CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 05627/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 05/06/2025 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; MOTIVAZIONE 1. Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte d'appello di Napoli ha confermato la sentenza di condanna i6 nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] in relazione all'art. 73 comma 5 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309. 2. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso l'imputato, a mezzo del difensore, e ne ha chiesto l'annullamento, deducendo la violazione della legge penale e il vizio di motivazione in relazione all'affermazione della responsabilità. 3. Il motivo di ricorso in punto affermazione della responsabilità penale è privo di riferimenti critici al contenuto del provvedimento impugnato rispetto al quale la censura difensiva appare del tutto priva di specificità estrinseca (S.U. n. 8825 del 27 ottobre 2016, Galtelli, Rv 268822) e come tale inammissibile. Non si confronta il ricorrente con la motivazione della sentenza impugnata che ha ritenuto nella sua disponibilità lo stupefacente rinvenuto in un casotto vicino alla sua abitazione, in considerazione del fatto che egli è il proprietario, che all'interno di questo erano rinvenute gabbie per uccelli (Alt eVl'imputato è titolare di un negozio per uccelli, e che per accedere alla sua abitazione occorre necessariamente passare per tale locale, argomenti rispetto ai quali il ricorrente reitera la medesima doglianza secondo cui terzi avrebbero potuto accedere, censura che in quanto meramente ripetitiva di quella già congruamente disattesa, risulta inammissibile per genericità estrinseca. Ancora di recente, questa Corte ha ribadito come sia inammissibile il ricorso per cassazione fondato sugli stessi motivi proposti con l'appello e motivatamente respinti in secondo grado, sia per l'insindacabilità delle valutazioni di merito adeguatamente e logicamente motivate, sia per la genericità delle doglianze che, così prospettate, solo apparentemente denunciano un errore logico o giuridico determinato (Sez. 3, n. 44882 del 18.7.2014, Cariolo e altri, Rv. 260608). Tenuto conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in C 3.000,00. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il-30