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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 10 marzo 1984

Cassazione n. 38548/2023

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a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 10/03/1984 [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 28/08/1986 avverso la sentenza del 14/01/2022 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ricorrono avverso la sentenza della Corte di appello di Bari che, in parziale riforma della pronuncia del locale Tribunale per avere ridotto la pena inflitta al Franco e per aver riconosciuto in favore del Violante le circostanze attenuanti generiche con giudizio di equivalenza rispetto alla contestata recidiva e, in conseguenza, rideterminato la pena, nonché revocata la misura cautelare a carico dello stesso, ha confermato l'affermazione di responsabilità degli imputati per il reato di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 (Bari, 25 novembre 2020).

Ritenuto che entrambi i ricorsi (dell'avv. [OSCURATO:PERSONA] nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] e dell'avv. [OSCURATO:PERSONA] per [OSCURATO:PERSONA]) sono del tutto privi delle ragioni di diritto e dei dati di fatto che sorreggono le richieste, così come previsto, a pena di inammissibilità, dell'art. 581 cod. proc. pen.; Considerato che contenuto essenziale dell'atto di impugnazione è innanzitutto e indefettibilmente il confronto puntuale (cioè con specifica indicazione delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che fondano il dissenso) con le argomentazioni del provvedimento che si contesta.

Confronto qui del tutto mancante, per le ragioni appena dette; Rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 7 giugno 2023 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 10/03/1984 [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 28/08/1986 avverso la sentenza del 14/01/2022 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ricorrono avverso la sentenza della Corte di appello di Bari che, in parziale riforma della pronuncia del locale Tribunale per avere ridotto la pena inflitta al Franco e per aver riconosciuto in favore del Violante le circostanze attenuanti generiche con giudizio di equivalenza rispetto alla contestata recidiva e, in conseguenza, rideterminato la pena, nonché revocata la misura cautelare a carico dello stesso, ha confermato l'affermazione di responsabilità degli imputati per il reato di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 (Bari, 25 novembre 2020). Ritenuto che entrambi i ricorsi (dell'avv. [OSCURATO:PERSONA] nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] e dell'avv. [OSCURATO:PERSONA] per [OSCURATO:PERSONA]) sono del tutto privi delle ragioni di diritto e dei dati di fatto che sorreggono le richieste, così come previsto, a pena di inammissibilità, dell'art. 581 cod. proc. pen.; Considerato che contenuto essenziale dell'atto di impugnazione è innanzitutto e indefettibilmente il confronto puntuale (cioè con specifica indicazione delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che fondano il dissenso) con le argomentazioni del provvedimento che si contesta. Confronto qui del tutto mancante, per le ragioni appena dette; Rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 7 giugno 2023 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 38548/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris