CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 25 giugno 2021
Cassazione n. 41025/2021
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA]0 GIANCARLO [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. LIBERTA' di ROMA udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette/sentite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] udito il difensore [OSCURATO:PERSONA] E DIRITTO Con l'ordinanza di cui in epigrafe il tribunale di Roma, adito ex art. 309, c.p.p., annullava limitatamente alla contestazione di cui al capo n. 15), l'ordinanza con cui il giudice per le indagini preliminari presso il tribunale di Roma, in data 11.1.2021 aveva applicato la misura cautelare della custodia in carcere (successivamente sostituita con quella degli arresti domiciliari presso la comunità terapeutica "Fraternitas") nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], in quanto gravemente indiziato dei fatti, costituenti reato, di cui agli artt. 110, 81, c.p., 73, d.p.r. 309/90, 416 bis.1, c.p. (capo 15); 61, n. 2, 81, 110, 635, 697, c.p., 10, 12, 14, I. 497/74, 416 bis.1, c.p. (capo 16); 110, 423, c.p. (capo 18), oggetto dell'imputazione provvisoria. 2. Avverso l'ordinanza del tribunale del riesame, di cui chiede l'annullamento, ha proposto tempestivo ricorso per cassazione l'indagato, lamentando violazione di legge e vizio di motivazione con rifermento: 1) alla ritenuta sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza in ordine alla partecipazione del [OSCURATO:PERSONA] all'episodio di danneggiamento di cui al capo n. 16) e alla connessa detenzione di armi; 2) al mancato accoglimento della richiesta di applicare al [OSCURATO:PERSONA] una misura cautelare meno gravosa. 3. Con requisitoria scritta depositata sulla base della previsione dell'art. 23, co. 8, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, che consente la trattazione orale in udienza solo dei ricorsi per i quali tale modalità di celebrazione è stata specificamente richiesta da una delle parti, il Procuratore generale della Repubblica presso la Corte di Cassazione chiede che l'ordinanza impugnata sia annullata con rinvio limitatamente alla contestazione di cui al capo n. 16) ed il rigetto nel resto del ricorso. Con conclusioni scritte pervenute a mezzo posta elettronica certificata il 25.6.2021, l'avv. [OSCURATO:PERSONA], difensore del [OSCURATO:PERSONA] insiste per l'accoglimento del ricorso. 4. Il ricorso va dichiarato inammissibile per le seguenti ragioni. In via preliminare occorre ribadire i princìpi affermati dalla giurisprudenza di legittimità, che da tempo ha evidenziato come, in materia di provvedimenti de libertate, la Corte di Cassazione non ha alcun potere di revisione degli elementi materiali e fattuali delle vicende indagate, ivi compreso lo spessore degli indizi, né di rivalutazione delle condizioni soggettive dell'indagato, in relazione alle esigenze cautelari e all'adeguatezza delle misure, trattandosi di apprezzamenti di merito rientranti nel compito esclusivo e insindacabile del giudice che ha applicato la misura e del tribunale del riesame. Il controllo di legittimità è quindi circoscritto all'esame del contenuto dell'atto impugnato per verificare, da un lato, le ragioni giuridiche che lo hanno determinato e, dall'altro, l'assenza di illogicità evidenti, ossia la congruità delle argomentazioni rispetto al fine giustificativo del provvedimento (cfr. Cass., sez. II, 2.2.2017, n. 9212, rv. 269438; Cass., sez. IV, 3.2.2011, n. 14726; Cass., sez. III, 21.10.2010, n. 40873, rv. 248698; Cass., sez. IV, 17.8.1996, n. 2050, rv. 206104;), essendo sufficiente ai fini cautelari un giudizio di qualificata probabilità in ordine alla responsabilità dell'imputato" (cfr. Cass.,. sez. II, 10.1.2003, n. 18103, rv. 224395; Cass., sez. III, 23.2.1998, n. 742). Pertanto quando, come nel caso, in esame, vengono denunciati vizi del provvedimento di conferma emesso dal tribunale del riesame in ordine alla consistenza dei gravi indizi di colpevolezza e delle esigenze cautelari, alla Corte di Cassazione spetta il compito di verificare, in relazione alla peculiare natura del giudizio di legittimità e ai limiti che ad esso ineriscono, se il giudice di merito abbia dato adeguatamente conto delle ragioni che l'hanno indotto ad affermare la gravità del quadro indiziario a carico dell'indagato, controllando la congruenza della motivazione riguardante la valutazione degli elementi indizianti rispetto ai canoni della logica e ai principi di diritto che governano l'apprezzamento delle risultanze probatorie, con gli adattamenti resi necessari dal particolare contenuto della pronuncia cautelare, non fondata su prove, ma su indizi e tendente all'accertamento non della responsabilità, ma di una qualificata probabilità di colpevolezza, oltre che all'esigenza di completezza espositiva" (cfr. Cass., sez. V, 20.10.2011, n. 44139, 0.M.M.).Orbene, non appare revocabile in dubbio che il tribunale del riesame di Roma abbia fatto buon uso di tali principi. Ed invero, premesso che il gravame è limitato alla sola imputazione di cui al capo 16), il giudice dell'impugnazione cautelare ha ritenuto sussistente il requisito dei gravi indizi di colpevolezza a carico del [OSCURATO:PERSONA], attraverso un'esaustiva ed articolata ricostruzione degli elementi di fatto, raccolti dagli organi investigativi. In questa prospettiva il tribunale del riesame non si è limitato a riportarsi al contenuto dell'ordinanza cautelare, che va comunque preso in considerazione, in quanto, il provvedimento restrittivo della libertà personale e l'ordinanza che decide sul riesame sono strettamente collegati e complementari, ma ha operato un'autonoma e affatto illogica valutazione critica delle risultanze investigative, partendo proprio dagli elementi evidenziati dal giudice per le indagini preliminari (cfr. pp. 175- 182 dell'ordinanza cautelare). Il tribunale del riesame, in particolare, ha ritenuto logicamente coerente l'identificazione del [OSCURATO:PERSONA] quale componente del gruppo di tre persone che nella notte del 6.3.2016 avevano esploso tre colpi di arma da fuoco all'indirizzo del portone dell'abitazione dell'imprenditore [OSCURATO:PERSONA]. Ciò in quanto le forze dell'ordine, grazie alle riprese effettuate dal sistema di videosorveglianza posto a servizio dell'abitazione, erano risaliti all'autovettura utilizzata dai tre autori del gesto intimidatorio, che, in data 13.3.2016, veniva sottoposta a un controllo su strada a opera dei Carabinieri, i quali, nell'occasione, avevano proceduto a identificare gli occupanti del veicolo in [OSCURATO:PERSONA], figlio della proprietaria dell'autovettura, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. Come rileva il tribunale del riesame gli agenti operanti avevano accertato, da un lato, come le caratteristiche antropomorfiche del [OSCURATO:PERSONA] e del Canzolino coincidessero con le caratteristiche fisiche dei soggetti immortalati dalle riprese del sistema di videosorveglianza, dall'altro, come il [OSCURATO:PERSONA] e il Canzolino in diverse occasioni si fossero accompagnati al Forcina.Il giudice dell'impugnazione cautelare, inoltre, si è soffermato sul contenuto di una serie di conversazioni tra gli indagati, oggetto di captazione, dalle quali si evince il loro timore di essere tratti in arresto e la disponibilità di armi, circostanza quest'ultima confermata dal fatto che, come evidenziato nell'ordinanza cautelare, proprio grazie ad una delle suddette conversazioni i Carabinieri avevano recuperato in Minturno, dentro una cabina dell'ENEL, occultata sotto l'erba, una busta contenente tre cartucce di fucile cariche a pallettoni cal. 16, marca Rottweil. A fronte del limpido percorso argomentativo seguito dal giudice della impugnazione cautelare, in costante confronto con i rilievi difensivi, le censure del ricorrente si rivelano come una frammentaria prospettazione di natura meramente fattuale, imperniata su di una inammissibile lettura alternativa e assolutamente generica dei risultati acquisiti nella fase delle indagini preliminari. Quanto al motivo di impugnazione relativo alle esigenze cautelari ne va evidenziata l'assoluta genericità, in quanto il ricorrente non indica specificamente le ragioni che imporrebbero l'adozione di una misura cautelare meno afflittiva di quella originariamente imposta al [OSCURATO:PERSONA], in relazione a condotte particolarmente gravi, sintomatiche di un elevato grado di pericolosità sociale, se non facendo generico riferimento alla circostanza che in un diverso procedimento, per fatti più recenti e più gravi, l'indagato sarebbe stato sottoposto alla misura cautelare degli arresti domiciliari in ragione delle sue condizioni di salute. La genericità del motivo, peraltro, si apprezza ulteriormente ove si tenga conto che, come evidenziato dal tribunale del riesame, la misura della custodia cautelare in carcere di cui si discute è stata sostituita con quella degli arresti domiciliari dal giudice procedente ai sensi dell'art. 89, d.p.r. 309/90. 5. Alla dichiarazione di inammissibilità, segue la condanna del ricorrente, ai sensi dell'art. 616, c.p.p., al pagamento delle spese del procedimento e della somma di euro 3000,00 a favore della cassa delle ammende, tenuto conto della circostanza che l'evidente inammissibilità dei motivi di impugnazione, non consente di ritenere quest'ultimo immune da colpa nella determinazione delle evidenziate ragioni di inammissibilità (cfr. Corte Costituzionale, n. 186 del 13.6.2000). P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della