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CassazionedecretoSezione 3Decisione del 27 marzo 2026

Cassazione n. 07409/2026

Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

DECRETOsul ricorso iscritto al n.6463/2024 R.G. proposto da:[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:SOCIETA]. in persona del legale rappresentantepro tempore, rappresentati e difesi dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]Intrum [OSCURATO:PERSONA] in persona del legale rappresentante pro tempore,rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] controComune [OSCURATO:PERSONA] in persona del legale rappresentante pro tempore,[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA] in persona del legale rappresentante pro tempore,[OSCURATO:PERSONA] in persona del legale rappresentante pro tempore-intimati-avverso la sentenza della Corte d'Appello di Genova n.964/2023depositata il 01/09/2023.letta la rinuncia al ricorso della ricorrente;ritenuto che la rinuncia ha i requisiti richiesti dagli articoli 390 e 391c.p.c.;Numero registro generale 6463/2024Numero sezionale 119/2026Numero di raccolta generale 7409/2026Data pubblicazione 27/03/2026che l’estinzione può essere dichiarata con decreto ai sensi dell’art. 391c.p.c., come modificato dal d.l. n. 68 del 2016, convertito conmodificazioni dalla legge n. 197 del 2016;che, ai sensi dell’art. 391, secondo comma c.p.c., si può provvede sullespese quanto al rapporto processuale con la parte resistente e le spese,stante la desistenza dal giudizio, possono essere riconosciute per un terzodel loro ammontare, mentre l’idefensio degli intimati esclude che si possaprovvedere sulle spese quanto ai relativi rapporti processuali.Numero registro generale 6463/2024Numero sezionale 119/2026Numero di raccolta generale 7409/2026Data pubblicazione 27/03/2026LA [OSCURATO:PERSONA] CIVILEil Presidente [OSCURATO:PERSONA] pronunciato il seguenteDECRETOsul ricorso iscritto al n.6463/2024 R.G. proposto da:[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:SOCIETA]. in persona del legale rappresentantepro tempore, rappresentati e difesi dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]Intrum [OSCURATO:PERSONA] in persona del legale rappresentante pro tempore,rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] controComune [OSCURATO:PERSONA] in persona del legale rappresentante pro tempore,[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA] in persona del legale rappresentante pro tempore,[OSCURATO:PERSONA] in persona del legale rappresentante pro tempore-intimati-avverso la sentenza della Corte d'Appello di Genova n.964/2023depositata il 01/09/2023.letta la rinuncia al ricorso della ricorrente;ritenuto che la rinuncia ha i requisiti richiesti dagli articoli 390 e 391c.p.c.;Numero registro generale 6463/2024Numero sezionale 119/2026Numero di raccolta generale 7409/2026Data pubblicazione 27/03/2026che l’estinzione può essere dichiarata con decreto ai sensi dell’art. 391c.p.c., come modificato dal d.l. n. 68 del 2016, convertito conmodificazioni dalla legge n. 197 del 2016;che, ai sensi dell’art. 391, secondo comma c.p.c., si può provvede sullespese quanto al rapporto processuale con la parte resistente e le spese,stante la desistenza dal giudizio, possono essere riconosciute per un terzodel loro ammontare, mentre l’idefensio degli intimati esclude che si possaprovvedere sulle spese quanto ai relativi rapporti processuali.

