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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 11 luglio 2025

Cassazione n. 32446/2025

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eguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 15/04/2024 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]' RADDUSA; 7 letto il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché i motivi prospettati non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità in quanto il primo, che mette in discussione la responsabilità dell'imputato per il reato di cui all'art 337 cp allo stesso ascritto facendo anche leva sulla ritenuta configurabilità della causa di giustificazione di cui all'art. 393 bis cp, non tiene conto della rinunzia ai motivi sul tema prospettata nel corso del giudizio di appello mentre il secondo, con il quale si denunzia l'eccessività della pena, oltre che generico, e manifestamente infondato nella parte in cui risulta dotato di una minima specificità ( la rivendicata prevalenza delle generiche sulla recidiva, nel caso impedita dal tenore della aggravante, riconosciuta ai sensi del comma 4 dell'ad 99 cp) rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in data 11 luglio 2025.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
eguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 15/04/2024 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]' RADDUSA; 7 letto il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché i motivi prospettati non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità in quanto il primo, che mette in discussione la responsabilità dell'imputato per il reato di cui all'art 337 cp allo stesso ascritto facendo anche leva sulla ritenuta configurabilità della causa di giustificazione di cui all'art. 393 bis cp, non tiene conto della rinunzia ai motivi sul tema prospettata nel corso del giudizio di appello mentre il secondo, con il quale si denunzia l'eccessività della pena, oltre che generico, e manifestamente infondato nella parte in cui risulta dotato di una minima specificità ( la rivendicata prevalenza delle generiche sulla recidiva, nel caso impedita dal tenore della aggravante, riconosciuta ai sensi del comma 4 dell'ad 99 cp) rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in data 11 luglio 2025.
Sentenza Cassazione n. 32446/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris