CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 26 gennaio 2026
Cassazione n. 08048/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 17/02/2025 della CORTE APPELLO di CATANZAROdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; 86/RG 27615 [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza in epigrafe indicata per il delitto di detenzione di stupefacenti; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; letta la memoria dell'[OSCURATO:PERSONA] del [OSCURATO:DATA_NASCITA]; ritenuto che i motivi di ricorso sono inammissibilE; in quanto generici e meramente reiterativi di questioni già esaminate e risolte dalla sentenza impugnata che alle pagg. 1-2 ha spiegato in modo completo, giuridicamente corretto e non illogico, come la destinazione allo spaccio fosse comprovata da plurime circostanze (quantità dello stupefacente sequestrato incompatibile con l'uso personale, strumenti per la preparazione ed il confezionamento), cui si era aggiunto il comportamento tenuto da [OSCURATO:PERSONA] al momento della perquisizione; rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 6/