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CassazionesentenzaSezione LDecisione del 5 maggio 2026

Cassazione n. 12842/2026

Testo disponibile della fonte

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empore, in proprio e quale mandatario della [OSCURATO:SOCIETA]. -Società di Cartolarizzazione dei Crediti I.N.P.S., rappresentati edifesi dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], CARLA D'ALOISIO;2026 - ricorrenti -360 contro[OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dagli avvocatiMARINA MASCIA, [OSCURATO:PERSONA];- controricorrente -avverso la sentenza n. 558/2019 della CORTE D'APPELLO diTORINO, depositata il 05/08/2019 R.G.N. 804/2018;Numero registro generale 6386/2020Numero sezionale 360/2026udita la relazione della causa svolta nella camera di consiNgulmioer od dei ral ccolta generale 12842/2026Data pubblicazione 05/05/202627/01/2026 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].1.

Con la sentenza in epigrafe indicata, la Corte d'Appello diTorino ha confermato la decisione di prime cure che avevaaccolto l'opposizione avverso avvisi di addebito concernentila contribuzione non versata alla Gestione commercianti sulreddito eccedente il minimale.2.

La Corte territoriale ha osservato che i redditi dipartecipazione relativi a due società di capitali spettantiquale socio unico di una società di capitali e per la quota dipartecipazione di [OSCURATO:SOCIETA]. in [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. potrebberoessere inclusi nell'imponibile contributivo per la Gestionecommercianti soltanto se fossero qualificabili come redditid'impresa, qualificazione che, nel caso di specie, dev'essereesclusa, con la conseguente infondatezza della pretesadell'INPS.3.

L'INPS ricorre per cassazione contro la sentenza d'appello,formulando un motivo di censura.4. [OSCURATO:PERSONA], socia lavoratrice della [OSCURATO:PERSONA] s.r.l.resiste con controricorso, illustrato da memoria depositatain prossimità dell'adunanza camerale.RAGIONI DELLA DECISIONE5.

Con l'unico motivo (art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc.civ.), INPS denuncia violazione e falsa applicazione dell'art.3-bis del decreto-legge 19 settembre 1992, n. 384,convertito, con modificazioni, nella legge 14 novembre1992, n. 438, in connessione con la legge 2 agosto 1990, n.233, con l'art. 53, comma 2, lettera d), del decreto delNumero registro generale 6386/2020Numero sezionale 360/2026Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917Nu, mee roc odi nra ccolta generale 12842/2026Data pubblicazione 05/05/2026l'art. 10 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.6.

L'Istituto lamenta che i giudici d'appello abbianoerroneamente escluso l'obbligo di contribuzione nei confrontidella Gestione commercianti per i redditi derivanti dallapartecipazione del signor [OSCURATO:PERSONA], coadiuvantedell’attuale controricorrente nella s.r.l. [OSCURATO:PERSONA], agli utilidelle due società di capitali indicate nei paragrafi cheprecedono, quale socio unico (della [OSCURATO:SOCIETA].) e con quotadi partecipazione nella s.r.l. [OSCURATO:PERSONA].

Dei redditi in esame,da capitale e dividendi, si dovrebbe tener conto nelladeterminazione della base imponibile, sulla quale si computala contribuzione dovuta, trattandosi di redditi a disposizionedel lavoratore autonomo che ne migliorano il tenore di vitae saranno utili per il miglioramento della prestazionepensionistica e quindi dell’adeguatezza della stessa.7.

Il ricorso è infondato.8.

Il lavoratore autonomo, iscritto alla competente gestione inrelazione a un'attività lavorativa che determina ilriconoscimento di una tutela previdenziale obbligatoria,deve includere la totalità dei redditi d'impresa, secondo lanozione delineata dalla disciplina fiscale vigente, nella baseimponibile sulla quale si determina la contribuzione dovuta.Devono essere esclusi, per contro, i redditi di capitale, comequelli derivanti da una partecipazione a società di capitaliche non si accompagni alla prestazione di attività lavorativa(Cass., sez. lav., 20 agosto 2019, n. 21540; nello stessosenso, Cass., sez. lav., 20 novembre 2024, n. 29961).9.

Dai princìpi richiamati questa Corte, con riferimento allapeculiare posizione del socio fondatore, ha tratto i seguenticorollari.Numero registro generale 6386/202010.

Benché la legge, all'art. 53, comma 2, lettera d, del D.P.R.N umero sezionale 360/2026Numero di raccolta generale 12842/2026n. 917 del 1986, distingua tra la partecipazione agli utili delData pubblicazione 05/05/2026socio fondatore e la partecipazione agli utili del socio nonfondatore, qualificando la prima come reddito da lavoroautonomo e la seconda come reddito di capitale, tuttavia"tale distinzione non giova alla posizione dell'INPS nellafattispecie in esame, atteso che quella operata dal TUIR èuna fictio iuris destinata a spiegare effetti ai fini fiscali, manon anche ad incidere sulla qualificazione dei relativi redditiai fini contributivi" (Cass., sez. lav., 13 giugno 2023, n.16814 e, negli stessi termini, Cass., sez. lav., 13 settembre2023, n. 26437, punto 9 del Considerato).11.

A tale orientamento occorre dare continuità, in difetto dirilievi critici che inducano a rimeditarlo.12.

Si rivela, dunque, conforme a diritto la sentenza impugnata,nell'escludere dall'imponibile contributivo gli utili costituentiredditi da capitale, in quanto estranei a quei redditid'impresa, cui la legge conferisce rilievo ai fini delladeterminazione della base di computo della contribuzionedovuta.13.

Dai rilievi esposti discende il rigetto del ricorso.14.

Segue coerente la condanna alle spese, liquidate come indispositivo.

P.Q.M15.

La Corte rigetta il ricorso; condanna la parte ricorrente alpagamento delle spese, liquidate in euro 200,00 per esborsi,euro 3.500,00 per compensi professionali, oltre accessori dilegge e rimborso forfetario del 15 per cento.

Ai sensidell’art.13,co.1-quater, d.P.R.n.115/2002, sussistono ipresupposti processuali per il versamento, a carico dellaparte ricorrente, dell’ulteriore importo, a titolo di contributoNumero registro generale 6386/2020Numero sezionale 360/2026unificato, pari a quello per il ricorso ex art.13,coN. um1e,ro dsi era ccolta generale 12842/2026Data pubblicazione 05/05/2026dovuto.Così deciso nell’adunanza camerale del 27 gennaio 2026La PresidenteLucia Esposito