P.Q.MDichiara estinto il giudizio di Cassazione.Visto il secondo comma dell’art. 391 c.p.c., condanna parte ricorrenteal pagamento di un terzo delle spese processuali alla controricorrente,liquidato in euro 1.500 oltre duecento per esborsi, le spese generali egli accessori come per legge.Così deciso in Roma, il 26/03/2026.Il Presidente [OSCURATO:PERSONA]Raffaele [OSCURATO:PERSONA] FrascaP.Q.MDichiara estinto il giudizio di Cassazione.Visto il secondo comma dell’art. 391 c.p.c., condanna parte ricorrenteal pagamento di un terzo delle spese processuali alla controricorrente,liquidato in euro 1.500 oltre duecento per esborsi, le spese generali egli accessori come per legge.Così deciso in Roma, il 26/03/2026.Il Presidente [OSCURATO:PERSONA]Raffaele [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
DECRETOsul ricorso iscritto al n.6463/2024 R.G. proposto da:[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:SOCIETA]. in persona del legale rappresentantepro tempore, rappresentati e difesi dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]Intrum [OSCURATO:PERSONA] in persona del legale rappresentante pro tempore,rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] controComune [OSCURATO:PERSONA] in persona del legale rappresentante pro tempore,[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA] in persona del legale rappresentante pro tempore,[OSCURATO:PERSONA] in persona del legale rappresentante pro tempore-intimati-avverso la sentenza della Corte d'Appello di Genova n.964/2023depositata il 01/09/2023.letta la rinuncia al ricorso della ricorrente;ritenuto che la rinuncia ha i requisiti richiesti dagli articoli 390 e 391c.p.c.;Numero registro generale 6463/2024Numero sezionale 119/2026Numero di raccolta generale 7409/2026Data pubblicazione 27/03/2026che l’estinzione può essere dichiarata con decreto ai sensi dell’art. 391c.p.c., come modificato dal d.l. n. 68 del 2016, convertito conmodificazioni dalla legge n. 197  del 2016;che, ai sensi dell’art. 391, secondo comma c.p.c., si può provvede sullespese quanto al rapporto processuale con la parte resistente e le spese,stante la desistenza dal giudizio, possono essere riconosciute per un terzodel loro ammontare, mentre l’idefensio degli intimati esclude che si possaprovvedere sulle spese quanto ai relativi rapporti processuali.Numero registro generale 6463/2024Numero sezionale 119/2026Numero di raccolta generale 7409/2026Data pubblicazione 27/03/2026LA [OSCURATO:PERSONA] CIVILEil Presidente [OSCURATO:PERSONA] pronunciato il seguenteDECRETOsul ricorso iscritto al n.6463/2024 R.G. proposto da:[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:SOCIETA]. in persona del legale rappresentantepro tempore, rappresentati e difesi dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]Intrum [OSCURATO:PERSONA] in persona del legale rappresentante pro tempore,rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] controComune [OSCURATO:PERSONA] in persona del legale rappresentante pro tempore,[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA] in persona del legale rappresentante pro tempore,[OSCURATO:PERSONA] in persona del legale rappresentante pro tempore-intimati-avverso la sentenza della Corte d'Appello di Genova n.964/2023depositata il 01/09/2023.letta la rinuncia al ricorso della ricorrente;ritenuto che la rinuncia ha i requisiti richiesti dagli articoli 390 e 391c.p.c.;Numero registro generale 6463/2024Numero sezionale 119/2026Numero di raccolta generale 7409/2026Data pubblicazione 27/03/2026che l’estinzione può essere dichiarata con decreto ai sensi dell’art. 391c.p.c., come modificato dal d.l. n. 68 del 2016, convertito conmodificazioni dalla legge n. 197  del 2016;che, ai sensi dell’art. 391, secondo comma c.p.c., si può provvede sullespese quanto al rapporto processuale con la parte resistente e le spese,stante la desistenza dal giudizio, possono essere riconosciute per un terzodel loro ammontare, mentre l’idefensio degli intimati esclude che si possaprovvedere sulle spese quanto ai relativi rapporti processuali. P.Q.MDichiara estinto il giudizio di Cassazione.Visto il secondo comma dell’art. 391 c.p.c., condanna parte ricorrenteal pagamento di un terzo delle spese processuali alla controricorrente,liquidato in euro 1.500 oltre duecento per esborsi, le spese generali egli accessori come per legge.Così deciso in Roma, il 26/03/2026.Il Presidente [OSCURATO:PERSONA]Raffaele [OSCURATO:PERSONA] FrascaP.Q.MDichiara estinto il giudizio di Cassazione.Visto il secondo comma dell’art. 391 c.p.c., condanna parte ricorrenteal pagamento di un terzo delle spese processuali alla controricorrente,liquidato in euro 1.500 oltre duecento per esborsi, le spese generali egli accessori come per legge.Così deciso in Roma, il 26/03/2026.Il Presidente [OSCURATO:PERSONA]Raffaele [OSCURATO:PERSONA]
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