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CassazionesentenzaSezione 2

Cassazione n. 27107/2023

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza della Corte d'Appello di Firenze in data 25/1/2022; preso atto che il procedimento viene trattato con contraddittorio scritto ai sensi dell'art. 23, comma 8, D.L. n.137/2020, convertito nella L. 18/12/2020 n. 176 (così come modificato per il termine di vigenza dall'art. 16 del D.L. [OSCURATO:DATA_NASCITA], n.228, convertito nella L. 25/02/2022 n. 15); udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udita la requisitoria con la quale il Sostituto procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] ha chiesto il l'inammissibilità del ricorso [OSCURATO:PERSONA] 1.La Corte di appello di Firenze con sentenza del 25/1/2022 ha confermato la decisione del Tribunale di Firenze del 19/12/2018 con la quale [OSCURATO:PERSONA] è stato condannato alla pena di anni tre mesi quattro di reclusione ed euro 700 di multa per i! delitto di estorsione aggravata consistita nel costringere, in concorso con altri imputati (condannati in via definitiva , in esito al rito abbreviato) [OSCURATO:PERSONA], dipendente della [OSCURATO:SOCIETA] s.r.I., a firmare quattro quietanze di avvenuto pagamento del TFR, invero mai corrisposto, dietro minaccia di farle perdere definitivamente il posto di lavoro, visto che il rapporto di lavoro cessato con la società [OSCURATO:SOCIETA], avrebbe dovuto proseguire con la l'[OSCURATO:SOCIETA].

2. Avverso tale sentenza propone ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA] il quale, con il primo motivo, eccepisce :

2.1. illogicità della motivazione.

La Corte d'appello non avrebbe chiarito quale fosse il male ingiusto prospettato alla lavoratrice posto che esso non poteva consistere nel licenziamento dalla [OSCURATO:SOCIETA] poiché, come affermato dalla Corte d'appello e riferito dalla stessa Mosca, la [OSCURATO:SOCIETA] doveva chiudere; né il male ingiusto, ad avviso del ricorrente, poteva essere individuato nella prospettazione della mancata prosecuzione del rapporto di lavoro posto che la Mosca non aveva alcun diritto ad essere riassunta dalla nuova società AM dei fratelli Carni.

In merito a tale rilievo difensivo la Corte d'appello non avrebbe motivato.

2.2. Vizio di motivazione (art. 606 lett. e) c.p.p.), la Corte d'appello avrebbe omesso di motivare in merito all'elemento soggettivo del reato : [OSCURATO:PERSONA] non aveva la consapevolezza che i fratelli Carni volessero coartare la volontà della lavoratrice, non potendosi attribuire valenza dimostrativa al fatto che fu il ricorrente a presentare alla Mosca le quietanze per la firma affermando "è' inutile questi soldi non li avrai mai".

Detta frase proferita dal [OSCURATO:PERSONA] non costituirebbe una forma di pressione ma starebbe solo a rappresentare la situazione di incapienza della società.

2.3. Aggiunge, con il terzo motivo, in relazione all'elemento soggettivo del reato, che la predisposizione delle quietanze non dimostrerebbe la condivisione, da parte di [OSCURATO:PERSONA], del proposito criminoso di Carni, l'imputato, infatti, non ha conseguito alcun vantaggio dall'operazione in esame.

2.4. Con il successivo motivo il ricorrente contesta la sussistenza dell'elemento oggettivo del reato mancando, da parte sua, un contributo causale alla realizzazione dell'illecito.

2.5. Con il quinto motivo il ricorrente censura la sentenza per l'omessa motivazione in relazione alle censure difensive riguardanti la dosimetria della pena ed in particolare la sussistenza della circostanza aggravante delle più persone riunite posto che [OSCURATO:PERSONA] non era presente quando [OSCURATO:PERSONA] minacciò la lavoratrice Mosca. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il motivo di ricorso relativo alla sussistenza della circostanza aggravante delle più persone riunite e , conseguentemente, quello sulla dosimetria della pena, sono fondati; i restanti motivi sono inammissibili perché tendenti ad ottenere una non consentita rivalutazione di aspetti in fatto, oggetto di congrua valutazione nella decisione impugnata.

2. I primi quattro motivi si risolvono, infatti, nella richiesta di rivalutazione della capacità dimostrativa delle prove, senza identificare vizi logici manifesti e decisivi del percorso motivazionale posto a fondamento dell'accertamento di responsabilità o decisivi travisamenti delle prove.

In materia di estensione dei poteri della Cassazione in ordine alla valutazione della legittimità della motivazione, si riafferma che la Corte di legittimità non può effettuare alcuna valutazione di "merito" in ordine alla capacità dimostrativa delle prove, o degli indizi raccolti, dato che il suo compito è limitato alla valutazione della tenuta logica del percorso argomentativo e della sua aderenza alle fonti di prova che, ove si ritenessero travisate devono essere allegate in ossequio al principio di autosufficienza. (tra le altre: Sez. 6 n.13809 del 17/03/2015, Rv. 262965).

Contrariamente a quanto dedotto nel ricorso, dal compendio motivazionale integrato, composto dalle due sentenze conformi di merito, è emerso che i giudici di merito hanno affrontato le questioni riproposte con gli indicati motivi.

Segnatamente: la Corte territoriale ha ravvisato gli estremi della condotta estorsiva precisando quale fosse stato il contributo materiale consapevolmente realizzato da [OSCURATO:PERSONA] (il commercialista aveva infatti ideato l'operazione in parola e l'aveva sottoposta al datore di lavoro, i fratelli Carni, incidendo personalmente, direttamente, sulla libertà di autodeterminazione della vittima al fine costringerla a firmare le quietanze), conformandosi ai principi affermati dalla consolidata giurisprudenza di questa Corte ( Sez. 6, 26 gennaio 1999 n. 3298, Savian D., Sez. 6^ 25 febbraio 1998 n. 5569, Pera), secondo cui ai fini della configurabilità del reato di estorsione sono indifferenti la forma o il modo della minaccia, potendo questa essere manifesta o implicita, palese o larvata, diretta o indiretta, reale o figurata, orale o scritta, determinata o indeterminata, purché comunque idonea, in relazione alle circostanze concrete, a incutere timore ed a coartare la volontà del soggetto passivo.

Per valutare se una condotta sia minacciosa e idonea ad integrare l'elemento strutturale oggettivo del delitto di estorsione vanno pertanto prese in considerazione le concrete circostanze oggettive che connotano il fatto, quali la personalità sopraffattrice dell'agente e le circostanze ambientali in cui lo stesso opera, l'ingiustizia della pretesa, le particolari condizioni soggettive della vittima, a nulla rilevando che si verifichi una effettiva intimidazione del soggetto passivo.

3. La Corte territoriale dopo un analitico esame e un attento vaglio critico delle fonti di prova (dichiarazioni della p.o. e del coimputato [OSCURATO:PERSONA] la cui posizione è stata definita con sentenza irrevocabile nel separato procedimento), che avevano bene evidenziato come la pretesa di far firmare le quietanze alla lavoratrice prospettandole la definitiva perdita del lavoro, diretta a ottenere un ingiusto profitto e cioè il mancato esborso del TFR da parte dei fratelli Carni, i quali avevano deciso di mettere in liquidazione la [OSCURATO:SOCIETA]. ed aprire un'altra società a costo zero, fosse condivisa da [OSCURATO:PERSONA] il quale non solo aveva compilato le quietanze che la lavoratrice doveva sottoscrivere ma, tenuto conto delle modalità del fatto, era pienamente consapevole del proposito estorsivo a nulla rilevando che egli non avesse tratto dall'operazione un tornaconto personale ( pag. 6 della sentenza).

Nella sentenza impugnata, con argomentazione immune da vizi logici e giuridici, si è pertanto posto in rilievo che la sottoscrizione delle quietanze prospettata come unica alternativa dal [OSCURATO:PERSONA] si sarebbe, in concreto, risolta in un pregiudizio diretto e immediato per la lavoratrice e che, pertanto, tale operazione non era per la dipendente il risultato di una libera scelta ma l'unica possibilità di sottrarsi ad un male peggiore: la definitiva perdita del posto di lavoro, soggiacendo alla posizione di preminenza del datore di lavoro.

