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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 9 novembre 2022

Cassazione n. 10858/2023

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ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n. 11377/2018 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA] s.r.I., con sede in Carpi, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, largo [OSCURATO:PERSONA] n. 5, presso lo studio dell'[OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'[OSCURATO:PERSONA] giusta procura in calce al ricorso - ricorrente - contro UNICREDIT s.p.a., con sede in Milano, in persona del legale pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, via [OSCURATO:PERSONA] n. 72, presso lo studio dell'[OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende unitamente all'[OSCURATO:PERSONA] giusta procura speciale in calce al controricorso - controricorrente - in cui è intervenuto FALLIMENTO di [OSCURATO:PERSONA] s.r.I., in persona del curatore pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, largo [OSCURATO:PERSONA] n. 5, presso lo studio dell'[OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'[OSCURATO:PERSONA] giusta procura allegata alla memoria di costituzione in data 9/11/2022 - terzo intervenuto - avverso la sentenza della Corte d'appello di Bologna n. 175/2018 depositata il 18/1/2018; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 25/11/2022 dal [OSCURATO:PERSONA].

Rilevato che:

1. Il Tribunale di Modena, con sentenza n. 1695/2013, dichiarava inammissibili, in quanto coperte dal giudicato, le domande avanzate dalla società [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. nei confronti di Unicredit s.p.a. con atto di citazione notificato in data 14 gennaio 2011.

2. La Corte d'appello di Bologna, con sentenza pubblicata in data 18 gennaio 2018, respingeva l'impugnazione presentata da [OSCURATO:PERSONA] s.r.I..

3. Per la cassazione di questa sentenza ha proposto ricorso [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. prospettando tre motivi di doglianza, ai quali ha resistito con controricorso Unicredit s.p.a..

A seguito della declaratoria di fallimento di [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. la procedura concorsuale ha depositato dapprima memoria di costituzione in questo giudizio di legittimità, quindi un atto di rinuncia al ricorso, accettato dalla controricorrente.

Considerato che:

4. [OSCURATO:PERSONA] ritiene che la costituzione del fallimento della società ricorrente nel corso di questo giudizio di legittimità ponga una serie di questioni di diritto in ordine alla natura e all'ammissibilità di un simile atto e alle sue ricadute sul processo.

Occorre, inoltre, valutare se l'accordo transattivo intervenuto fra la procedura intervenuta e la controricorrente comporti una cessazione della materia del contendere intervenuta tra soggetti effettivamente legittimati a farla valere in questa sede di legittimità.

La particolare rilevanza di simili questioni rende opportuna la trattazione in pubblica udienza, anche in considerazione del fatto che questa sezione ha già provveduto nello stesso senso su analoghe tematiche in occasione dell'adunanza camerale tenutasi in data 17 novembre 2022.

P.Q.M.

La Corte rimette la causa in pubblica udienza.

Così deciso in Roma

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n. 11377/2018 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA] s.r.I., con sede in Carpi, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, largo [OSCURATO:PERSONA] n. 5, presso lo studio dell'[OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'[OSCURATO:PERSONA] giusta procura in calce al ricorso - ricorrente - contro UNICREDIT s.p.a., con sede in Milano, in persona del legale pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, via [OSCURATO:PERSONA] n. 72, presso lo studio dell'[OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende unitamente all'[OSCURATO:PERSONA] giusta procura speciale in calce al controricorso - controricorrente - in cui è intervenuto FALLIMENTO di [OSCURATO:PERSONA] s.r.I., in persona del curatore pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, largo [OSCURATO:PERSONA] n. 5, presso lo studio dell'[OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'[OSCURATO:PERSONA] giusta procura allegata alla memoria di costituzione in data 9/11/2022 - terzo intervenuto - avverso la sentenza della Corte d'appello di Bologna n. 175/2018 depositata il 18/1/2018; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 25/11/2022 dal [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che: 1. Il Tribunale di Modena, con sentenza n. 1695/2013, dichiarava inammissibili, in quanto coperte dal giudicato, le domande avanzate dalla società [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. nei confronti di Unicredit s.p.a. con atto di citazione notificato in data 14 gennaio 2011. 2. La Corte d'appello di Bologna, con sentenza pubblicata in data 18 gennaio 2018, respingeva l'impugnazione presentata da [OSCURATO:PERSONA] s.r.I.. 3. Per la cassazione di questa sentenza ha proposto ricorso [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. prospettando tre motivi di doglianza, ai quali ha resistito con controricorso Unicredit s.p.a.. A seguito della declaratoria di fallimento di [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. la procedura concorsuale ha depositato dapprima memoria di costituzione in questo giudizio di legittimità, quindi un atto di rinuncia al ricorso, accettato dalla controricorrente. Considerato che: 4. [OSCURATO:PERSONA] ritiene che la costituzione del fallimento della società ricorrente nel corso di questo giudizio di legittimità ponga una serie di questioni di diritto in ordine alla natura e all'ammissibilità di un simile atto e alle sue ricadute sul processo. Occorre, inoltre, valutare se l'accordo transattivo intervenuto fra la procedura intervenuta e la controricorrente comporti una cessazione della materia del contendere intervenuta tra soggetti effettivamente legittimati a farla valere in questa sede di legittimità. La particolare rilevanza di simili questioni rende opportuna la trattazione in pubblica udienza, anche in considerazione del fatto che questa sezione ha già provveduto nello stesso senso su analoghe tematiche in occasione dell'adunanza camerale tenutasi in data 17 novembre 2022. P.Q.M. La Corte rimette la causa in pubblica udienza. Così deciso in Roma
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