CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 18 giugno 2026
Cassazione n. 20752/2026
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
t. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] INCOLTEDott. [OSCURATO:PERSONA] relatore Ad. [OSCURATO:DATA_NASCITA] CCDott.ssa [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA] Consigliere R.G. N. 18025/2024Dott.ssa [OSCURATO:PERSONA] pronunciato la seguenteORDINANZAsul ricorso iscritto al n. 18025/2024 R.G., propostoAgenzia delle Entrate, con sede in Roma, in persona delDirettore pro tempore, rappresentata e difesa dall’AvvocaturaGenerale dello Stato;RICORRENTE[OSCURATO:PERSONA]“[OSCURATO:PERSONA] S.r.l.”, con sede in ZolaPredosa (BO), in persona del presidente del consiglio diamministrazione pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avv.[OSCURATO:PERSONA] giusta procura in calce al controricorso dicostituzione nel presente procedimento;CONTRORICORRENTEavverso la sentenza depositata dalla Corte di giustizia tributariadi secondo grado dell’Emilia-Romagna il 9 febbraio 2024, n.140/12/2024;Numero registro generale 18025/2024Numero sezionale 4877/2026Numero di raccolta generale 20752/2026Data pubblicazione 18/06/2026udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglionon partecipata dell’11 giugno 2026 dal Dott. [OSCURATO:PERSONA] LoSardo;1. L’Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per la cassazionedella sentenza depositata dalla Corte di giustizia tributaria disecondo grado dell’Emilia-Romagna il 9 febbraio 2024, n.140/12/2024, che, in controversia avente ad oggettol’impugnazione dell’avviso di liquidazione n.2015/1T/007104/000 del 23 ottobre 2018 nei confronti della“[OSCURATO:PERSONA] S.r.l.” per la maggioreimposta di registro, nella misura di € 34.740,00 (oltre adinteressi moratori nella misura di € 3.634,38), sul conferimento– in sede di sottoscrizione e liberazione di aumento di capitaleper l’importo nominale di € 200.000,00 e sovrapprezzo di €1.500.000,00 - di terreni agricoli con sovrastanti fabbricatirurali pertinenziali (in parte collabenti), uno costituente localedi deposito e tettoia, l’altro adibito a deposito/rimessa e cortepertinenziale, tutti ubicati nel Comune di [OSCURATO:PERSONA] (BO)alla località Nugareto, con rogito notarile del 6 ottobre 2015, aseguito del disconoscimento dell’agevolazione prevista per lapiccola proprietà contadina ex art. 2, comma 4-bis, del d.l. 30dicembre 2009, n. 194, convertito, con modificazioni, dallalegge 26 febbraio 2010, n. 25, rispetto ai fabbricati ruralicollabenti e ai terreni agricoli non coltivati, ha rigettatol’appello proposto dall’Agenzia delle Entrate nei confronti della“[OSCURATO:PERSONA] S.r.l.” avverso la sentenzadepositata dalla Commissione tributaria provinciale di Forlì il25 novembre 2019, n. 323/1/2019, con compensazione dellespese giudiziali.Numero registro generale 18025/2024Numero sezionale 4877/2026Numero di raccolta generale 20752/2026Data pubblicazione 18/06/20262. La Corte di giustizia tributaria di secondo grado haconfermato la decisione di prime cure – che aveva accolto ilricorso originario della contribuente con l’argomento che: «- ladocumentazione fotografica in atti riproduce terreni incolti efabbricati collabenti annessi ai terreni di proprietà della societàricorrente; - la collabenza degli immobili (fatiscenti) e terreni(incolti e boschivi), privi di ogni altra destinazione, non può cheessere la qualità strutturale che fa assumere agli stessi lanatura di pertinenza degli immobili ai quali accedono» - sulpresupposto che: «L’appellante è decaduto dai benefici fiscalidi cui all’art. 2 comma 4-bis del decreto - legge numero 194 indata 30 dicembre 2009, così come convertito esuccessivamente modificato, in quanto non più in possesso deirequisiti richiesti, avendo cessato di coltivare i terreni o dicondurli, comunque, direttamente. Con la stipula del contrattodi locazione il signor Nonne ha sostanzialmente rinunciato acondurre il terreno e i requisiti di legge sono venuti meno almomento della sottoscrizione, indipendentemente dal fatto cheil contratto prevedesse o meno una condizione sospensiva eindipendentemente anche dal fatto che detta condizione si siapoi verificata o meno. Con la richiesta applicazione delbeneficio fiscale l’appellante si è impegnato a non compierequalsiasi operazione che potesse essere di intralcio allarealizzazione dell’oggetto del contratto, compresi naturalmentei diritti di locazione e di edificazione concessi alla societàbeneficiata».3. La “[OSCURATO:PERSONA] S.r.l.” ha resistito concontroricorso.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Il ricorso è affidato ad un unico motivo, col quale si denunciaviolazione e falsa applicazione degli artt. 2, comma 4-bis, delNumero registro generale 18025/2024Numero sezionale 4877/2026Numero di raccolta generale 20752/2026Data pubblicazione 18/06/2026d.l. 30 dicembre 2009, n. 194, convertito, con modificazioni,dalla legge 26 febbraio 2010, n. 25, e 817 cod. civ., in relazioneall’art 360, primo comma, n. 3), cod. proc. civ., giacché ilgiudice di appello: « 1) ha omesso di dichiarare la decadenzadal beneficio, nonostante la contribuente non avesse fornito laprova dell’effettiva coltivazione del fondo; 2) ha omesso diaccertare la sussistenza del nesso di pertinenzialità deifabbricati ai terreni, indispensabile per la conservazione delbeneficio in questione».1.1 Il predetto motivo è fondato, dovendo escludersi a montei prospettati profili di inammissibilità con riguardo ad unapresunta pretesa di rivalutazione dei fatti accertati dal giudicedi merito sotto l’apparente deduzione del vizio di violazione dilegge.Difatti, il mezzo si limita a censurare in punto di diritto ipresupposti per usufruire dei benefici della piccola proprietàcontadina.1.2 Anzitutto, è pacifico che l’agevolazione non competa (e,quindi, debba essere revocata) in relazione ai fondi che nonsiano coltivati sia per motivo soggettivo (cioè, per astensionevolontaria dall’esercizio dell’agricoltura) che per motivooggettivo (cioè, per inidoneità fisiologica all’eserciziodell’agricoltura) (tra le tante: Cass., Sez. 5^, 15 luglio 2022,n. 22290; Cass., Sez. Trib., 3 maggio 2023, n. 11583; Cass.,Sez. Trib., 27 novembre 2024, n. 30585).Nella specie, peraltro, lo stesso giudice di appello ha accertatoin fatto (sulla scorta della documentazione prodotta e delleriproduzioni fotografiche) che si trattava di «aree boschive edincolte», desumendo l’omesso svolgimento della silvicolturadall’evidente stato di degrado e abbandono.Numero registro generale 18025/2024Numero sezionale 4877/2026Numero di raccolta generale 20752/2026Data pubblicazione 18/06/20261.3 Quanto ai “fabbricati collabenti”, si tratta delle costruzioniiscritte in catasto nella categoria F/2 per l’inidoneità adutilizzazioni produttive di reddito a causa dell’accentuato livellodi degrado. L’iscrizione nella suddetta categoria prevede lapresenza di un fabbricato che abbia perso del tutto la suacapacità reddituale.L’attribuzione della categoria F/2 è regolamentata dall’art. 3,comma 2, del d.m. 2 gennaio 1998, n. 28, con riguardo alle«costruzioni caratterizzate da un notevole livello di degradoche ne determina una incapacità di produrre ordinariamente unreddito proprio». In particolare, tale disposizione prevede chetali costruzioni, ai soli fini dell’identificazione, possono formareoggetto di iscrizione in catasto, senza attribuzione di rendita,ma con descrizione dei caratteri specifici e della destinazioned’uso.1.4 Ora, posto che l’agevolazione de qua riguarda gli «atti ditrasferimento a titolo oneroso di terreni e relative pertinenze»,si è affermato che, in tema di agevolazione per la piccolaproprietà contadina, prevista dall’art. 2, comma 4-bis, del d.l.30 dicembre 2009, n. 194, convertito, con modificazioni, dallalegge 26 febbraio 2010, n. 252, la nozione di pertinenza sifonda sui presupposti di cui all'art. 817 cod. civ., desumibili daconcreti segni esteriori dimostrativi della volontà delproprietario del bene principale e consistenti nel fatto oggettivoche il bene accessorio sia effettivamente posto a servizio (o adornamento) del primo (da ultima: Cass., Sez. Trib., 7 marzo2025, n. 6178).1.5 La prospettiva è destinata a mutare in relazione allavalutazione del nesso di pertinenzialità rispetto al rapportocorrente tra terreni agricoli e fabbricati rurali. Difatti, solo lepertinenze dei terreni agricoli possono ricomprendersi nellaNumero registro generale 18025/2024Numero sezionale 4877/2026Numero di raccolta generale 20752/2026Data pubblicazione 18/06/2026previsione del citato art. 2, comma 4-bis, del d.l. 30 dicembre2009, n. 194 (Cass., Sez. Trib., 11 gennaio 2025, n. 719).1.6 A tale proposito, questa Corte ha progressivamentedelineato una sottile distinzione tra “pertinenza civile” e“pertinenza fiscale” (si rinvia, in proposito, a: Cass., Sez. 5^,12 febbraio 2021, n. 3597; Cass., Sez. Trib., 10 dicembre2024, n. 31840; Cass., Sez. Trib., 11 gennaio 2025, n. 719).Precisamente, nell’ambito del diritto civile, la regola generale èche il fabbricato (a prescindere dalla destinazione