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
empore, in proprio e quale mandatario della [OSCURATO:SOCIETA]. -Società di Cartolarizzazione dei Crediti I.N.P.S., rappresentati edifesi dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], CARLA D'ALOISIO;2026 - ricorrenti -360 contro[OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dagli avvocatiMARINA MASCIA, [OSCURATO:PERSONA];- controricorrente -avverso la sentenza n. 558/2019 della CORTE D'APPELLO diTORINO, depositata il 05/08/2019 R.G.N. 804/2018;Numero registro generale 6386/2020Numero sezionale 360/2026udita la relazione della causa svolta nella camera di consiNgulmioer od dei ral ccolta generale 12842/2026Data pubblicazione 05/05/202627/01/2026 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].1. Con la sentenza in epigrafe indicata, la Corte d'Appello diTorino ha confermato la decisione di prime cure che avevaaccolto l'opposizione avverso avvisi di addebito concernentila contribuzione non versata alla Gestione commercianti sulreddito eccedente il minimale.2. La Corte territoriale ha osservato che i redditi dipartecipazione relativi a due società di capitali spettantiquale socio unico di una società di capitali e per la quota dipartecipazione di [OSCURATO:SOCIETA]. in [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. potrebberoessere inclusi nell'imponibile contributivo per la Gestionecommercianti soltanto se fossero qualificabili come redditid'impresa, qualificazione che, nel caso di specie, dev'essereesclusa, con la conseguente infondatezza della pretesadell'INPS.3. L'INPS ricorre per cassazione contro la sentenza d'appello,formulando un motivo di censura.4. [OSCURATO:PERSONA], socia lavoratrice della [OSCURATO:PERSONA] s.r.l.resiste con controricorso, illustrato da memoria depositatain prossimità dell'adunanza camerale.RAGIONI DELLA DECISIONE5. Con l'unico motivo (art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc.civ.), INPS denuncia violazione e falsa applicazione dell'art.3-bis del decreto-legge 19 settembre 1992, n. 384,convertito, con modificazioni, nella legge 14 novembre1992, n. 438, in connessione con la legge 2 agosto 1990, n.233, con l'art. 53, comma 2, lettera d), del decreto delNumero registro generale 6386/2020Numero sezionale 360/2026Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917Nu, mee roc odi nra ccolta generale 12842/2026Data pubblicazione 05/05/2026l'art. 10 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.6. L'Istituto lamenta che i giudici d'appello abbianoerroneamente escluso l'obbligo di contribuzione nei confrontidella Gestione commercianti per i redditi derivanti dallapartecipazione del signor [OSCURATO:PERSONA], coadiuvantedell’attuale controricorrente nella s.r.l. [OSCURATO:PERSONA], agli utilidelle due società di capitali indicate nei paragrafi cheprecedono, quale socio unico (della [OSCURATO:SOCIETA].) e con quotadi partecipazione nella s.r.l. [OSCURATO:PERSONA]. Dei redditi in esame,da capitale e dividendi, si dovrebbe tener conto nelladeterminazione della base imponibile, sulla quale si computala contribuzione dovuta, trattandosi di redditi a disposizionedel lavoratore autonomo che ne migliorano il tenore di vitae saranno utili per il miglioramento della prestazionepensionistica e quindi dell’adeguatezza della stessa.7. Il ricorso è infondato.8. Il lavoratore autonomo, iscritto alla competente gestione inrelazione a un'attività lavorativa che determina ilriconoscimento di una tutela previdenziale obbligatoria,deve includere la totalità dei redditi d'impresa, secondo lanozione delineata dalla disciplina fiscale vigente, nella baseimponibile sulla quale si determina la contribuzione dovuta.Devono essere esclusi, per contro, i redditi di capitale, comequelli derivanti da una partecipazione a società di capitaliche non si accompagni alla prestazione di attività lavorativa(Cass., sez. lav., 20 agosto 2019, n. 21540; nello stessosenso, Cass., sez. lav., 20 novembre 2024, n. 29961).9. Dai princìpi richiamati questa Corte, con riferimento allapeculiare posizione del socio fondatore, ha tratto i seguenticorollari.Numero registro generale 6386/202010. Benché la legge, all'art. 53, comma 2, lettera d, del D.P.R.N umero sezionale 360/2026Numero di raccolta generale 12842/2026n. 917 del 1986, distingua tra la partecipazione agli utili delData pubblicazione 05/05/2026socio fondatore e la partecipazione agli utili del socio nonfondatore, qualificando la prima come reddito da lavoroautonomo e la seconda come reddito di capitale, tuttavia"tale distinzione non giova alla posizione dell'INPS nellafattispecie in esame, atteso che quella operata dal TUIR èuna fictio iuris destinata a spiegare effetti ai fini fiscali, manon anche ad incidere sulla qualificazione dei relativi redditiai fini contributivi" (Cass., sez. lav., 13 giugno 2023, n.16814 e, negli stessi termini, Cass., sez. lav., 13 settembre2023, n. 26437, punto 9 del Considerato).11. A tale orientamento occorre dare continuità, in difetto dirilievi critici che inducano a rimeditarlo.12. Si rivela, dunque, conforme a diritto la sentenza impugnata,nell'escludere dall'imponibile contributivo gli utili costituentiredditi da capitale, in quanto estranei a quei redditid'impresa, cui la legge conferisce rilievo ai fini delladeterminazione della base di computo della contribuzionedovuta.13. Dai rilievi esposti discende il rigetto del ricorso.14. Segue coerente la condanna alle spese, liquidate come indispositivo. P.Q.M15. La Corte rigetta il ricorso; condanna la parte ricorrente alpagamento delle spese, liquidate in euro 200,00 per esborsi,euro 3.500,00 per compensi professionali, oltre accessori dilegge e rimborso forfetario del 15 per cento. Ai sensidell’art.13,co.1-quater, d.P.R.n.115/2002, sussistono ipresupposti processuali per il versamento, a carico dellaparte ricorrente, dell’ulteriore importo, a titolo di contributoNumero registro generale 6386/2020Numero sezionale 360/2026unificato, pari a quello per il ricorso ex art.13,coN. um1e,ro dsi era ccolta generale 12842/2026Data pubblicazione 05/05/2026dovuto.Così deciso nell’adunanza camerale del 27 gennaio 2026La PresidenteLucia Esposito