Questa impostazione corrisponde alla giurisprudenza in materia di estorsione di questa Corte che ha avuto modo di affermare che integra il delitto di estorsione la condotta del datore di lavoro il quale, approfittando della situazione del mercato di lavoro a lui favorevole per la prevalenza dell'offerta sulla domanda, costringa i lavoratori, con la minaccia larvata di licenziamento, ad accettare la corresponsione di trattamenti retributivi deteriori e non adeguati alle prestazioni effettuate, e più in generale condizioni di lavoro contrarie alle leggi ed ai contratti collettivi (Sez. 2, Sentenza n. 656 del 04/11/2009, Rv. 246046; Sez. 2, Sentenza n. 677 del 10/10/2014, Rv. 261553; Sez. 2, n. 3724 del 29/10/2021, Rv. 282521)

4. Il motivo sulla sussistenza della circostanza aggravante delle più persone riunite è fondato.

E' pacifico che nel reato di estorsione, la circostanza aggravante speciale delle più persone riunite richiede la simultanea presenza di non meno di due persone nel luogo ed al momento di realizzazione della violenza o della minaccia ( Sez.

U, n. 21837 del 29/03/2012, Rv. 252518; Sez. 6, n. 50064 del 16/09/2015, Rv. 265657).

Nel caso in esame la Corte d'appello a fronte di uno specifico motivo di appello, ha omesso di motivare.

Nella sentenza impugnata si afferma infatti che il primo giudice ha ritenuto fondata l'ipotesi contestata in epigrafe e cioè la fattispecie di estorsione aggravata dalle " più persone riunite" (pag. 2) ed a pag. 6 si afferma che [OSCURATO:PERSONA] non era presente al momento in cui furono poste in essere le minacce; su tale rilievo difensivo, occorre quindi che la Corte d'appello risponda puntualmente, conformandosi al principio di diritto sopra evidenziato.

6. Deriva da quanto sin qui esposto l'annullamento della sentenza impugnata limitatamente alla circostanza aggravante di cui all'art. 629 , comma secondo , cod. pen., con rinvio per nuovo giudizio sul punto ad altra Sezione della Corte d'appello di Firenze.

Dichiara inammissibile nel resto il ricorso ed irrevocabile l'affermazione di responsabilità.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla circostanza aggravante di cui all'art. 629 , comma secondo , cod. pen., con rinvio per nuovo giudizio sul punto ad altra Sezione della Corte d'appello di Firenze.

