CassazionedecretoSezione 4
Cassazione n. 29108/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
osto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 03/11/2025 della Corte d'appello di [OSCURATO:PERSONA] gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Procuratore generaleRITENUTO [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte d'appello di Roma ha confermato la pronuncia di condanna emessa a carico di [OSCURATO:PERSONA], ritenuta responsabile del reato di cui all'art. 186, comma 2, lett. c) e 2-sexies cod. strada. 6tu4 motivi di ricorso la difesa lamenta: I) Inosservanza della legge processuale, violazione del diritto di difesa ai sensi dell'art. 178, comma 1, lett. c)i e 179 cod. proc. pen., per avere omesso la Corte territoriale di pronunciarsi sulla eccezione di nullità della sentenza impugnata, in conseguenza dell'omessa notifica del decreto di citazione a giudizio in appello, ex art. 601 cod. proc. pen., nei confronti del difensore di fiducia, avv. [OSCURATO:PERSONA], nominato unitamente all'avv. [OSCURATO:PERSONA]. II) Violazione di legge processuale e vizio di motivazione in relazione agli artt. 495, comma 2 1 e 178, lett. c) rcod. proc. pen., avendo la Corte d'appello illogicamente rigettato il motivo di doglianza relativo alla mancata ammissione della lista testi della difesa. III) Vizio di motivazione in ordine all'affermazione di penale responsabilità dell'imputata. IV) Violazione degli artt. 114 disp. att. cod. proc. pen. e 354 cod. proc. pen.; vizio di motivazione per omessa risposta al motivo di appello concernente l'inutilizzabilità dell'esito dell'alcoltest. 2. Il Procuratore generale presso la Corte di Cassazione, con requisitoria scritta, ha chiesto l'annullamento della sentenza impugnata con rinvio al giudice a quo. La difesa ha depositato memoria scritta, nella quale ha insistito nel richiedere l'annullamento della sentenza impugnata, aggiungendo che, nelle more, sarebbe intervenuta l'estinzione del reato per prescrizione. 3. Occorre preliminarmente rilevare come sia destituita di fondamento l'invocata declaratoria di estinzione del reato per intervenuta prescrizione. Il fatto, come da contestazione, risale al 28/11/2020. Si applica, pertanto, il regime dell'improcedibilità di cui l'art. 344-bis cod. proc. pen., a tenore del quale, per i reati commessi dal 1 gennaio 2020, la mancata definizione del giudizio di appello e di quello di cassazione, entro i termini rispettivamente indicati nella norma, costituisce causa d'improcedibilità dell'azione penale. t t's TE tz, t clA1/1/1 MILE 4/ €1, . tu; A/ et .4.4“ 4. Fondato è il primo motivo di ricorso, il cui accoglimento assorbe ogni altra ragione di doglianza. 2La giurisprudenza di questa Suprema Corte è costante nel ritenere che l'omessa notifica del decreto di fissazione per il giudizio d'appello ad uno dei due difensori di fiducia dell'imputato comporti una nullità di ordine generale a regime intermedio. La relativa eccezione deve essere formulata nei termini di cui all'art. 182, comma 2, cod. proc. pen. [Sez. 2, n. 49717 del 07/11/2023, Arena, Rv. 285545:"La nullità di ordine generale a regime intermedio derivante dall'omesso avviso a uno dei difensori di fiducia della data fissata per il giudizio (nella specie, di appello) deve essere eccepita, dall'altro difensore o dal sostituto eventualmente nominato ai sensi dell'art. 97, comma 4, cod. proc. pen., nel termine di cui all'art. 182, comma 2, cod. proc. pen."]. Nel caso in esame, successivamente al giudizio di primo grado, conclusosi con sentenza dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA], l'imputato, in data [OSCURATO:DATA_NASCITA], nominava quali suoi difensori di fiducia l'Avv. [OSCURATO:PERSONA] e l'Avv. [OSCURATO:PERSONA]. Le nomine erano ritualmente comunicate. Il decreto di citazione emesso dalla Corte d'appello non reca l'indicazione dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA], a cui l'atto non era notificato. L'omessa notifica al codifensore del decreto di citazione a giudizio era tempestivamente eccepita dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA] nelle conclusioni scritte, depositate innanzi alla Corte d'appello in data 28/10/2025, in vista dell'udienza celebratasi il [OSCURATO:DATA_NASCITA]. 5. Risulta pertanto integrata l'invocata nullità della sentenza impugnata per la mancata partecipazione del difensore al giudizio di appello e conseguente violazione del diritto di difesa. In ragione di quanto precede, la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio, con trasmissione degli atti alla Corte d'appello di Roma, per l'ulteriore corso. P.Q.M. Annulla senz P.Q.M