CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 29 luglio 2025
Cassazione n. 21762/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
da procurain calce al controricorso, domicilio digitale come in atti- controricorrente –avverso la sentenza della Corte d’appello di Lecce sez. stacc. di Taranto n.14/2022 pubblicata il 14.1.2022;N. 13847/22 R.G. Numero registro generale 13847/2022Numero sezionale 1790/2025Numero di raccolta generale 21762/2025udita la relazione della causa svolta nella adunanza camerale del 12.5.2025 dalData pubblicazione 29/07/2025Consigliere relatore dr. [OSCURATO:PERSONA].Comune di Massafra, chiedendone la condanna al risarcimento dei danni da leisubiti - quantificati in € 7.203,56, oltre accessori - in occasione del sinistrooccorsole in data 16.11.2015 alle ore 19,15 circa, allorché ella, recatasi a farvisita con il proprio coniuge ad amici abitanti nel condominio sito in [...]Luogo_1 , uscita dall’edificio condominiale, mentre si avvicinavaa piedi alla propria autovettura, inciampava in una buca presente sull’asfalto, dipiccole dimensioni, profonda, non visibile né segnalata, cadendo rovinosamenteal suolo e riportando lesioni. Si costituì in giudizio il Comune di Massafra,eccependo la propria carenza di legittimazione passiva e chiedendo di essereautorizzato a chiamare in causa la [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., unica responsabilequale custode della rete fognaria comunale e tenuta a manlevare gli entiproprietari da ogni responsabilità, in forza di convenzione A.T.O. Puglia; nelmerito, contestò la domanda attorea e ne chiese il rigetto. [OSCURATO:SOCIETA]. (di seguito, “AQP”), che a sua volta eccepì il propriodifetto di legittimazione passiva e contestò la domanda, l’adito Tribunale, dopoaver istruito la causa, con sentenza n. 2712/2019 del 31.10.2019, rigettò ladomanda attorea, condannando la F.T. lla rifusione delle spese sia in favoredel Comune che di AQP.La F.T. ropose gravame e, nella resistenza del Comune di Massafra e di AQPla Corte d’appello di Lecce, sez. dist. di Taranto, con sentenza del 14.1.2022, loNumero registro generale 13847/2022N. 13847/22 R.G. Numero sezionale 1790/2025Numero di raccolta generale 21762/2025Data pubblicazione 29/07/2025rigettò, evidenziando che la buca che aveva causato il sinistro era visibile edunque evitabile dalla danneggiata. In particolare, la Corte territoriale sottolineòche, per quanto l’onere della prova del caso fortuito gravasse sull’ente locale,dalla condotta processuale della F.T. e dalla documentazione acquisitaemergeva che l’appellante non aveva contestato che i luoghi del sinistro fosserodotati di pubblica illuminazione, solo giustificando la non visibilità della buca perla sua lontananza rispetto alla fonte luminosa. Soltanto nella “comparsaconclusionale e per la prima volta” e dunque tardivamente – prosegue il giudiced’appello, p. 8 della sentenza – la F.T. ipotizzò che l’impianto di pubblicailluminazione non fosse funzionante. Pertanto, stante anche la mancatacontestazione delle fotografie prodotte dal Comune e ritraenti lo stato dei luoghi,la Corte tarantina ritenne di “condividere la valutazione del tribunalesull’esistenza dell’illuminazione pubblica della strada e sulla conseguentevisibilità della buca”. Di conseguenza, ricostruì la condotta della danneggiatacome un fatto eccezionale e non prevedibile e tale da interrompere il nesso dicausalità, essendo ragionevole attendersi che la danneggiata evitasse la buca.Avverso detta sentenza ricorre per cassazione F.T. sulla basedi tre motivi, cui resiste con controricorso l’[OSCURATO:PERSONA]. Il Comune diMassafra non ha resistito. Le parti costituite hanno depositato memoria. IlCollegio ha riservato il deposito della ordinanza entro sessanta giorni.RAGIONI DELLA DECISIONE1.1 – Con il primo motivo si lamenta “Violazione o falsa applicazione degli art.2051, 1227 e 2697 c.c., in relazione all’art. 360, n. 3 cpc (…). [OSCURATO:PERSONA],pur richiamando i principi della responsabilità da cose in custodia, di cui all’art.Numero registro generale 13847/2022N. 13847/22 R.G. Numero sezionale 1790/2025Numero di raccolta generale 21762/2025Data pubblicazione 29/07/20252051 c.c., ha erroneamente esaminato e giudicato il caso sottoposto alla suaprincipi sull’onere della prova (…). In sostanza, applicando concretamente alcaso esaminato il paradigma dell’art. 2043 c.c., la Corte territoriale ‘trasferisce’sul danneggiato, in violazione anche dell’art. 2697 c.c., l’onere della prova della‘non visibilità del pericolo’ e della ‘non prevedibilità dell’evento dannoso’ epervenendo all’esclusione di responsabilità del custode (Comune di Massafra)sull’assunto che la buca potesse e dovesse essere rilevata dalla sig.ra F.T.con l’ordinaria diligenza”.1.2 – Con il secondo motivo si denuncia la “Nullità della sentenza, per violazionedegli artt. 132 comma 2 n. 4 cpc e 111 Cost., ai sensi dell’art. 360, comma I nn.3 e 4 cpc (…). La Corte d’Appello ha affermato che il comportamento del pedoneè stato ‘eccezionale ed imprevedibile’, tale da configurare il ‘caso fortuito’, perla sola presenza dell’illuminazione pubblica della strada, che avrebbe reso visibilela buca ove è inciampato, senza alcuna concreta esplicitazione o motivazionesull’eccezionalità ed imprevedibilità del comportamento medesimo”.1.3 – Con il terzo motivo, infine, si lamenta la “Violazione e falsa applicazionedegli artt. 2727 e 2729 c.c., ai sensi dell’art. 360 n.3 cpc (…). La Corte territorialedal fatto noto, rappresentato dalla presenza della pubblica illuminazione sullastrada, è risalita, presuntivamente, a due fatti ignoti, ossia la ‘visibilità’ dellabuca e, da tanto, la ‘negligenza’ della vittima, per non averla avvistata edevitata, in difetto dei caratteri di gravità, precisione e concordanza della provapresuntiva”.Numero registro generale 13847/2022N. 13847/22 R.G. Numero sezionale 1790/2025Numero di raccolta generale 21762/2025Data pubblicazione 29/07/20252.1 – Preliminarmente, occorre rilevare la carenza di legittimazione passiva diAQP, perché il suo possibile interesse sull’esito della lite resta precluso dallacircostanza che il Comune non ha reiterato in questa sede (non avendo svoltodifese) la domanda di manleva, né la F.T. veva esteso la domanda originarianei suoi confronti.3.1 – Ciò posto, il primo motivo è infondato.Contrariamente a quanto sostenuto dalla ricorrente, la Corte d’appello non hascrutinato il gravame nell’egida dell’art. 2043 c.c., ma proprio dell’art. 2051 c.c.,essendosi chiaramente fatto riferimento al presupposto di tale ipotesirisarcitoria, appunto la custodia della strada.Sul punto, è noto che la responsabilità del danneggiante ex art. 2051 c.c. è dinatura oggettiva: in epoca recente, il [OSCURATO:PERSONA] (Cass., Sez. Un., n.20943/2022) ha infatti definitivamente chiarito, con argomenti del tuttocondivisibili, che “La responsabilità di cui all'art. 2051 c.c. ha carattere oggettivo,e non presunto, essendo sufficiente, per la sua configurazione, la dimostrazioneda parte dell'attore del nesso di causalità tra la cosa in custodia ed il danno,mentre sul custode grava l'onere della prova liberatoria del caso fortuito,rappresentato da un fatto naturale o del danneggiato o di un terzo, connotatoda imprevedibilità ed inevitabilità, dal punto di vista oggettivo e della regolaritào adeguatezza causale, senza alcuna rilevanza della diligenza o meno delcustode”.Pertanto, una volta appurata la sussistenza del nesso di causalità tra la rescustodita (la presenza di una piccola buca sulla strada) e la caduta accidentale(questione rimessa al prudente apprezzamento del giudice del merito eNumero registro generale 13847/2022N. 13847/22 R.G. Numero sezionale 1790/2025Numero di raccolta generale 21762/2025Data pubblicazione 29/07/2025sostanzialmente pacifica tra le parti), il custode può andare esente dallaresponsabilità di cui all’art. 2051 c.c. solo alle seguenti condizioni (per tutte, siveda la recente Cass. n. 8346/2024, anche per richiami; ma da ultimo v. ancheCass. n. 1404/2025):a) la responsabilità del custode è esclusa dalla prova del “caso fortuito”;b) il caso fortuito può consistere in un fatto naturale, in una condotta d’un terzoestraneo tanto al custode quanto al danneggiato, oppure in un comportamentodella vittima;c) se il caso fortuito è consistito in un fatto naturale o del terzo, esso in tantoesclude la responsabilità del custode, in quanto sia oggettivamente (e cioè perqualunque persona, e non solo per il custode) imprevedibile ed inevitabile;d) se il caso fortuito è consistito nella condotta della vittima, al fine di stabilirese esso escluda in tutto od in parte la responsabilità del custode debbonoapplicarsi i seguenti criteri:d’) valutare in che misura il danneggiato avrebbe potuto prevedere ed evitareil danno;d’’) valutare se il danneggiato ha rispettato il “generale dovere di ragionevolecautela”;d’’’) escludere del tutto la responsabilità del custode, se la condotta deldanneggiato ha costituito una evenienza “irragionevole o inaccettabile secondoun criterio probabilistico di regolarità causale”;d’’’’) considerare irrilevante, ai fini del giudizio che precede, la circostanza chela condotta della vittima fosse astrattamente prevedibile.Numero registro generale 13847/2022N. 13847/22 R.G. Numero sezionale 1790/2025Numero di raccolta generale 21762/2025Data pubblicazione 29/07/20253.2 – Ora, la Corte d’appello ha esattamente applicato detti principi, perché –avendo ritenuto visibile la buca – ha ritenuto così integrata la prova del casofortuito, mandando assolto il Comune da responsabilità; infatti, secondo quantoapprezzato dal giudice d’appello, la danneggiata avrebbe potuto prevedere edevitare il danno, usando l’ordinaria diligenza, ossia adottando la necessariacautela nell’affrontare il tratto di strada interessato dalla buca. La circostanza dinon aver così operato, dunque, nella valutazione del giudice d’appello, integraun fatto idoneo ad interrompere il nesso di causalità, perché costituisce un fattoirragionevole o inaccettabile secondo un criterio probabilistico di regolaritàcausale, a nulla rilevando, in quest’ottica, che la condotta del danneggiato fosseastrattamente prevedibile.Non può pertanto configurarsi la prospettata violazione di norme di diritto,essendosi correttamente applicato l’art. 2051 c.c., come interpretato da questaCorte, anche in relazione al corrispondente onere della prova, nient’affattoaddossato alla parte non tenutavi per legge.4.1 – Il secondo motivo è anch’esso infondato.La Corte d’appello ha ritenuto che il Comune (sul quale gravava la prova del casofortuito – v. supra) a tanto abbia provveduto dimostrando che la zona era servitadalla pubblica illuminazione e che, quindi, la buca era visibile. In tal guisa, comes’è detto, ha ritenuto pienamente integrato il caso fortuito, tale da esonerare ilComune-custode da ogni responsabilità del sinistro, posto che esso era daascrivere esclusivamente alla disattenzione della F.T.Ora, nel concludere in tal senso, la Corte tarantina ha nella sostanza ritenutoche il Comune – sul quale gravava l’onere di dimostrare il caso fortuito, ossiaNumero registro generale 13847/2022N. 13847/22 R.G. Numero sezionale 1790/2025Numero di raccolta generale 21762/2025Data pubblicazione 29/07/2025(per restare alle concrete risultanze di causa) che la buca era visibile e che lacaduta era imputabile a mera negligenza o imprudenza della vittima -, avendodimostrato che la zona del sinistro era illuminata, ha conseguentementedimostrato che la buca era senz’altro visibile dalla F.T. In altre parole, dallacircostanza nota per cui vi era pubblica illuminazione, la Corte territoriale hadesunto che, di conseguenza, la F.T. vrebbe potuto, anzi, dovuto accorgersidella buca esistente sulla strada, perché senz’altro visibile.Sul punto, ritiene il Collegio che la motivazione possa considerarsi, al più, scarna,ma non anche apparente, apodittica, perplessa o manifestamente illogica, comesostenuto dalla ricorrente. È ben vero, cioè, che la Corte territoriale non hadiffusamente spiegato il perché, dalla circostanza della esistenza di pubblicailluminazione in loco, abbia desunto che quella buca era visibile nelle specifichecondizioni di tempo e di luogo, tenuto anche conto dell’ora serale in giornataautunnale in cui il sinistro si verificò. Ma si tratta, al più, di mera insufficienzadella motivazione, vizio non più denunciabile per cassazione a seguito dellanovella apportata nel 2012 all’art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.; novella a seguitodella quale il vizio motivazionale può solo prospettarsi, in questa sede dilegittimità, solo ove risulti violato il “minimo costituzionale” ex art. 111, comma6, Cost. (si veda, al riguardo la nota Cass., Sez. Un., n. 8053/2014, nonché lasuccessiva giurisprudenza conforme), il che nella specie deve escludersi, perquanto già osservato.5.1 – Il terzo motivo, infine, è inammissibile.Esso, infatti, sotto le vesti della violazione di legge maschera una censura direttacontro la valutazione delle prove e degli indizi per come compiuta dalla CorteNumero registro generale 13847/2022N. 13847/22 R.G. Numero sezionale 1790/2025Numero di raccolta generale 21762/2025Data pubblicazione 29/07/2025d’appello. Non è, tuttavia, consentita in sede di legittimità una valutazione delleprove ulteriore e diversa rispetto a quella compiuta dal giudice di merito, a nullarilevando che quelle prove potessero essere valutate anche in modo differenterispetto a quanto ritenuto dal giudice di merito (ex multis, Cass. n. 7394/2010;Cass. n. 13954/2007; Cass. n. 12052/2007; Cass. n. 7972/2007; Cass. n.5274/2007; Cass. n. 2577/2007).Né è decisivo è il richiamo, compiuto dalla ricorrente, ai princìpi stabiliti daquesta Corte circa i presupposti (ed i limiti) entro i quali è denunciabile in sededi legittimità la violazione degli artt. 2727 e 2729 c.c.Sul punto, in ordine alla prospettazione di pretesi vizi del ragionamentoinferenziale, può assumersi quale punto di partenza, da cui muovere,l’insegnamento di Cass., Sez. Un., n. 1785/2018, che (in motivazione) ha cosìstatuito: “la deduzione del vizio di falsa applicazione dell'art. 2729, primocomma, cod. civ., suppone allora un'attività argomentativa che si deveestrinsecare nella puntuale indicazione, enunciazione e spiegazione che ilragionamento presuntivo compiuto dal giudice di merito - assunto, però, cometale e, quindi, in facto per come è stato enunciato - risulti irrispettoso delparadigma della gravità, o di quello della precisione o di quello dellaconcordanza.Occorre, dunque, una preliminare attività di individuazione del ragionamentoasseritamente irrispettoso di uno o di tutti tali paradigmi compiuto dal giudice dimerito e, quindi, è su di esso che la critica di c.d. falsa applicazione si deveinnestare ed essa postula l'evidenziare in modo chiaro che quel ragionamento èstato erroneamente sussunto sotto uno o sotto tutti quei paradigmi”.Numero registro generale 13847/2022N. 13847/22 R.G. Numero sezionale 1790/2025Numero di raccolta generale 21762/2025Data pubblicazione 29/07/2025In proposito, è stato anche di recente acutamente osservato (Cass. n.14207/2024, non massimata) come il suddetto insegnamento non implichiaffatto che la valutazione con cui il giudice di merito abbia reputato “gravi”,“precisi” e “concordanti” gli indizi a sua disposizione (ovvero ne abbia escluso lagravità, la precisione e la concordanza) possa essere sindacata sic et simpliciterin sede di legittimità. Il significato del principio prima riportato, infatti, è statoesattamente ricondotto alla possibilità di censurare in sede di legittimità laviolazione o falsa applicazione delle norme sulla prova presuntiva solo in dueipotesi limitate e residuali: a) la prima ipotesi è che il giudice di merito, dopoaver egli stesso qualificato come “gravi, precisi e concordanti” gli indizidisponibili, ne escluda l’efficacia probatoria; b) la seconda ipotesi, speculare, èquella in cui il giudice, dopo aver egli stesso qualificato gli indizi disponibili come“non gravi, imprecisi e discordanti”, li utilizzi come fonte di prova.In tale ultima ipotesi ricorre il c.d. “vizio di sussunzione”. Tale vizio, però, ricorrenon già per il solo fatto che il giudice di merito abbia interpretato gli indizi in unmodo piuttosto che in un altro, come pure mostra di ritenere la ricorrente, maquando il giudice di merito pervenga al giudizio di “gravità, precisione econcordanza” degli indizi violando il corretto metodo di valutazione di taliconcetti, ossia: (i) applicando il ragionamento probabilistico per valutare lagravità; (ii) stimando il grado di probabilità dell’ipotesi rispetto al fatto, pervalutare la precisione; (iii) mettendo in relazione ogni indizio con tutti gli altri,per valutare la concordanza.È il rispetto di questa metodologia valutativa - prosegue, ancora, la citata Cass.n. 14207/2024 - che la Corte di cassazione può sindacare sotto il profilo del vizioNumero registro generale 13847/2022N. 13847/22 R.G. Numero sezionale 1790/2025Numero di raccolta generale 21762/2025Data pubblicazione 29/07/2025di sussunzione e non certo l’esito finale cui il giudice di merito sia approdato [sivedano, in tal senso, la citata Cass., Sez. Un., n. 1785/2018, par. 4.1, lettera(bb), della motivazione; nonché Cass. n. 20417/2023; Cass. n. 13209/2020;Cass. n. 3546/2020; Cass. n. 3541/2020; Cass. n. 19485/2017, citata dallaricorrente].La critica al ragionamento presuntivo svolto dal giudice di merito non è, invece,sindacabile in sede di legittimità quando “si concreta o in un’attività diretta adevidenziare soltanto che le circostanze fattuali in relazione alle quali ilragionamento presuntivo è stato enunciato dal giudice di merito avrebberodovuto essere ricostruite in altro modo (…), o nella mera prospettazione di unainferenza probabilistica semplicemente diversa da quella che si dice applicata dalgiudice di merito” (così Cass., Sez. Un., n. 1785/2018, cit.). La valutazione degliindizi compiuta dal giudice di merito, dunque, è incensurabile non solo quandosia l’unica possibile, ma anche quando sia solo una tra le tante plausibili.5.2 - È dunque evidente che la censura, per come sviluppata dalla ricorrente,non è conforme a tali canoni, giacché non ricorre nessuna delle due ipotesiricordate al par. precedente, nemmeno prospettate. Il vero è che l’intero motivoin esame censura il risultato della valutazione indiziaria, ma non il metodo,donde l’inammissibilità del mezzo.6.1 – In definitiva, il ricorso è rigettato. Le spese di lite possono integralmentecompensarsi nei rapporti tra la ricorrente e AQP, stante la rilevata carenza dilegittimazione di quest’ultimo, mentre nulla va disposto nei rapporti tra la Genchie il Comune di Massafra, che non ha svolto difese.Numero registro generale 13847/2022N. 13847/22 R.G. Numero sezionale 1790/2025Numero di raccolta generale 21762/2025Data pubblicazione 29/07/2025In relazione alla data di proposizione del ricorso (successiva al 30 gennaio 2013),può darsi atto dell’applicabilità dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30maggio 2002, n.115 (nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, legge 24dicembre 2012, n. 228).Infine, vista la causa petendi, va disposto l’oscuramento dei dati del ricorrente P.Q.Mla Corte rigetta il ricorso e compensa le spese di lite tra la ricorrente e [OSCURATO:SOCIETA]Dispone che, ai sensi dell’art. 52 d.lgs. 196 del 2003, in caso di diffusione delpresente provvedimento siano omessi generalità ed altri dati identificativi delricorrente F.T.Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n.115, dà attodella sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dellaricorrente al competente ufficio di merito, di un ulteriore importo a titolo dicontributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1-bisdello stesso articolo 13, se dovuto.Così deciso nella camera di consiglio della Terza Sezione Civile, in data12.5.2025.Il PresidenteLina Rubino