Dichiara inammissibile nel resto il ricorso ed irrevocabile l'affer

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza della Corte d'Appello di Firenze in data 25/1/2022; preso atto che il procedimento viene trattato con contraddittorio scritto ai sensi dell'art. 23, comma 8, D.L. n.137/2020, convertito nella L. 18/12/2020 n. 176 (così come modificato per il termine di vigenza dall'art. 16 del D.L. [OSCURATO:DATA_NASCITA], n.228, convertito nella L. 25/02/2022 n. 15); udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udita la requisitoria con la quale il Sostituto procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] ha chiesto il l'inammissibilità del ricorso [OSCURATO:PERSONA] 1.La Corte di appello di Firenze con sentenza del 25/1/2022 ha confermato la decisione del Tribunale di Firenze del 19/12/2018 con la quale [OSCURATO:PERSONA] è stato condannato alla pena di anni tre mesi quattro di reclusione ed euro 700 di multa per i! delitto di estorsione aggravata consistita nel costringere, in concorso con altri imputati (condannati in via definitiva , in esito al rito abbreviato) [OSCURATO:PERSONA], dipendente della [OSCURATO:SOCIETA] s.r.I., a firmare quattro quietanze di avvenuto pagamento del TFR, invero mai corrisposto, dietro minaccia di farle perdere definitivamente il posto di lavoro, visto che il rapporto di lavoro cessato con la società [OSCURATO:SOCIETA], avrebbe dovuto proseguire con la l'[OSCURATO:SOCIETA]. 2. Avverso tale sentenza propone ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA] il quale, con il primo motivo, eccepisce : 2.1. illogicità della motivazione. La Corte d'appello non avrebbe chiarito quale fosse il male ingiusto prospettato alla lavoratrice posto che esso non poteva consistere nel licenziamento dalla [OSCURATO:SOCIETA] poiché, come affermato dalla Corte d'appello e riferito dalla stessa Mosca, la [OSCURATO:SOCIETA] doveva chiudere; né il male ingiusto, ad avviso del ricorrente, poteva essere individuato nella prospettazione della mancata prosecuzione del rapporto di lavoro posto che la Mosca non aveva alcun diritto ad essere riassunta dalla nuova società AM dei fratelli Carni. In merito a tale rilievo difensivo la Corte d'appello non avrebbe motivato. 2.2. Vizio di motivazione (art. 606 lett. e) c.p.p.), la Corte d'appello avrebbe omesso di motivare in merito all'elemento soggettivo del reato : [OSCURATO:PERSONA] non aveva la consapevolezza che i fratelli Carni volessero coartare la volontà della lavoratrice, non potendosi attribuire valenza dimostrativa al fatto che fu il ricorrente a presentare alla Mosca le quietanze per la firma affermando "è' inutile questi soldi non li avrai mai". Detta frase proferita dal [OSCURATO:PERSONA] non costituirebbe una forma di pressione ma starebbe solo a rappresentare la situazione di incapienza della società. 2.3. Aggiunge, con il terzo motivo, in relazione all'elemento soggettivo del reato, che la predisposizione delle quietanze non dimostrerebbe la condivisione, da parte di [OSCURATO:PERSONA], del proposito criminoso di Carni, l'imputato, infatti, non ha conseguito alcun vantaggio dall'operazione in esame. 2.4. Con il successivo motivo il ricorrente contesta la sussistenza dell'elemento oggettivo del reato mancando, da parte sua, un contributo causale alla realizzazione dell'illecito. 2.5. Con il quinto motivo il ricorrente censura la sentenza per l'omessa motivazione in relazione alle censure difensive riguardanti la dosimetria della pena ed in particolare la sussistenza della circostanza aggravante delle più persone riunite posto che [OSCURATO:PERSONA] non era presente quando [OSCURATO:PERSONA] minacciò la lavoratrice Mosca. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il motivo di ricorso relativo alla sussistenza della circostanza aggravante delle più persone riunite e , conseguentemente, quello sulla dosimetria della pena, sono fondati; i restanti motivi sono inammissibili perché tendenti ad ottenere una non consentita rivalutazione di aspetti in fatto, oggetto di congrua valutazione nella decisione impugnata. 2. I primi quattro motivi si risolvono, infatti, nella richiesta di rivalutazione della capacità dimostrativa delle prove, senza identificare vizi logici manifesti e decisivi del percorso motivazionale posto a fondamento dell'accertamento di responsabilità o decisivi travisamenti delle prove. In materia di estensione dei poteri della Cassazione in ordine alla valutazione della legittimità della motivazione, si riafferma che la Corte di legittimità non può effettuare alcuna valutazione di "merito" in ordine alla capacità dimostrativa delle prove, o degli indizi raccolti, dato che il suo compito è limitato alla valutazione della tenuta logica del percorso argomentativo e della sua aderenza alle fonti di prova che, ove si ritenessero travisate devono essere allegate in ossequio al principio di autosufficienza. (tra le altre: Sez. 6 n.13809 del 17/03/2015, Rv. 262965). Contrariamente a quanto dedotto nel ricorso, dal compendio motivazionale integrato, composto dalle due sentenze conformi di merito, è emerso che i giudici di merito hanno affrontato le questioni riproposte con gli indicati motivi. Segnatamente: la Corte territoriale ha ravvisato gli estremi della condotta estorsiva precisando quale fosse