abitativa ocommerciale) rappresenta normalmente il bene principale,mentre il terreno adiacente o circostante (a prescindere dallasua vocazione o estensione) costituisce normalmente il benepertinenziale o accessorio.Diversamente, nell’ambito del diritto tributario, il concetto dipertinenzialità si inverte: un fabbricato posseduto ed utilizzatoda chi coltiva i terreni è sempre fiscalmente rurale (anche seoggettivamente non è pertinenza del terreno). Per il terrenoagricolo prevale, quindi, una visione economico-funzionale, percui il rapporto di pertinenzialità viene a configurarsi in strettarelazione all'attività di impresa. Vanno considerati, quindi,fabbricati rurali quelli strumentali alle attività agricole econnesse ex 2135 cod. civ., nonché i fabbricati ad usoabitativo, tali essendo quelli utilizzati quale abitazionedell'imprenditore agricolo, secondo la tipizzazione fattanedall’art. 9 del d.l. 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, conmodificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133 (Cass., Sez.5^, 12 febbraio 2021 n. 3597; Cass., Sez. Trib., 10 dicembre2024, n. 31840; Cass., Sez. Trib., 11 gennaio 2025, n. 719).1.7 Ciò detto, occorre stabilire se la qualificazione normativa di“ruralità” possa concernere anche i fabbricati collabenti.Numero registro generale 18025/2024Numero sezionale 4877/2026Numero di raccolta generale 20752/2026Data pubblicazione 18/06/2026Ora, quale che sia stata la destinazione originaria (abitativa ostrumentale) di tali costruzioni rispetto all’eserciziodell’impresa agricola, è convinzione del collegio – in sintoniacon il principio enunciato da questa Corte in riferimento allecostruzioni ancora in corso (cioè, allo stato grezzo) (Cass., Sez.Trib., 11 gennaio 2025, n. 719) - che esse non possonoritenersi pertinenze, in quanto la mancanza di attuale edurevole destinazione o uso non consente di considerarle alservizio dei terreni agricoli (art. 817 cod. civ.). Solo un beneutilizzabile può essere considerato al servizio di un altro bene,non certo un bene fatiscente, abbandonato o degradato.1.8 Nella specie, il giudice del gravame ha erroneamentevalutato la nozione giuridica di “pertinenzialità” rispetto allegame tra terreni agricoli e fabbricati rurali collabenti, con laconfusa e nebulosa affermazione che: «Tale funzionalitàunitamente alla evidente pertinenzialità che gli uni (i terreni)rivestono nei confronti degli altri (i fabbricati) consentono diaffermare che i beni conferiti costituiscono nel loro complessoun unicum produttivo e che il loro conferimento ha ad oggettobeni che, nel loro complesso, costituiscono un vero e propriofundus instructus meritevole delle agevolazioni tributarie intermini di imposta di registro di cui alla presente controversia»,senza tenere in alcun conto l’attuale e concreta destinazionedei beni accessori a servizio durevole dei beni principali.2. In conclusione, alla stregua delle suesposte argomentazioni,valutandosi la fondatezza del motivo dedotto, il ricorso puòtrovare accoglimento e la sentenza impugnata deve esserecassata; non occorrendo ulteriori accertamenti in fatto, lacausa può essere decisa nel merito, ai sensi dell'art. 384, primocomma, ultima parte, cod. proc. civ., con il rigetto del ricorsooriginario e la conferma dell’atto impositivo.Numero registro generale 18025/2024Numero sezionale 4877/2026Numero di raccolta generale 20752/2026Data pubblicazione 18/06/20263. Le spese giudiziali (sia per i gradi di merito, che per il gradodi legittimità) seguono la soccombenza e sono liquidate nellamisura fissata in dispositivo. Per quanto occorra, si dà atto chela liquidazione dei compensi difensivi è stata decurtata nellapercentuale prevista dall’art. 15, comma 2-bis, del d.lgs. 31dicembre 1992, n. 546, per tener conto dell’assistenza prestatanei giudizi di merito dai funzionari dell’amministrazionefinanziaria. P.Q.MLa Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e,decidendo nel merito, rigetta il ricorso originario con laconferma dell’atto impositivo; condanna la controricorrentealla rifusione delle spese dei giudizi di merito in favore dellaricorrente, liquidandole, per il primo grado, nella misura di €4.000,00 per compensi, e, per il secondo grado, nella misuradi € 5.000,00 per compensi; condanna la controricorrente allarifusione delle spese del giudizio di legittimità in favore dellaricorrente, liquidandole nella misura di € 4.300,00 percompensi, oltre a spese prenotate a debito.Così deciso a Roma nella camera di consiglio dell’11 giugno2026.IL PRESIDENTEUgo Candia