CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 30931/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 10/03/2022 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che gli imputati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ricorrono avverso la sentenza della Corte di appello di Bari, che ne ha confermato la condanna per il reato di furto, escludendo però l'aggravante di cui all'art. 625, comma primo, n. 4, cod. pen. con conseguente riduzione della pena; Ritenuto che i due motivi di ricorso sono inammissibili perché costituiscono riproduzione, senza elementi di novità, dei medesimi motivi di gravame senza alcun confronto critico con le argomentazioni contenute nella sentenza impugnata in ordine a: - esclusione della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen. (pagg. 2 e 3); - qualificazione del fatto come tentativo (pag. 1), sul rilievo, conforme ai consolidati arresti della giurisprudenza di legittimità, per cui gli imputati hanno conseguito, anche se per breve tempo, la piena, autonoma ed effettiva disponibilità della refurtiva, di cui si sono disfatti durante la fuga (Sez. 5, n. 48880 del 17/09/2018, S., Rv. 274016); Rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 a favore della Cassa delle ammende. Così deciso