stato il contributo materiale consapevolmente realizzato da [OSCURATO:PERSONA] (il commercialista aveva infatti ideato l'operazione in parola e l'aveva sottoposta al datore di lavoro, i fratelli Carni, incidendo personalmente, direttamente, sulla libertà di autodeterminazione della vittima al fine costringerla a firmare le quietanze), conformandosi ai principi affermati dalla consolidata giurisprudenza di questa Corte ( Sez. 6, 26 gennaio 1999 n. 3298, Savian D., Sez. 6^ 25 febbraio 1998 n. 5569, Pera), secondo cui ai fini della configurabilità del reato di estorsione sono indifferenti la forma o il modo della minaccia, potendo questa essere manifesta o implicita, palese o larvata, diretta o indiretta, reale o figurata, orale o scritta, determinata o indeterminata, purché comunque idonea, in relazione alle circostanze concrete, a incutere timore ed a coartare la volontà del soggetto passivo. Per valutare se una condotta sia minacciosa e idonea ad integrare l'elemento strutturale oggettivo del delitto di estorsione vanno pertanto prese in considerazione le concrete circostanze oggettive che connotano il fatto, quali la personalità sopraffattrice dell'agente e le circostanze ambientali in cui lo stesso opera, l'ingiustizia della pretesa, le particolari condizioni soggettive della vittima, a nulla rilevando che si verifichi una effettiva intimidazione del soggetto passivo. 3. La Corte territoriale dopo un analitico esame e un attento vaglio critico delle fonti di prova (dichiarazioni della p.o. e del coimputato [OSCURATO:PERSONA] la cui posizione è stata definita con sentenza irrevocabile nel separato procedimento), che avevano bene evidenziato come la pretesa di far firmare le quietanze alla lavoratrice prospettandole la definitiva perdita del lavoro, diretta a ottenere un ingiusto profitto e cioè il mancato esborso del TFR da parte dei fratelli Carni, i quali avevano deciso di mettere in liquidazione la [OSCURATO:SOCIETA]. ed aprire un'altra società a costo zero, fosse condivisa da [OSCURATO:PERSONA] il quale non solo aveva compilato le quietanze che la lavoratrice doveva sottoscrivere ma, tenuto conto delle modalità del fatto, era pienamente consapevole del proposito estorsivo a nulla rilevando che egli non avesse tratto dall'operazione un tornaconto personale ( pag. 6 della sentenza). Nella sentenza impugnata, con argomentazione immune da vizi logici e giuridici, si è pertanto posto in rilievo che la sottoscrizione delle quietanze prospettata come unica alternativa dal [OSCURATO:PERSONA] si sarebbe, in concreto, risolta in un pregiudizio diretto e immediato per la lavoratrice e che, pertanto, tale operazione non era per la dipendente il risultato di una libera scelta ma l'unica possibilità di sottrarsi ad un male peggiore: la definitiva perdita del posto di lavoro, soggiacendo alla posizione di preminenza del datore di lavoro. Questa impostazione corrisponde alla giurisprudenza in materia di estorsione di questa Corte che ha avuto modo di affermare che integra il delitto di estorsione la condotta del datore di lavoro il quale, approfittando della situazione del mercato di lavoro a lui favorevole per la prevalenza dell'offerta sulla domanda, costringa i lavoratori, con la minaccia larvata di licenziamento, ad accettare la corresponsione di trattamenti retributivi deteriori e non adeguati alle prestazioni effettuate, e più in generale condizioni di lavoro contrarie alle leggi ed ai contratti collettivi (Sez. 2, Sentenza n. 656 del 04/11/2009, Rv. 246046; Sez. 2, Sentenza n. 677 del 10/10/2014, Rv. 261553; Sez. 2, n. 3724 del 29/10/2021, Rv. 282521) 4. Il motivo sulla sussistenza della circostanza aggravante delle più persone riunite è fondato. E' pacifico che nel reato di estorsione, la circostanza aggravante speciale delle più persone riunite richiede la simultanea presenza di non meno di due persone nel luogo ed al momento di realizzazione della violenza o della minaccia ( Sez. U, n. 21837 del 29/03/2012, Rv. 252518; Sez. 6, n. 50064 del 16/09/2015, Rv. 265657). Nel caso in esame la Corte d'appello a fronte di uno specifico motivo di appello, ha omesso di motivare. Nella sentenza impugnata si afferma infatti che il primo giudice ha ritenuto fondata l'ipotesi contestata in epigrafe e cioè la fattispecie di estorsione aggravata dalle " più persone riunite" (pag. 2) ed a pag. 6 si afferma che [OSCURATO:PERSONA] non era presente al momento in cui furono poste in essere le minacce; su tale rilievo difensivo, occorre quindi che la Corte d'appello risponda puntualmente, conformandosi al principio di diritto sopra evidenziato. 6. Deriva da quanto sin qui esposto l'annullamento della sentenza impugnata limitatamente alla circostanza aggravante di cui all'art. 629 , comma secondo , cod. pen., con rinvio per nuovo giudizio sul punto ad altra Sezione della Corte d'appello di Firenze. Dichiara inammissibile nel resto il ricorso ed irrevocabile l'affermazione di responsabilità. P.Q.M. Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla circostanza aggravante di cui all'art. 629 , comma secondo , cod. pen., con rinvio per nuovo giudizio sul punto ad altra Sezione della Corte d'appello di Firenze. Dichiara inammissibile nel resto il ricorso ed irrevocabile l'affer
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