della determinazione della somma oggetto di restitu zione e, quindi , sulla sua quantificazione , in relazione alla quale la sentenza impugnata è pervenuta ad accertare il r elativo ammontare sulla base di un accertamento di merito (cfr. pag. 9, paragrafo 3.3 della sentenza impugnata ), non oggetto di specifica impugnazione in questasede. 2.3) Terzo motivo: «Violazione e/o falsa applicazione dell’art.1442 C.C. in relazione all’art. 360, 1° comma, n. 3, c.p.c. », deducendo l’erroneità della sentenza impugnata laddove ha respinto l’eccezione di p re scri z ione quinquennale del diritto fatto valere ex adverso, atteso che, trattandosi nella specie di una nullità relativa, in quanto post a a tutela del solo cliente, essa sarebbe assimilabile all’annullabilità, con conseguente applicazione del termine previsto per l’ esercizio dell’azione di annullabilità contrattuale, fissato in cinque anni dal verificarsi della ragione di invalidità. r.g. n. 26237/2021 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] motivo è infondato. La mancanza nei contratti per cui è causa degli elementi identificativi della sua ragione economico - sociale e pratica ridonda in nullità del contratto - come questa Corte ha costantemente affermato nei precedenti sopra citati e come in questasede si riafferma - con conseguente applicazione del regime di imprescrittibilità del relativo accertamento e giammai del termine quinquennaledi prescrizione , previs t o per la ben diversa e non assimilabile azionedi annullabilità. 2.4) Quarto motivo: «Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 342 C. P. C. in relazione all’art. 360, 1° comma, n. 4 , c.p.c. », deducendo la nullità della sentenza impugnata , per non aver rilevato la tardività della domanda di condanna alla restituzione degliimporti pagati formulata dalla cliente solo nelle conclusioni di appello, e dunque tardivamente, giacché in primo grado tale domandanon risultava in alcun modo formulata . Il motivo è infondato. Una volta acclarato – e di tanto dà incontestat a mente atto la sentenza impugnata (cfr. paragrafo 1) – che la cliente h a domandato sin dal primo grado , e successivamente reiterato in appello, la declaratoria di nullità dei contratti per cui è causa , l’effetto restitutorio consegue ex lege all’ accoglimento della domanda, quale conseguenza legale della retroattività della pronuncia del giudiceex art. 1458 cod. civ., e la relativa deduzione non si colloca, quindi, sul piano della proposizione della domanda , bensì sul piano degli effetti con nessi al suo accoglimento , con la conseguenza che e ss a non è soggetta ad alcuna preclusione processuale, tanto meno quella dedotta nella censura in esame (conformemente a Cass. S ez. 2 , n. 715/2018 ; id. Sez. 1, r.g. n. 26237/2021 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] n. 6664 del [OSCURATO:DATA_NASCITA];id. Sez. 3, n. 2956/2011 e, più recente, Cass., Sez. 1 n. 29023del 03/11/2025 , in motivazione ). 3. La sentenza va, dunque, cassata e le parti rinviate alla Corte di appello di Torino, in diversa composizione, che provvederà a rinnovare il giudizio secondo i principi sopra esposti e a regolare le spese della presente fase di legittimità. 4. Ai sensi dell'art. 13 comma 1 - quater del d.P.R. n. 115 del 2002, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente incidentale , di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso articolo 13, se dovuto (Cass. S.U., n. 4315 del 20 febbraio 2020). P.Q.M La Corte accoglie il ricorso principale e rigetta il ricorso incidentale; cassa la sentenza impugnata e rinvia le parti innanzi alla Corte di appello di Torino, in diversa composizione, che provvederà anche a regolare le spese della presente fase di legittimità; dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente incidentale , di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorsoincidentale, a