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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 14304/2026

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IPICCIONE;letto il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA]Antoni avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; lette le conclusioni trasmesse dal difensore, Avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha insistito per l'accoglimento del ricorso; ritenuto che il ricorso è inammissibile per le seguenti ragioni: i) il primo, terzo e quarto motivo sono generici, confutativi e meramente riproduttivi di profili di censura, in ordine al diniego della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen. per il reato di lesioni, alla riqualificazione di tale reato nella corrispondente fattispecie colposa, al trattamento sanzionatorio e al diniego della sospensione condizionale della pena, già adeguatamente vagliati e disattesi con argomenti immuni da vizi logici o giuridici dalla Corte territoriale (si vedano le pagine 4, 5 e 6 da cui è possibile desumere, alla stregua della ricostruzione dei fatti operata dai Giudici di merito, la natura dolosa delle lesioni cagionate agli operanti e l'implicito rigetto della doglianza 'relativa alla riqualificazione di tale reato in quello di cui all'art. 590 cod. pen.), ii) il secondo motivo non è sorretto da un concreto interesse del ricorrente stante l'inammissibilità originaria della doglianza, genericamente formulata nell'atto di appello, avente ad oggetto il riconoscimento dell'attenuante di cui all'art. 62 n. 2 cod. pen., dovendosi, al riguardo, ribadire che ai fini della integrazione del "fatto ingiusto altrui", costitutivo dell'attenuante della provocazione, è necessario che esso rivesta carattere di ingiustizia obiettiva, intesa come effettiva contrarietà a regole giuridiche, morali e sociali, reputate tali nell'ambito di una determinata collettività in un dato momento storico e non valutate, come sembrerebbe pretendere il ricorrente, con riferimento alle convinzioni dell'imputato e alla sua sensibilità personale (Sez. 5, n. 23031 del 03/03/2021, Tripoli, Rv. 281377); in tal caso, dunque, stante l'inammissibilità originaria dell'istanza, il suo mancato esame da parte della Corte di appello non può comportare l'annullamento della sentenza, trattandosi di una censura insuscettibile di accoglimento (Sez. 3, n. 21029 del 03/02/2015, Dell'Utri, Rv. 263980) e da ciò consegue, inoltre, l'inammissibilità per difetto di interesse del ricorso per cassazione in quanto l'eventuale accoglimento della doglianza non sortirebbe alcun esito favorevole in sede di giudizio di rinvio (Sez. 3, n. 46588 del 03/10/2019, Bercigli, Rv. 277281; Sez. 2, n. 35949 del 20/06/2019, Liberti, Rv. 276745); ritenuto che all'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila da versare in favore della Cassa delle ammende, non potendosi ritenere che lo stesso abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost. n. 186 del 2000).

P.Q.M

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
IPICCIONE;letto il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA]Antoni avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; lette le conclusioni trasmesse dal difensore, Avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha insistito per l'accoglimento del ricorso; ritenuto che il ricorso è inammissibile per le seguenti ragioni: i) il primo, terzo e quarto motivo sono generici, confutativi e meramente riproduttivi di profili di censura, in ordine al diniego della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen. per il reato di lesioni, alla riqualificazione di tale reato nella corrispondente fattispecie colposa, al trattamento sanzionatorio e al diniego della sospensione condizionale della pena, già adeguatamente vagliati e disattesi con argomenti immuni da vizi logici o giuridici dalla Corte territoriale (si vedano le pagine 4, 5 e 6 da cui è possibile desumere, alla stregua della ricostruzione dei fatti operata dai Giudici di merito, la natura dolosa delle lesioni cagionate agli operanti e l'implicito rigetto della doglianza 'relativa alla riqualificazione di tale reato in quello di cui all'art. 590 cod. pen.), ii) il secondo motivo non è sorretto da un concreto interesse del ricorrente stante l'inammissibilità originaria della doglianza, genericamente formulata nell'atto di appello, avente ad oggetto il riconoscimento dell'attenuante di cui all'art. 62 n. 2 cod. pen., dovendosi, al riguardo, ribadire che ai fini della integrazione del "fatto ingiusto altrui", costitutivo dell'attenuante della provocazione, è necessario che esso rivesta carattere di ingiustizia obiettiva, intesa come effettiva contrarietà a regole giuridiche, morali e sociali, reputate tali nell'ambito di una determinata collettività in un dato momento storico e non valutate, come sembrerebbe pretendere il ricorrente, con riferimento alle convinzioni dell'imputato e alla sua sensibilità personale (Sez. 5, n. 23031 del 03/03/2021, Tripoli, Rv. 281377); in tal caso, dunque, stante l'inammissibilità originaria dell'istanza, il suo mancato esame da parte della Corte di appello non può comportare l'annullamento della sentenza, trattandosi di una censura insuscettibile di accoglimento (Sez. 3, n. 21029 del 03/02/2015, Dell'Utri, Rv. 263980) e da ciò consegue, inoltre, l'inammissibilità per difetto di interesse del ricorso per cassazione in quanto l'eventuale accoglimento della doglianza non sortirebbe alcun esito favorevole in sede di giudizio di rinvio (Sez. 3, n. 46588 del 03/10/2019, Bercigli, Rv. 277281; Sez. 2, n. 35949 del 20/06/2019, Liberti, Rv. 276745); ritenuto che all'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila da versare in favore della Cassa delle ammende, non potendosi ritenere che lo stesso abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost. n. 186 del 2000). P.Q.M
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