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CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 10 gennaio 2023

Cassazione n. 06078/2023

Testo disponibile della fonte

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020 ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 26103/2020 R.G., proposto da [OSCURATO:PERSONA] S.r.l., rappresentato e difeso dall ’ avv. [OSCURATO:PERSONA], giusta procura in calce al ricorso, domiciliato per legge presso la [OSCURATO:PERSONA],in Roma, piazza Cavour; -ricorrente - nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’avv. [OSCURATO:PERSONA], giusta procura in calce al controricorso, elettivamente domiciliato presso lo studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], in Roma, via [OSCURATO:PERSONA] n. 11; -controricorrente - C.C. 10.01.2023 n.

R.G. 26103/2020 Pres.

F. [OSCURATO:PERSONA].

I. Ambrosi nonché nei confrontidi CO.IN.R.E.S. ([OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] ATO PA4)in liquidazione -intimato - avverso la sentenza n. 23 /20 20 del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] se , depositata il[OSCURATO:DATA_NASCITA] ; udita la relazionesvolta nella camera di consiglio del 10 gennaio 2023 2022 dalla ConsiglieraIrene AMBROSI; rilevato che il Comune di Ciminna ha proposto opposizione, quale terzo pignorato, avverso l’ordinanza di assegnazione del giudice dell’esecuzione in data 23 luglio 2017 in esito a pignoramento presso terzi effettuato da [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. contro il Consorzio CO.IN.R.E.S. ([OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] ATO PA4), rilevando la sussistenza di un credito utilmente assegnabile da parte del debitore principale; l’opposizione è stata accolta dal Tribunaledi termini Imerese con sentenza n. 23/2020 in base ad analisi della legislazione regionale sulla messa in liquidazione dei Consorzi rifiuti dello stesso tipo del debitore principale e sull’istituzione di gestioni liquidatorie, con esclusione, quindi, della persistenza dei rapporti di debito - credito del Comune verso il Consorzio e consegue n te annullamento dell ’ ordinanza di assegnazione del giudice dell’esecuzione in data 23 luglio 2017, limitatamente alla posizione del Comune opponente; avverso la sentenza del Tribunale ha proposto ricorso per cassazione la società [OSCURATO:PERSONA] S.R.L. illustrato da due motivi; ha resistito con controricorso il Comune di CIMINNA e,sebbene C.C. 10.01.2023 n.

R.G. 26103/2020 Pres.

F. [OSCURATO:PERSONA].

I. Ambrosi intimato, il Consorzio non ha ritenuto di svolgere difese nel giudizio di legittimità; la trattazione del ricorso è stata fissata in adunanza camerale ai sensidell’art. 380-bis.1 c.p.c.; parte ricorrente ha depositato memoria; considerato che con il primo motivo di ricorso , la società ricorrente lamenta la violazione e falsa applicazione degli artt. 115, 116, 183 comma 7 e 187 c.p.c. nonché dell’art. 19 legge regionale Sicilia n. 9/2010 e degli artt. 2 e 3 dell’ordinanza presidenziale – Regione Sici l ia – 8/rif. del 27/09/2013, relativamente alla sussistenza del rapporto di debito credito tra il debitore ed il terzo pignorato; con il secondo motivo denuncia l’omessa e insufficiente motivazione su un fatto controverso e decisivo per il giudizio, con riferimento alla documentazione prodotta riguardo il rapporto tra debitore e terzo; dei motivi è superflua l’illustrazione e la disamina, poiché il ricorso è inammissibile per tardività; il giudice di merito ha qualificato espressamente la domanda in termini di opposizione esecutiva, specificando che il Comune, odie rno controricorrente, aveva iscritto l ’ originaria causa di opposizione per contrastare l’ordinanza di assegnazione emessa dal giudice dell’esecuzione; più precisamente, si trattava di opposizione agli atti, proposta avverso ordinanza di assegnazione all ’ esito di un pignoramento presso terzi (v. ad esempio, Cass., 24/03/2017, n. 7706); ne deriva che la causa risulta esente, anche per la fase di legittimità, dalla c.d. sospensione feriale dei termini; ne discende quindiche il ricorso è tardivo, poiché la sentenza è stata pubblicata il 10 gennaio 2020, e non notificata, il termine – anche considerata la maggiorazione sulla base della sospensione pandemica – scadeva C.C. 10.01.2023 n.

R.G. 26103/2020 Pres.

F. [OSCURATO:PERSONA].

I. Ambrosi lunedì 16settembre 2020 e il gravame è invece stato no tificato il 5 ottobre2020; in conclusione, il ricorso va dichiarato inammissibile e le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo; ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, si deve dare atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato a norma del comma 1-bis del citato art. 13, se dovuto (Cass. Sez.

U. 20 febbraio 2020 n. 4315); per questi motivi la Corte dichiara inammissibile il ricorso;condanna parte ricorrente al pagamento delle spese processuali in favore della part e controricorrente che si liquidano in complessivi Euro 8.700,00 , di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre spese generali ed accessori di legge.

Ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, d̀ atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello a norma del comma 1-bis del

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
020 ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 26103/2020 R.G., proposto da [OSCURATO:PERSONA] S.r.l., rappresentato e difeso dall ’ avv. [OSCURATO:PERSONA], giusta procura in calce al ricorso, domiciliato per legge presso la [OSCURATO:PERSONA],in Roma, piazza Cavour; -ricorrente - nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’avv. [OSCURATO:PERSONA], giusta procura in calce al controricorso, elettivamente domiciliato presso lo studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], in Roma, via [OSCURATO:PERSONA] n. 11; -controricorrente - C.C. 10.01.2023 n. R.G. 26103/2020 Pres. F. [OSCURATO:PERSONA]. I. Ambrosi nonché nei confrontidi CO.IN.R.E.S. ([OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] ATO PA4)in liquidazione -intimato - avverso la sentenza n. 23 /20 20 del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] se , depositata il[OSCURATO:DATA_NASCITA] ; udita la relazionesvolta nella camera di consiglio del 10 gennaio 2023 2022 dalla ConsiglieraIrene AMBROSI; rilevato che il Comune di Ciminna ha proposto opposizione, quale terzo pignorato, avverso l’ordinanza di assegnazione del giudice dell’esecuzione in data 23 luglio 2017 in esito a pignoramento presso terzi effettuato da [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. contro il Consorzio CO.IN.R.E.S. ([OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] ATO PA4), rilevando la sussistenza di un credito utilmente assegnabile da parte del debitore principale; l’opposizione è stata accolta dal Tribunaledi termini Imerese con sentenza n. 23/2020 in base ad analisi della legislazione regionale sulla messa in liquidazione dei Consorzi rifiuti dello stesso tipo del debitore principale e sull’istituzione di gestioni liquidatorie, con esclusione, quindi, della persistenza dei rapporti di debito - credito del Comune verso il Consorzio e consegue n te annullamento dell ’ ordinanza di assegnazione del giudice dell’esecuzione in data 23 luglio 2017, limitatamente alla posizione del Comune opponente; avverso la sentenza del Tribunale ha proposto ricorso per cassazione la società [OSCURATO:PERSONA] S.R.L. illustrato da due motivi; ha resistito con controricorso il Comune di CIMINNA e,sebbene C.C. 10.01.2023 n. R.G. 26103/2020 Pres. F. [OSCURATO:PERSONA]. I. Ambrosi intimato, il Consorzio non ha ritenuto di svolgere difese nel giudizio di legittimità; la trattazione del ricorso è stata fissata in adunanza camerale ai sensidell’art. 380-bis.1 c.p.c.; parte ricorrente ha depositato memoria; considerato che con il primo motivo di ricorso , la società ricorrente lamenta la violazione e falsa applicazione degli artt. 115, 116, 183 comma 7 e 187 c.p.c. nonché dell’art. 19 legge regionale Sicilia n. 9/2010 e degli artt. 2 e 3 dell’ordinanza presidenziale – Regione Sici l ia – 8/rif. del 27/09/2013, relativamente alla sussistenza del rapporto di debito credito tra il debitore ed il terzo pignorato; con il secondo motivo denuncia l’omessa e insufficiente motivazione su un fatto controverso e decisivo per il giudizio, con riferimento alla documentazione prodotta riguardo il rapporto tra debitore e terzo; dei motivi è superflua l’illustrazione e la disamina, poiché il ricorso è inammissibile per tardività; il giudice di merito ha qualificato espressamente la domanda in termini di opposizione esecutiva, specificando che il Comune, odie rno controricorrente, aveva iscritto l ’ originaria causa di opposizione per contrastare l’ordinanza di assegnazione emessa dal giudice dell’esecuzione; più precisamente, si trattava di opposizione agli atti, proposta avverso ordinanza di assegnazione all ’ esito di un pignoramento presso terzi (v. ad esempio, Cass., 24/03/2017, n. 7706); ne deriva che la causa risulta esente, anche per la fase di legittimità, dalla c.d. sospensione feriale dei termini; ne discende quindiche il ricorso è tardivo, poiché la sentenza è stata pubblicata il 10 gennaio 2020, e non notificata, il termine – anche considerata la maggiorazione sulla base della sospensione pandemica – scadeva C.C. 10.01.2023 n. R.G. 26103/2020 Pres. F. [OSCURATO:PERSONA]. I. Ambrosi lunedì 16settembre 2020 e il gravame è invece stato no tificato il 5 ottobre2020; in conclusione, il ricorso va dichiarato inammissibile e le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo; ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, si deve dare atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato a norma del comma 1-bis del citato art. 13, se dovuto (Cass. Sez. U. 20 febbraio 2020 n. 4315); per questi motivi la Corte dichiara inammissibile il ricorso;condanna parte ricorrente al pagamento delle spese processuali in favore della part e controricorrente che si liquidano in complessivi Euro 8.700,00 , di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre spese generali ed accessori di legge. Ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, d̀ atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello a norma del comma 1-bis del
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