CassazionesentenzaSezione 2
Cassazione n. 09644/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 14/11/2023 del TRIBUNALE di LECCEudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; ricorso trattato con procedura de plano. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ricorso avverso l'indicata sentenza pronunciata ex art. 444 c.p.p. [OSCURATO:PERSONA] ha dedotto vizi di legge derivanti dalla mancato esame della qualificazione giuridica del fatto e della sussistenza delle condizioni della pronuncia ex art. 129 c.p.p.. 2. Il ricorso è inammissibile in quanto avanzato avverso sentenza di patteggiamento per motivi non consentiti ex art.448 co. 2 bis c.p.p.: invero, lungi dal sostenere l'errata qualificazione, si lamenta l'omessa motivazione sul punto ciò che si risolve in un vizio motivazionale non consentito dalla disposizione citata. 3. L'impugnazione è quindi inammissibile (ex art. 606 co.3 c.p.p.) con conseguente condanna ex art. 616 c.p.p. del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che, ritenuti valutati i profili di colpa emergenti, si determina equitativamente in C 3.000,00. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Ronna,19 febbrai1p 2024 [OSCURATO:PERSONA] igliere est. [OSCURATO:PERSONA] sco Fiori [OSCURATO:PERSONA] IL L'6 MAR.