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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 26 giugno 2024

Cassazione n. 27270/2024

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA]' PASQUALE [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 06/04/2023 della CORTE APPELLO di BRESCIAdato avviso alle parti; svolta la relazione dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; OSSERVA Rilevato che il difensore di [OSCURATO:PERSONA] Pasquale ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Brescia, con la quale è stata confermata quella del Tribunale di Cremona di condanna per due furti aggravati ai sensi dell'art. 625 n. 7, cod. pen. (in Casalmaggiore il 2 e il 6 luglio 2022); ritenuto che il ricorso è inammissibile ai sensi dell'art. 606, comma 3, c.p.p., perché proposto per motivi non scanditi da necessaria analisi critica delle argomentazioni poste a base della decisione (sul contenuto essenziale dell'atto d'impugnazione, in motivazione, sez. 6 n. 8700 del 21/1/2013, Rv. 254584; Sez.

U. n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli, Rv. 268822, sui motivi d'appello, ma i cui principi possono applicarsi anche al ricorso per cassazione); che, con riferimento ai primi due motivi di ricorso in ordine al trattamento sanzionatorio (diniego della circostanza attenuante di cui all'art. 62 comma 4 cod. pen. e delle circostanze generiche), lo stesso è stato adeguatamente giustificato dai giudici territoriali che hanno correttamente esercitato il loro potere discrezionale, in maniera coerente con la ratio dell'istituto (sulla natura del relativo giudizio - di fatto - vedi sez. 5, n. 43952 del 13/4/2017, Pettine/li, Rv. 271269-01; sull'onere motivazionale del giudice, anche in relazione alle allegazioni difensive, vedi sez. 3, n. 2233 del 17/6/2021, dep. 2022, Bianchi, Rv. 282693-01; n. 1913 del 20/12/2018, dep. 2019, Cari/lo, Rv. 275509-03; sez. 2, n. 23903 del 15/7/2020, Marigliano, Rv. 279549-02); che le censure contenute nel terzo motivo di ricorso e relative alla mancata concessione della causa di non punibilità di cui all'art. 131 bis, cod. pen. propongono nuovamente temi motivatamente disattesi in sede di gravame, traducendosi nel mero dissenso rispetto alla lettura che i giudici del doppio grado hanno dato al materiale probatorio attraverso una valutazione in fatto sorretta da argomentazioni logiche e non contraddittorie, avendo la Corte territoriale rilevato la abitualità nel delitto (procedendosi già in questa sede per più furti ed essendo l'imputato gravato da una ulteriore condanna per furto e da un precedente); rilevato che alla declaratoria di inammissibilità segue, a norma dell'articolo 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, non emergendo ragioni di esonero (Corte cost. 186/2000).

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Deciso il 26 giugno 2024 La Consigliera est.

La p idente [OSCURATO:PERSONA] ranti D i

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA]' PASQUALE [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 06/04/2023 della CORTE APPELLO di BRESCIAdato avviso alle parti; svolta la relazione dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; OSSERVA Rilevato che il difensore di [OSCURATO:PERSONA] Pasquale ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Brescia, con la quale è stata confermata quella del Tribunale di Cremona di condanna per due furti aggravati ai sensi dell'art. 625 n. 7, cod. pen. (in Casalmaggiore il 2 e il 6 luglio 2022); ritenuto che il ricorso è inammissibile ai sensi dell'art. 606, comma 3, c.p.p., perché proposto per motivi non scanditi da necessaria analisi critica delle argomentazioni poste a base della decisione (sul contenuto essenziale dell'atto d'impugnazione, in motivazione, sez. 6 n. 8700 del 21/1/2013, Rv. 254584; Sez. U. n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli, Rv. 268822, sui motivi d'appello, ma i cui principi possono applicarsi anche al ricorso per cassazione); che, con riferimento ai primi due motivi di ricorso in ordine al trattamento sanzionatorio (diniego della circostanza attenuante di cui all'art. 62 comma 4 cod. pen. e delle circostanze generiche), lo stesso è stato adeguatamente giustificato dai giudici territoriali che hanno correttamente esercitato il loro potere discrezionale, in maniera coerente con la ratio dell'istituto (sulla natura del relativo giudizio - di fatto - vedi sez. 5, n. 43952 del 13/4/2017, Pettine/li, Rv. 271269-01; sull'onere motivazionale del giudice, anche in relazione alle allegazioni difensive, vedi sez. 3, n. 2233 del 17/6/2021, dep. 2022, Bianchi, Rv. 282693-01; n. 1913 del 20/12/2018, dep. 2019, Cari/lo, Rv. 275509-03; sez. 2, n. 23903 del 15/7/2020, Marigliano, Rv. 279549-02); che le censure contenute nel terzo motivo di ricorso e relative alla mancata concessione della causa di non punibilità di cui all'art. 131 bis, cod. pen. propongono nuovamente temi motivatamente disattesi in sede di gravame, traducendosi nel mero dissenso rispetto alla lettura che i giudici del doppio grado hanno dato al materiale probatorio attraverso una valutazione in fatto sorretta da argomentazioni logiche e non contraddittorie, avendo la Corte territoriale rilevato la abitualità nel delitto (procedendosi già in questa sede per più furti ed essendo l'imputato gravato da una ulteriore condanna per furto e da un precedente); rilevato che alla declaratoria di inammissibilità segue, a norma dell'articolo 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, non emergendo ragioni di esonero (Corte cost. 186/2000). P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Deciso il 26 giugno 2024 La Consigliera est. La p idente [OSCURATO:PERSONA] ranti D i
Sentenza Cassazione n. 27270/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris