Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 7 maggio 2026

Cassazione n. 13196/2026

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

!Numero registro generale 8662/2024Numero sezionale 1073/2026Numero di raccolta generale 13196/2026Data pubblicazione 07/05/2026LA [OSCURATO:PERSONA] DELEGATAsul ricorso iscritto al n. 8662/2024 R.G. proposto da:[OSCURATO:PERSONA]rappresentati e difesi dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] unitamenteall’avvocato [OSCURATO:PERSONA]AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro tempore,rappresentata e difesa dall'[OSCURATO:PERSONA] la sentenza della Corte Di Giustizia Tributaria II Grado di Ligurian.661/2023 depositata il 18/10/2023.Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dallacomunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbiachiesto la decisione del ricorso;Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma,c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi adichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391c.p.c.;Numero registro generale 8662/2024Numero sezionale 1073/2026Numero di raccolta generale 13196/2026Data pubblicazione 07/05/2026Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deveprovvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come indispositivo P.Q.MDichiara estinto il giudizio.Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della partecontroricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro4.000,00 per compensi, oltre alle spese prenotate a debito.Roma, il 20/04/2026Antonella Dell'Orfano

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
!Numero registro generale 8662/2024Numero sezionale 1073/2026Numero di raccolta generale 13196/2026Data pubblicazione 07/05/2026LA [OSCURATO:PERSONA] DELEGATAsul ricorso iscritto al n. 8662/2024 R.G. proposto da:[OSCURATO:PERSONA]rappresentati e difesi dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] unitamenteall’avvocato [OSCURATO:PERSONA]AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro tempore,rappresentata e difesa dall'[OSCURATO:PERSONA] la sentenza della Corte Di Giustizia Tributaria II Grado di Ligurian.661/2023 depositata il 18/10/2023.Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dallacomunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbiachiesto la decisione del ricorso;Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma,c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi adichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391c.p.c.;Numero registro generale 8662/2024Numero sezionale 1073/2026Numero di raccolta generale 13196/2026Data pubblicazione 07/05/2026Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deveprovvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come indispositivo P.Q.MDichiara estinto il giudizio.Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della partecontroricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro4.000,00 per compensi, oltre alle spese prenotate a debito.Roma, il 20/04/2026Antonella Dell'Orfano
Sentenza Cassazione n. 13196/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris