Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 36795/2025

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 05/12/2024 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] che l'unico motivo di ricorso, che contesta in termini generici il vizio di motivazione in ordine alla sussistenza della prova della responsabilità dell'imputato per il reato di cui all'art. 628, commi 1 e 3 n. 1. cod. pen., è privo di specificità perché meramente riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito (si vedano, in particolare, pag. 2 e 3 della sentenza impugnata - che richiama quella di primo grado con cui si salda in un unico complessivo corpo motivazionale - sulla credibilità e autorevolezza dell'accertamento peritale condotto mediante immagini ottenuto tramite idoneo applicativo digitalizzato delle fotografie contenute nel fascicolo tecnico dei rilievi della polizia scientifica, altresì corroborato dall'accertamento dattiloscopico dal rinvenimento nella tasca del D'Amico del coltello descritto dalla persona offesa); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso, il 10 ottobre

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 05/12/2024 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] che l'unico motivo di ricorso, che contesta in termini generici il vizio di motivazione in ordine alla sussistenza della prova della responsabilità dell'imputato per il reato di cui all'art. 628, commi 1 e 3 n. 1. cod. pen., è privo di specificità perché meramente riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito (si vedano, in particolare, pag. 2 e 3 della sentenza impugnata - che richiama quella di primo grado con cui si salda in un unico complessivo corpo motivazionale - sulla credibilità e autorevolezza dell'accertamento peritale condotto mediante immagini ottenuto tramite idoneo applicativo digitalizzato delle fotografie contenute nel fascicolo tecnico dei rilievi della polizia scientifica, altresì corroborato dall'accertamento dattiloscopico dal rinvenimento nella tasca del D'Amico del coltello descritto dalla persona offesa); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 10 ottobre
Sentenza Cassazione n. 36795/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris