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CassazionedecretoSezione 1Decisione del 28 giugno 2023

Cassazione n. 18409/2023

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![OSCURATO:PERSONA] La sentenza richiesta è in fase di oscuramento* d [OSCURATO:PERSONA] registro generale 5609/2022Numero sezionale 3359/2023Numero di raccolta generale 18409/2023Data pubblicazione 28/06/2023LA [OSCURATO:PERSONA] CIVILEComposta dagli * * [OSCURATO:PERSONA]* * [OSCURATO:PERSONA] Presidente * DI** * * Consigliere* * * Consigliere rel.* * * * * ConsigliereU d. 23/06/2023 CC* * * Consigliere C ron.* 5609/2022ha pronunciato la seguenteORDINANZAsul ricorso n. 5609/2022 r.g. proposto da* * rappresentato e difeso giusta procura speciale allegata incalce al ricorso dall * * * con cui elettivamentedomicilia in Roma alla via Taranto n. 90 presso lo studio dell ** * * ricorrentecontroMINISTERO [OSCURATO:PERSONA] * intimatiavverso il decreto del [OSCURATO:PERSONA] * DI * depositato il [OSCURATO:DATA_NASCITA]udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del giorno23/06/2023 dal Consigliere dott. * ** d [OSCURATO:PERSONA] registro generale 5609/2022Numero sezionale 3359/2023Numero di raccolta generale 18409/2023Data pubblicazione 28/06/20231.

In data 18 gennaio 2022 la * di [OSCURATO:PERSONA] al Giudice di * di * una richiesta di convalida del trattenimentodi * * cittadino nigeriano applicato il 17 gennaio 2022 presso ilCentro di permanenza per i rimpatri breviter * di * * * PZ .

Il questore allegò che il trattenimento presso il * si rendessenecessario ad abbattere gli ostacoli alla preparazione del rimpatrio.1.1.

All udienza del 19 gennaio 2022 il difensore del trattenuto si opposealla richiesta di convalida del trattenimento poiché posto in essere inviolazione degli artt. 13 e 14 del d.lgs. n. 286 del 25.7.1998 * unicoimmigrazione * non sussistendone i presupposti e chiese ladisapplicazione del provvedimento del questore.1.2. [OSCURATO:PERSONA] di * di * con provvedimento del 19 gennaio 2022così decise «Letto il ricorso pervenuto a mezzo PEC il ___ alle ore ___ concui il Questore di Potenza ha chiesto la convalida del decreto emesso in data17.01.22 e notificato il 17.01.22 alle ore 14 00 a mezzo del quale è statodisposto che il cittadino extracomunitario * * come identificato in* per i * di * * * PZ in attesa di eseguirel espulsione amministrativa in quanto occorre * i documenti per ilviaggio * la disponibilità di vettori o mezzi di trasporto idonei* la sussistenza dei presupposti per l accoglimento della domanda delQuestore di Potenza * gli artt. 13 e 14 del * 25 luglio 1998 n. 286 esuccessive modificazioni * il provvedimento indicato inpremessa».2.

Avverso il predetto decreto ha proposto ricorso per cassazione ** svolgendo un unico motivo.

Ha resistito con controricorso ilMinistero dell Interno mentre il Questore di Potenza pure destinatario dellanotificazione di detto ricorso è rimasto solo intimato.RAGIONI DELLA DECISIONE1.

Va rilevato preliminarmente che il Ministero dell Interno alla pagina2 del suo controricorso ha evidenziato che in data «02/03/2022 [OSCURATO:PERSONA]* d [OSCURATO:PERSONA] registro generale 5609/2022Numero sezionale 3359/2023Numero di raccolta generale 18409/2023Data pubblicazione 28/06/2023di * di * sospendeva ai sensi dell art. 373 c.p.c. l esecutività delprovvedimento di convalida oggetto del presente ricorso» e che«Dall emissione del detto provvedimento è scaturito il rilascio dell odiernoricorrente. * la cessazione della condizione del trattenuto deve ritenersiormai irreversibile a prescindere dall esito del presente giudizio … .

Sichiede pertanto di dichiarare cessata la materia del contendere».1.1. * tuttavia il Collegio che quanto riferito dal predetto Ministeronon ha abbia determinato il venir meno dell interesse del ricorrente adottenere la decisione della presente controversia posto che come giàripetutamente chiarito dalla giurisprudenza di legittimità cfr. anche nellerispettive motivazioni * n. 17407 del 2014 * n. 13990 del 2018* n. 27692 del 2018 * n. 18322 del 2020 * n. 41292 del 2021* n. 20657 del 2022 * n. 7774 del 2023 il cittadino straniero hainteresse ad ottenere l annullamento del provvedimento di convalida delproprio trattenimento sia per il diritto al risarcimento derivante dall illegittimaprivazione della libertà personale sia al fine di eliminare ogni impedimentoillegittimo al riconoscimento della sussistenza delle condizioni di rientro esoggiorno nel territorio italiano.2.

Tanto premesso l unico formulato motivo rubricato «Violazionedell art. 360 comma 1 n. 3 c.p.c. * o erronea applicazione ointerpretazione di una norma di legge» prospetta la violazione o falsaapplicazione degli artt. 13 e 14 del * unico immigrazione.

Il ricorrente isostiene che il trattenimento de quo era finalizzato all esecuzionedell espulsione in ottemperanza ad un decreto del Prefetto di Avellino iilamenta la violazione delle norme sopra citate e si duole in particolare cheil verbale di udienza fosse privo dell indicazione del numero di registrogenerale e della sottoscrizione del cittadino extra UE trattenuto delrappresentante della questura e del difensore con conseguente suainvalidità iii assume che non sia stata valutata la sussistenza dei presuppostidi cui all art. 14 del * che avrebbe implicato la verifica di esigenzespecifiche riconducibili a cause dipendenti dalla volontà dell interessatosenza le quali si sarebbero dovute adottare se del caso le misure non* d [OSCURATO:PERSONA] registro generale 5609/2022Numero sezionale 3359/2023Numero di raccolta generale 18409/2023Data pubblicazione 28/06/2023coercitive di cui all art. 14 comma 1 bis * [OSCURATO:PERSONA] di * invece avevaadottato uno stampato preconfezionato senza alcuna motivazione edapponendo una semplice crocetta.2.

Le doglianze formali sollevate da * * mancanza nel verbaledi udienza dell indicazione del numero di registro generale mancanza disottoscrizione del cittadino extra UE trattenuto del rappresentante dellaquestura e del difensore attengono ad elementi del verbale non previsti apena di nullità e del resto il ricorrente non mette in discussione losvolgimento della procedura relativa al suo caso né le dichiarazioni rilasciatedai vari soggetti ivi intervenuti peraltro assiste dalla fidefacienza del verbalesottoscritto dal Giudice di pace cfr. * n. 13113 del 2023 resa infattispecie assolutamente analoga quella odierna .2.1.

L art. 13 del d.lgs. n. 286 del 1998 non contiene alcuna disposizionein deroga all art. 126 cod. proc. civ..2.1.1.

Secondo la giurisprudenza di questa Corte la mancatasottoscrizione del verbale d udienza da parte del dichiarante non determinala nullità dell atto ma una mera irregolarità ai sensi dell art. 126 cod. proc.civ. tenuto conto che le nullità degli atti processuali sono solo quelle previstedalla legge e che la mancata sottoscrizione della parte personalmenteintervenuta in udienza non riceve specifica sanzione normativa conservandoil verbale l efficacia probatoria di atto pubblico che fa fede fino a querela difalso della sua provenienza dal giudice che lo forma in qualità di pubblicoufficiale e delle dichiarazioni in esso riportate ancorché non sottoscritte cfr.* n. 8874 del 2011 ribadita in motivazione dalla più recente e giàcitata * n. 13113 del 2023 .2.2.

Il ricorrente invoca altresì la violazione dell art. 14 * e inparticolare del suo comma 1 bis secondo il quale nei casi in cui lo stranieroè in possesso di passaporto o altro documento equipollente in corso di validitàe l espulsione non è stata disposta ai sensi dell articolo 13 commi 1 e 2lettera c del * o ai sensi dell articolo 3 comma 1 del d.l. n. 144 del 2005convertito con modificazioni dalla legge n. 155 del 2005 il questore in luogodel trattenimento di cui al comma 1 può disporre una o più delle seguenti* d [OSCURATO:PERSONA] registro generale 5609/2022Numero sezionale 3359/2023Numero di raccolta generale 18409/2023Data pubblicazione 28/06/2023misure a consegna del passaporto o altro documento equipollente in corsodi validità da restituire al momento della partenza b obbligo di dimora inun luogo preventivamente individuato dove possa essere agevolmenterintracciato c obbligo di presentazione in giorni ed orari stabiliti presso unufficio della forza pubblica territorialmente competente.2.2.1. * specie il ricorrente aveva dichiarato senza subirecontestazioni che disponeva di passaporto in corso di validità cfr. il verbaledi udienza del 19 gennaio 2022 innanzi al Giudice di * di * requisitoindubbiamente necessario per l adozione delle misure alternative di cui alcitato comma 1 bis cfr. * n. 28155 del 2017 * n. n. 20108 del2016 .2.2.2.

La * 2008/115/CE del * Europeo e del Consigliodel 16 dicembre 2008 recante norme e procedure comuni applicabili negli* membri al rimpatrio di cittadini di Paesi terzi il cui soggiorno è irregolareall art. 15 par. 4 dispone «1. * se nel caso concreto possono essereefficacemente applicate altre misure sufficienti ma meno coercitive gli *membri possono trattenere il cittadino di un paese terzo sottoposto aprocedure di rimpatrio soltanto per preparare il rimpatrio e/o effettuarel allontanamento in particolare quando a sussiste un rischio di fuga o b ilcittadino del paese terzo evita od ostacola la preparazione del rimpatrio odell allontanamento.

Il trattenimento ha durata quanto più breve possibile edè mantenuto solo per il tempo necessario all espletamento diligente dellemodalità di rimpatrio.

2. Il trattenimento è disposto dalle autoritàamministrative o giudiziarie.

Il trattenimento è disposto per iscritto ed èmotivato in fatto e in diritto. * il trattenimento è disposto dalle autoritàamministrative gli * membri a prevedono un pronto riesame giudiziariodella legittimità del trattenimento su cui decidere entro il più breve tempopossibile dall inizio del trattenimento stesso b oppure accordano al cittadinodi un paese terzo interessato il diritto di presentare ricorso per sottoporre adun pronto riesame giudiziario la legittimità del trattenimento su cui decidereentro il più breve tempo possibile dall avvio del relativo procedimento.

In talcaso gli * membri informano immediatamente il cittadino del paese terzo* d [OSCURATO:PERSONA] registro generale 5609/2022Numero sezionale 3359/2023Numero di raccolta generale 18409/2023Data pubblicazione 28/06/2023in merito alla possibilità di presentare tale ricorso.

Il cittadino di un paeseterzo interessato è liberato immediatamente se il trattenimento non èlegittimo.

3. In ogni caso il trattenimento è riesaminato ad intervalliragionevoli su richiesta del cittadino di un paese terzo interessato o d ufficio.Nel caso di periodi di trattenimento prolungati il riesame è sottoposto alcontrollo di un autorità giudiziaria.

4. * risulta che non esiste più alcunaprospettiva ragionevole di allontanamento per motivi di ordine giuridico o peraltri motivi o che non sussistono più le condizioni di cui al paragrafo 1 iltrattenimento non è più giustificato e la persona interessata èimmediatamente rilasciata.

5. Il trattenimento è mantenuto finché perduranole condizioni di cui al paragrafo 1 e per il periodo necessario ad assicurareche l allontanamento sia eseguito. * Stato membro stabilisce unperiodo limitato di trattenimento che non può superare i sei mesi.

6. Gli *membri non possono prolungare il periodo di cui al paragrafo 5 salvo per unperiodo limitato non superiore ad altri dodici mesi conformemente allalegislazione nazionale nei casi in cui nonostante sia stato compiuto ogniragionevole sforzo l operazione di allontanamento rischia di durare più alungo a causa a della mancata cooperazione da parte del cittadino di unpaese terzo interessato o b dei ritardi nell ottenimento della necessariadocumentazione dai paesi terzi».2.2.3.

È pur vero che il citato comma 1 bis dell art. 14 * si esprime intermini di una apparente discrezionalità nell adozione delle misure alternativeal trattenimento coattivo ma la giurisprudenza di questa Corte influenzatadal diritto dell * ha da tempo chiarito che la possibilità di adozione dimisure alternative non detentive deve essere necessariamente scrutinatadall * procedente.

Si è infatti affermato sia pur con riferimento allaproroga del trattenimento che in tema di convalida della proroga deltrattenimento di un cittadino extracomunitario in un * il giudice del meritocosì come ritenuto dalla Corte di * deve esprimere un giudizio diproporzionalità della misura adottata valutando se possa essere applicatauna misura meno coercitiva alla luce di tutte le circostanze di fatto checaratterizzano la situazione del cittadino interessato tenendo conto a tal fine* d [OSCURATO:PERSONA] registro generale 5609/2022Numero sezionale 3359/2023Numero di raccolta generale 18409/2023Data pubblicazione 28/06/2023anche del rischio di fuga e della mancanza di documenti di identità la cuisussistenza impedisce l adozione delle misure alternative al trattenimentononché la concessione di un termine per la partenza volontaria cfr. * n.7829 del 2019 .

In motivazione la Corte ha ricordato che ai fini del giudizioin ordine all applicabilità di misure diverse e meno restrittive deltrattenimento presso il * secondo la giurisprudenza della Corte digiustizia l art. 15 par. 4 della direttiva 2008/115 impone in tema di prorogaun riesame dei requisiti di merito elencati al paragrafo 1 dello stesso art. 15assunti a fondamento della decisione iniziale di trattenimento del cittadino diun * terzo interessato.

L autorità chiamata a pronunciarsi sull eventualeproroga del trattenimento di tale cittadino o sul suo eventuale rilascio deveesaminare quindi in primo luogo se nel caso concreto possano essereefficacemente applicate altre misure sufficienti ma meno coercitive deltrattenimento in secondo luogo se sussista un rischio di fuga del cittadinoe in terzo luogo se quest ultimo eviti o impedisca la preparazione del suorimpatrio o le operazioni di allontanamento.

A tal fine l autorità giudiziariache si pronunci sulla domanda di proroga del trattenimento deve poterprendere in considerazione sia gli elementi di fatto e le prove assuntidall autorità amministrativa che ha disposto il trattenimento iniziale sia tuttele osservazioni eventualmente formulate dal cittadino di un * terzointeressato.

Inoltre essa deve poter ricercare laddove lo ritenga necessariotutti gli altri elementi di prova rilevanti ai fini della propria decisione. *pertanto al giudice procedere ad una valutazione delle circostanze di fattoche caratterizzano la situazione del cittadino interessato al fine di stabilire insede di riesame delle condizioni previste all art. 15 p. 1 della direttiva2008/115 se al cittadino medesimo possa essere efficacemente applicata unamisura meno coercitiva e nel caso in cui ciò non risulti possibile al fine distabilire se persista un rischio di fuga dello stesso. * giudice può prenderein considerazione a tal fine anche la mancanza di documenti d identità Corte * 5.6.2014 C 146/14 * * * * .2.2.4.

L art.14 comma 1 bis del * quindi deve essere interpretatoalla luce della direttiva 115/2008 e della giurisprudenza UE come volto ad* d [OSCURATO:PERSONA] registro generale 5609/2022Numero sezionale 3359/2023Numero di raccolta generale 18409/2023Data pubblicazione 28/06/2023imporre uno scrutinio rigoroso della possibilità di adozione di misurealternative al trattenimento. * in particolare è ammissibile solo sesussiste un rischio di fuga o il cittadino del * terzo evita od ostacola lapreparazione del rimpatrio o dell allontanamento tanto più se come pretesodall art.14 citato lo straniero è in possesso di passaporto valido.2.2.5. [OSCURATO:PERSONA] di * di * si è disinteressato di tale profilo pursollevato dal ricorrente e per queste ragioni il suo provvedimento èillegittimo.2.3.

Il decreto impugnato pertanto va cassato senza rinvio essendoormai decorso il termine di legge per provvedere alla convalida.3.

Poiché la parte ricorrente è ammessa al patrocinio a spese dello Statoex art. 142 del d.P.R. n. 115/2002 deve ritenersi in conformità a quanto giàsancito ex aliis da * n. 7749 del 2023 e * n. 13113 del 2023 chein un giudizio in cui è parte soccombente un Amministrazione statale non viè luogo alla regolazione delle spese per il principio secondo il quale qualorala parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato sia vittoriosa in unacontroversia civile promossa contro un Amministrazione statale il compensoe le spese spettanti al difensore vanno liquidati ai sensi dell art. 82 d.P.R. n.115 del 2002 ovvero con istanza rivolta al giudice del procedimento e piùprecisamente ai sensi dell art. 83 comma 2 dello stesso d.P.R. nel caso digiudizio di cassazione al giudice che ha pronunciato la sentenza passata ingiudicato ovvero in ipotesi di cassazione senza rinvio al giudice che hapronunciato la sentenza impugnata cfr. * n. 11028 del 2009 e * n.23007 del 2010 rese in fattispecie di cassazione con decisione nel meritol art. 133 del medesimo d.P.R. a norma del quale la condanna alle spesedella parte soccombente non ammessa al patrocinio va disposta in favoredello Stato non può infatti riferirsi all ipotesi di soccombenza diun Amministrazione statale cfr. * n. 18583 del 2012 * n. 22882 del2018 * n. 30876 del 2018 * n. 19299 del 2021 nonché * SUn. 24413 del 2021 .

Pertanto le spese processuali relative al giudizio sia dimerito che di legittimità dovranno essere liquidate dal Giudice di pace di** d [OSCURATO:PERSONA] registro generale 5609/2022Numero sezionale 3359/2023Numero di raccolta generale 18409/2023Data pubblicazione 28/06/20233.1.

Va disposta infine per l ipotesi di diffusione del presenteprovvedimento l omissione delle generalità e degli altri dati identificativi anorma dell art. 52 del d.lgs. n. 196/2003.[OSCURATO:PERSONA] La sentenza richiesta è in fase di oscuramento* d [OSCURATO:PERSONA] registro generale 5609/2022Numero sezionale 3359/2023Numero di raccolta generale 18409/2023Data pubblicazione 28/06/2023LA [OSCURATO:PERSONA] CIVILEComposta dagli * * [OSCURATO:PERSONA]* * [OSCURATO:PERSONA] Presidente * DI** * * Consigliere* * * Consigliere rel.* * * * * ConsigliereU d. 23/06/2023 CC* * * Consigliere C ron.* 5609/2022ha pronunciato la seguenteORDINANZAsul ricorso n. 5609/2022 r.g. proposto da* * rappresentato e difeso giusta procura speciale allegata incalce al ricorso dall * * * con cui elettivamentedomicilia in Roma alla via Taranto n. 90 presso lo studio dell ** * * ricorrentecontroMINISTERO [OSCURATO:PERSONA] * intimatiavverso il decreto del [OSCURATO:PERSONA] * DI * depositato il [OSCURATO:DATA_NASCITA]udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del giorno23/06/2023 dal Consigliere dott. * ** d [OSCURATO:PERSONA] registro generale 5609/2022Numero sezionale 3359/2023Numero di raccolta generale 18409/2023Data pubblicazione 28/06/20231.

In data 18 gennaio 2022 la * di [OSCURATO:PERSONA] al Giudice di * di * una richiesta di convalida del trattenimentodi * * cittadino nigeriano applicato il 17 gennaio 2022 presso ilCentro di permanenza per i rimpatri breviter * di * * * PZ .

Il questore allegò che il trattenimento presso il * si rendessenecessario ad abbattere gli ostacoli alla preparazione del rimpatrio.1.1.

All udienza del 19 gennaio 2022 il difensore del trattenuto si opposealla richiesta di convalida del trattenimento poiché posto in essere inviolazione degli artt. 13 e 14 del d.lgs. n. 286 del 25.7.1998 * unicoimmigrazione * non sussistendone i presupposti e chiese ladisapplicazione del provvedimento del questore.1.2. [OSCURATO:PERSONA] di * di * con provvedimento del 19 gennaio 2022così decise «Letto il ricorso pervenuto a mezzo PEC il ___ alle ore ___ concui il Questore di Potenza ha chiesto la convalida del decreto emesso in data17.01.22 e notificato il 17.01.22 alle ore 14 00 a mezzo del quale è statodisposto che il cittadino extracomunitario * * come identificato in* per i * di * * * PZ in attesa di eseguirel espulsione amministrativa in quanto occorre * i documenti per ilviaggio * la disponibilità di vettori o mezzi di trasporto idonei* la sussistenza dei presupposti per l accoglimento della domanda delQuestore di Potenza * gli artt. 13 e 14 del * 25 luglio 1998 n. 286 esuccessive modificazioni * il provvedimento indicato inpremessa».2.

Avverso il predetto decreto ha proposto ricorso per cassazione ** svolgendo un unico motivo.

Ha resistito con controricorso ilMinistero dell Interno mentre il Questore di Potenza pure destinatario dellanotificazione di detto ricorso è rimasto solo intimato.RAGIONI DELLA DECISIONE1.

Va rilevato preliminarmente che il Ministero dell Interno alla pagina2 del suo controricorso ha evidenziato che in data «02/03/2022 [OSCURATO:PERSONA]* d [OSCURATO:PERSONA] registro generale 5609/2022Numero sezionale 3359/2023Numero di raccolta generale 18409/2023Data pubblicazione 28/06/2023di * di * sospendeva ai sensi dell art. 373 c.p.c. l esecutività delprovvedimento di convalida oggetto del presente ricorso» e che«Dall emissione del detto provvedimento è scaturito il rilascio dell odiernoricorrente. * la cessazione della condizione del trattenuto deve ritenersiormai irreversibile a prescindere dall esito del presente giudizio … .

Sichiede pertanto di dichiarare cessata la materia del contendere».1.1. * tuttavia il Collegio che quanto riferito dal predetto Ministeronon ha abbia determinato il venir meno dell interesse del ricorrente adottenere la decisione della presente controversia posto che come giàripetutamente chiarito dalla giurisprudenza di legittimità cfr. anche nellerispettive motivazioni * n. 17407 del 2014 * n. 13990 del 2018* n. 27692 del 2018 * n. 18322 del 2020 * n. 41292 del 2021* n. 20657 del 2022 * n. 7774 del 2023 il cittadino straniero hainteresse ad ottenere l annullamento del provvedimento di convalida delproprio trattenimento sia per il diritto al risarcimento derivante dall illegittimaprivazione della libertà personale sia al fine di eliminare ogni impedimentoillegittimo al riconoscimento della sussistenza delle condizioni di rientro esoggiorno nel territorio italiano.2.

Tanto premesso l unico formulato motivo rubricato «Violazionedell art. 360 comma 1 n. 3 c.p.c. * o erronea applicazione ointerpretazione di una norma di legge» prospetta la violazione o falsaapplicazione degli artt. 13 e 14 del * unico immigrazione.

Il ricorrente isostiene che il trattenimento de quo era finalizzato all esecuzionedell espulsione in ottemperanza ad un decreto del Prefetto di Avellino iilamenta la violazione delle norme sopra citate e si duole in particolare cheil verbale di udienza fosse privo dell indicazione del numero di registrogenerale e della sottoscrizione del cittadino extra UE trattenuto delrappresentante della questura e del difensore con conseguente suainvalidità iii assume che non sia stata valutata la sussistenza dei presuppostidi cui all art. 14 del * che avrebbe implicato la verifica di esigenzespecifiche riconducibili a cause dipendenti dalla volontà dell interessatosenza le quali si sarebbero dovute adottare se del caso le misure non* d [OSCURATO:PERSONA] registro generale 5609/2022Numero sezionale 3359/2023Numero di raccolta generale 18409/2023Data pubblicazione 28/06/2023coercitive di cui all art. 14 comma 1 bis * [OSCURATO:PERSONA] di * invece avevaadottato uno stampato preconfezionato senza alcuna motivazione edapponendo una semplice crocetta.2.

Le doglianze formali sollevate da * * mancanza nel verbaledi udienza dell indicazione del numero di registro generale mancanza disottoscrizione del cittadino extra UE trattenuto del rappresentante dellaquestura e del difensore attengono ad elementi del verbale non previsti apena di nullità e del resto il ricorrente non mette in discussione losvolgimento della procedura relativa al suo caso né le dichiarazioni rilasciatedai vari soggetti ivi intervenuti peraltro assiste dalla fidefacienza del verbalesottoscritto dal Giudice di pace cfr. * n. 13113 del 2023 resa infattispecie assolutamente analoga quella odierna .2.1.

L art. 13 del d.lgs. n. 286 del 1998 non contiene alcuna disposizionein deroga all art. 126 cod. proc. civ..2.1.1.

Secondo la giurisprudenza di questa Corte la mancatasottoscrizione del verbale d udienza da parte del dichiarante non determinala nullità dell atto ma una mera irregolarità ai sensi dell art. 126 cod. proc.civ. tenuto conto che le nullità degli atti processuali sono solo quelle previstedalla legge e che la mancata sottoscrizione della parte personalmenteintervenuta in udienza non riceve specifica sanzione normativa conservandoil verbale l efficacia probatoria di atto pubblico che fa fede fino a querela difalso della sua provenienza dal giudice che lo forma in qualità di pubblicoufficiale e delle dichiarazioni in esso riportate ancorché non sottoscritte cfr.* n. 8874 del 2011 ribadita in motivazione dalla più recente e giàcitata * n. 13113 del 2023 .2.2.

Il ricorrente invoca altresì la violazione dell art. 14 * e inparticolare del suo comma 1 bis secondo il quale nei casi in cui lo stranieroè in possesso di passaporto o altro documento equipollente in corso di validitàe l espulsione non è stata disposta ai sensi dell articolo 13 commi 1 e 2lettera c del * o ai sensi dell articolo 3 comma 1 del d.l. n. 144 del 2005convertito con modificazioni dalla legge n. 155 del 2005 il questore in luogodel trattenimento di cui al comma 1 può disporre una o più delle seguenti* d [OSCURATO:PERSONA] registro generale 5609/2022Numero sezionale 3359/2023Numero di raccolta generale 18409/2023Data pubblicazione 28/06/2023misure a consegna del passaporto o altro documento equipollente in corsodi validità da restituire al momento della partenza b obbligo di dimora inun luogo preventivamente individuato dove possa essere agevolmenterintracciato c obbligo di presentazione in giorni ed orari stabiliti presso unufficio della forza pubblica territorialmente competente.2.2.1. * specie il ricorrente aveva dichiarato senza subirecontestazioni che disponeva di passaporto in corso di validità cfr. il verbaledi udienza del 19 gennaio 2022 innanzi al Giudice di * di * requisitoindubbiamente necessario per l adozione delle misure alternative di cui alcitato comma 1 bis cfr. * n. 28155 del 2017 * n. n. 20108 del2016 .2.2.2.

La * 2008/115/CE del * Europeo e del Consigliodel 16 dicembre 2008 recante norme e procedure comuni applicabili negli* membri al rimpatrio di cittadini di Paesi terzi il cui soggiorno è irregolareall art. 15 par. 4 dispone «1. * se nel caso concreto possono essereefficacemente applicate altre misure sufficienti ma meno coercitive gli *membri possono trattenere il cittadino di un paese terzo sottoposto aprocedure di rimpatrio soltanto per preparare il rimpatrio e/o effettuarel allontanamento in particolare quando a sussiste un rischio di fuga o b ilcittadino del paese terzo evita od ostacola la preparazione del rimpatrio odell allontanamento.

Il trattenimento ha durata quanto più breve possibile edè mantenuto solo per il tempo necessario all espletamento diligente dellemodalità di rimpatrio.

2. Il trattenimento è disposto dalle autoritàamministrative o giudiziarie.

Il trattenimento è disposto per iscritto ed èmotivato in fatto e in diritto. * il trattenimento è disposto dalle autoritàamministrative gli * membri a prevedono un pronto riesame giudiziariodella legittimità del trattenimento su cui decidere entro il più breve tempopossibile dall inizio del trattenimento stesso b oppure accordano al cittadinodi un paese terzo interessato il diritto di presentare ricorso per sottoporre adun pronto riesame giudiziario la legittimità del trattenimento su cui decidereentro il più breve tempo possibile dall avvio del relativo procedimento.

In talcaso gli * membri informano immediatamente il cittadino del paese terzo* d [OSCURATO:PERSONA] registro generale 5609/2022Numero sezionale 3359/2023Numero di raccolta generale 18409/2023Data pubblicazione 28/06/2023in merito alla possibilità di presentare tale ricorso.

Il cittadino di un paeseterzo interessato è liberato immediatamente se il trattenimento non èlegittimo.

3. In ogni caso il trattenimento è riesaminato ad intervalliragionevoli su richiesta del cittadino di un paese terzo interessato o d ufficio.Nel caso di periodi di trattenimento prolungati il riesame è sottoposto alcontrollo di un autorità giudiziaria.

4. * risulta che non esiste più alcunaprospettiva ragionevole di allontanamento per motivi di ordine giuridico o peraltri motivi o che non sussistono più le condizioni di cui al paragrafo 1 iltrattenimento non è più giustificato e la persona interessata èimmediatamente rilasciata.

5. Il trattenimento è mantenuto finché perduranole condizioni di cui al paragrafo 1 e per il periodo necessario ad assicurareche l allontanamento sia eseguito. * Stato membro stabilisce unperiodo limitato di trattenimento che non può superare i sei mesi.

6. Gli *membri non possono prolungare il periodo di cui al paragrafo 5 salvo per unperiodo limitato non superiore ad altri dodici mesi conformemente allalegislazione nazionale nei casi in cui nonostante sia stato compiuto ogniragionevole sforzo l operazione di allontanamento rischia di durare più alungo a causa a della mancata cooperazione da parte del cittadino di unpaese terzo interessato o b dei ritardi nell ottenimento della necessariadocumentazione dai paesi terzi».2.2.3.

È pur vero che il citato comma 1 bis dell art. 14 * si esprime intermini di una apparente discrezionalità nell adozione delle misure alternativeal trattenimento coattivo ma la giurisprudenza di questa Corte influenzatadal diritto dell * ha da tempo chiarito che la possibilità di adozione dimisure alternative non detentive deve essere necessariamente scrutinatadall * procedente.

Si è infatti affermato sia pur con riferimento allaproroga del trattenimento che in tema di convalida della proroga deltrattenimento di un cittadino extracomunitario in un * il giudice del meritocosì come ritenuto dalla Corte di * deve esprimere un giudizio diproporzionalità della misura adottata valutando se possa essere applicatauna misura meno coercitiva alla luce di tutte le circostanze di fatto checaratterizzano la situazione del cittadino interessato tenendo conto a tal fine* d [OSCURATO:PERSONA] registro generale 5609/2022Numero sezionale 3359/2023Numero di raccolta generale 18409/2023Data pubblicazione 28/06/2023anche del rischio di fuga e della mancanza di documenti di identità la cuisussistenza impedisce l adozione delle misure alternative al trattenimentononché la concessione di un termine per la partenza volontaria cfr. * n.7829 del 2019 .

In motivazione la Corte ha ricordato che ai fini del giudizioin ordine all applicabilità di misure diverse e meno restrittive deltrattenimento presso il * secondo la giurisprudenza della Corte digiustizia l art. 15 par. 4 della direttiva 2008/115 impone in tema di prorogaun riesame dei requisiti di merito elencati al paragrafo 1 dello stesso art. 15assunti a fondamento della decisione iniziale di trattenimento del cittadino diun * terzo interessato.

L autorità chiamata a pronunciarsi sull eventualeproroga del trattenimento di tale cittadino o sul suo eventuale rilascio deveesaminare quindi in primo luogo se nel caso concreto possano essereefficacemente applicate altre misure sufficienti ma meno coercitive deltrattenimento in secondo luogo se sussista un rischio di fuga del cittadinoe in terzo luogo se quest ultimo eviti o impedisca la preparazione del suorimpatrio o le operazioni di allontanamento.

A tal fine l autorità giudiziariache si pronunci sulla domanda di proroga del trattenimento deve poterprendere in considerazione sia gli elementi di fatto e le prove assuntidall autorità amministrativa che ha disposto il trattenimento iniziale sia tuttele osservazioni eventualmente formulate dal cittadino di un * terzointeressato.

Inoltre essa deve poter ricercare laddove lo ritenga necessariotutti gli altri elementi di prova rilevanti ai fini della propria decisione. *pertanto al giudice procedere ad una valutazione delle circostanze di fattoche caratterizzano la situazione del cittadino interessato al fine di stabilire insede di riesame delle condizioni previste all art. 15 p. 1 della direttiva2008/115 se al cittadino medesimo possa essere efficacemente applicata unamisura meno coercitiva e nel caso in cui ciò non risulti possibile al fine distabilire se persista un rischio di fuga dello stesso. * giudice può prenderein considerazione a tal fine anche la mancanza di documenti d identità Corte * 5.6.2014 C 146/14 * * * * .2.2.4.

L art.14 comma 1 bis del * quindi deve essere interpretatoalla luce della direttiva 115/2008 e della giurisprudenza UE come volto ad* d [OSCURATO:PERSONA] registro generale 5609/2022Numero sezionale 3359/2023Numero di raccolta generale 18409/2023Data pubblicazione 28/06/2023imporre uno scrutinio rigoroso della possibilità di adozione di misurealternative al trattenimento. * in particolare è ammissibile solo sesussiste un rischio di fuga o il cittadino del * terzo evita od ostacola lapreparazione del rimpatrio o dell allontanamento tanto più se come pretesodall art.14 citato lo straniero è in possesso di passaporto valido.2.2.5. [OSCURATO:PERSONA] di * di * si è disinteressato di tale profilo pursollevato dal ricorrente e per queste ragioni il suo provvedimento èillegittimo.2.3.

Il decreto impugnato pertanto va cassato senza rinvio essendoormai decorso il termine di legge per provvedere alla convalida.3.

Poiché la parte ricorrente è ammessa al patrocinio a spese dello Statoex art. 142 del d.P.R. n. 115/2002 deve ritenersi in conformità a quanto giàsancito ex aliis da * n. 7749 del 2023 e * n. 13113 del 2023 chein un giudizio in cui è parte soccombente un Amministrazione statale non viè luogo alla regolazione delle spese per il principio secondo il quale qualorala parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato sia vittoriosa in unacontroversia civile promossa contro un Amministrazione statale il compensoe le spese spettanti al difensore vanno liquidati ai sensi dell art. 82 d.P.R. n.115 del 2002 ovvero con istanza rivolta al giudice del procedimento e piùprecisamente ai sensi dell art. 83 comma 2 dello stesso d.P.R. nel caso digiudizio di cassazione al giudice che ha pronunciato la sentenza passata ingiudicato ovvero in ipotesi di cassazione senza rinvio al giudice che hapronunciato la sentenza impugnata cfr. * n. 11028 del 2009 e * n.23007 del 2010 rese in fattispecie di cassazione con decisione nel meritol art. 133 del medesimo d.P.R. a norma del quale la condanna alle spesedella parte soccombente non ammessa al patrocinio va disposta in favoredello Stato non può infatti riferirsi all ipotesi di soccombenza diun Amministrazione statale cfr. * n. 18583 del 2012 * n. 22882 del2018 * n. 30876 del 2018 * n. 19299 del 2021 nonché * SUn. 24413 del 2021 .

Pertanto le spese processuali relative al giudizio sia dimerito che di legittimità dovranno essere liquidate dal Giudice di pace di** d [OSCURATO:PERSONA] registro generale 5609/2022Numero sezionale 3359/2023Numero di raccolta generale 18409/2023Data pubblicazione 28/06/20233.1.

Va disposta infine per l ipotesi di diffusione del presenteprovvedimento l omissione delle generalità e degli altri dati identificativi anorma dell art. 52 del d.lgs. n. 196/2003. *La Corte accoglie il ricorso e cassa senza rinvio il decreto impugnato.Dispone per l ipotesi di diffusione del presente provvedimentol omissione delle generalità e degli altri dati identificativi a norma dell art. 52del d.lgs. n. 196/2003.Così deciso in Roma nella camera di consiglio della Prima sezione civiledella Corte Suprema di cassazione il 23 giugno 2023.Il Presidente* * Bisogni* **La Corte accoglie il ricorso e cassa senza rinvio il decreto impugnato.Dispone per l ipotesi di diffusione del presente provvedimentol omissione delle generalità e degli altri dati identificativi a norma dell art. 52del d.lgs. n. 196/2003.Così deciso in Roma nella camera di consiglio della Prima sezione civiledella Corte Suprema di cassazione il 23 giugno 2023.Il Presidente* * Bisogni* *

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
![OSCURATO:PERSONA] La sentenza richiesta è in fase di oscuramento* d [OSCURATO:PERSONA] registro generale 5609/2022Numero sezionale 3359/2023Numero di raccolta generale 18409/2023Data pubblicazione 28/06/2023LA [OSCURATO:PERSONA] CIVILEComposta dagli * * [OSCURATO:PERSONA]* * [OSCURATO:PERSONA] Presidente * DI** * * Consigliere* * * Consigliere rel.* * * * * ConsigliereU d. 23/06/2023 CC* * * Consigliere C ron.* 5609/2022ha pronunciato la seguenteORDINANZAsul ricorso n. 5609/2022 r.g. proposto da* * rappresentato e difeso giusta procura speciale allegata incalce al ricorso dall * * * con cui elettivamentedomicilia in Roma alla via Taranto n. 90 presso lo studio dell ** * * ricorrentecontroMINISTERO [OSCURATO:PERSONA] * intimatiavverso il decreto del [OSCURATO:PERSONA] * DI * depositato il [OSCURATO:DATA_NASCITA]udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del giorno23/06/2023 dal Consigliere dott. * ** d [OSCURATO:PERSONA] registro generale 5609/2022Numero sezionale 3359/2023Numero di raccolta generale 18409/2023Data pubblicazione 28/06/20231. In data 18 gennaio 2022 la * di [OSCURATO:PERSONA] al Giudice di * di * una richiesta di convalida del trattenimentodi * * cittadino nigeriano applicato il 17 gennaio 2022 presso ilCentro di permanenza per i rimpatri breviter * di * * * PZ . Il questore allegò che il trattenimento presso il * si rendessenecessario ad abbattere gli ostacoli alla preparazione del rimpatrio.1.1. All udienza del 19 gennaio 2022 il difensore del trattenuto si opposealla richiesta di convalida del trattenimento poiché posto in essere inviolazione degli artt. 13 e 14 del d.lgs. n. 286 del 25.7.1998 * unicoimmigrazione * non sussistendone i presupposti e chiese ladisapplicazione del provvedimento del questore.1.2. [OSCURATO:PERSONA] di * di * con provvedimento del 19 gennaio 2022così decise «Letto il ricorso pervenuto a mezzo PEC il ___ alle ore ___ concui il Questore di Potenza ha chiesto la convalida del decreto emesso in data17.01.22 e notificato il 17.01.22 alle ore 14 00 a mezzo del quale è statodisposto che il cittadino extracomunitario * * come identificato in* per i * di * * * PZ in attesa di eseguirel espulsione amministrativa in quanto occorre * i documenti per ilviaggio * la disponibilità di vettori o mezzi di trasporto idonei* la sussistenza dei presupposti per l accoglimento della domanda delQuestore di Potenza * gli artt. 13 e 14 del * 25 luglio 1998 n. 286 esuccessive modificazioni * il provvedimento indicato inpremessa».2. Avverso il predetto decreto ha proposto ricorso per cassazione ** svolgendo un unico motivo. Ha resistito con controricorso ilMinistero dell Interno mentre il Questore di Potenza pure destinatario dellanotificazione di detto ricorso è rimasto solo intimato.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Va rilevato preliminarmente che il Ministero dell Interno alla pagina2 del suo controricorso ha evidenziato che in data «02/03/2022 [OSCURATO:PERSONA]* d [OSCURATO:PERSONA] registro generale 5609/2022Numero sezionale 3359/2023Numero di raccolta generale 18409/2023Data pubblicazione 28/06/2023di * di * sospendeva ai sensi dell art. 373 c.p.c. l esecutività delprovvedimento di convalida oggetto del presente ricorso» e che«Dall emissione del detto provvedimento è scaturito il rilascio dell odiernoricorrente. * la cessazione della condizione del trattenuto deve ritenersiormai irreversibile a prescindere dall esito del presente giudizio … . Sichiede pertanto di dichiarare cessata la materia del contendere».1.1. * tuttavia il Collegio che quanto riferito dal predetto Ministeronon ha abbia determinato il venir meno dell interesse del ricorrente adottenere la decisione della presente controversia posto che come giàripetutamente chiarito dalla giurisprudenza di legittimità cfr. anche nellerispettive motivazioni * n. 17407 del 2014 * n. 13990 del 2018* n. 27692 del 2018 * n. 18322 del 2020 * n. 41292 del 2021* n. 20657 del 2022 * n. 7774 del 2023 il cittadino straniero hainteresse ad ottenere l annullamento del provvedimento di convalida delproprio trattenimento sia per il diritto al risarcimento derivante dall illegittimaprivazione della libertà personale sia al fine di eliminare ogni impedimentoillegittimo al riconoscimento della sussistenza delle condizioni di rientro esoggiorno nel territorio italiano.2. Tanto premesso l unico formulato motivo rubricato «Violazionedell art. 360 comma 1 n. 3 c.p.c. * o erronea applicazione ointerpretazione di una norma di legge» prospetta la violazione o falsaapplicazione degli artt. 13 e 14 del * unico immigrazione. Il ricorrente isostiene che il trattenimento de quo era finalizzato all esecuzionedell espulsione in ottemperanza ad un decreto del Prefetto di Avellino iilamenta la violazione delle norme sopra citate e si duole in particolare cheil verbale di udienza fosse privo dell indicazione del numero di registrogenerale e della sottoscrizione del cittadino extra UE trattenuto delrappresentante della questura e del difensore con conseguente suainvalidità iii assume che non sia stata valutata la sussistenza dei presuppostidi cui all art. 14 del * che avrebbe implicato la verifica di esigenzespecifiche riconducibili a cause dipendenti dalla volontà dell interessatosenza le quali si sarebbero dovute adottare se del caso le misure non* d [OSCURATO:PERSONA] registro generale 5609/2022Numero sezionale 3359/2023Numero di raccolta generale 18409/2023Data pubblicazione 28/06/2023coercitive di cui all art. 14 comma 1 bis * [OSCURATO:PERSONA] di * invece avevaadottato uno stampato preconfezionato senza alcuna motivazione edapponendo una semplice crocetta.2. Le doglianze formali sollevate da * * mancanza nel verbaledi udienza dell indicazione del numero di registro generale mancanza disottoscrizione del cittadino extra UE trattenuto del rappresentante dellaquestura e del difensore attengono ad elementi del verbale non previsti apena di nullità e del resto il ricorrente non mette in discussione losvolgimento della procedura relativa al suo caso né le dichiarazioni rilasciatedai vari soggetti ivi intervenuti peraltro assiste dalla fidefacienza del verbalesottoscritto dal Giudice di pace cfr. * n. 13113 del 2023 resa infattispecie assolutamente analoga quella odierna .2.1. L art. 13 del d.lgs. n. 286 del 1998 non contiene alcuna disposizionein deroga all art. 126 cod. proc. civ..2.1.1. Secondo la giurisprudenza di questa Corte la mancatasottoscrizione del verbale d udienza da parte del dichiarante non determinala nullità dell atto ma una mera irregolarità ai sensi dell art. 126 cod. proc.civ. tenuto conto che le nullità degli atti processuali sono solo quelle previstedalla legge e che la mancata sottoscrizione della parte personalmenteintervenuta in udienza non riceve specifica sanzione normativa conservandoil verbale l efficacia probatoria di atto pubblico che fa fede fino a querela difalso della sua provenienza dal giudice che lo forma in qualità di pubblicoufficiale e delle dichiarazioni in esso riportate ancorché non sottoscritte cfr.* n. 8874 del 2011 ribadita in motivazione dalla più recente e giàcitata * n. 13113 del 2023 .2.2. Il ricorrente invoca altresì la violazione dell art. 14 * e inparticolare del suo comma 1 bis secondo il quale nei casi in cui lo stranieroè in possesso di passaporto o altro documento equipollente in corso di validitàe l espulsione non è stata disposta ai sensi dell articolo 13 commi 1 e 2lettera c del * o ai sensi dell articolo 3 comma 1 del d.l. n. 144 del 2005convertito con modificazioni dalla legge n. 155 del 2005 il questore in luogodel trattenimento di cui al comma 1 può disporre una o più delle seguenti* d [OSCURATO:PERSONA] registro generale 5609/2022Numero sezionale 3359/2023Numero di raccolta generale 18409/2023Data pubblicazione 28/06/2023misure a consegna del passaporto o altro documento equipollente in corsodi validità da restituire al momento della partenza b obbligo di dimora inun luogo preventivamente individuato dove possa essere agevolmenterintracciato c obbligo di presentazione in giorni ed orari stabiliti presso unufficio della forza pubblica territorialmente competente.2.2.1. * specie il ricorrente aveva dichiarato senza subirecontestazioni che disponeva di passaporto in corso di validità cfr. il verbaledi udienza del 19 gennaio 2022 innanzi al Giudice di * di * requisitoindubbiamente necessario per l adozione delle misure alternative di cui alcitato comma 1 bis cfr. * n. 28155 del 2017 * n. n. 20108 del2016 .2.2.2. La * 2008/115/CE del * Europeo e del Consigliodel 16 dicembre 2008 recante norme e procedure comuni applicabili negli* membri al rimpatrio di cittadini di Paesi terzi il cui soggiorno è irregolareall art. 15 par. 4 dispone «1. * se nel caso concreto possono essereefficacemente applicate altre misure sufficienti ma meno coercitive gli *membri possono trattenere il cittadino di un paese terzo sottoposto aprocedure di rimpatrio soltanto per preparare il rimpatrio e/o effettuarel allontanamento in particolare quando a sussiste un rischio di fuga o b ilcittadino del paese terzo evita od ostacola la preparazione del rimpatrio odell allontanamento. Il trattenimento ha durata quanto più breve possibile edè mantenuto solo per il tempo necessario all espletamento diligente dellemodalità di rimpatrio. 2. Il trattenimento è disposto dalle autoritàamministrative o giudiziarie. Il trattenimento è disposto per iscritto ed èmotivato in fatto e in diritto. * il trattenimento è disposto dalle autoritàamministrative gli * membri a prevedono un pronto riesame giudiziariodella legittimità del trattenimento su cui decidere entro il più breve tempopossibile dall inizio del trattenimento stesso b oppure accordano al cittadinodi un paese terzo interessato il diritto di presentare ricorso per sottoporre adun pronto riesame giudiziario la legittimità del trattenimento su cui decidereentro il più breve tempo possibile dall avvio del relativo procedimento. In talcaso gli * membri informano immediatamente il cittadino del paese terzo* d [OSCURATO:PERSONA] registro generale 5609/2022Numero sezionale 3359/2023Numero di raccolta generale 18409/2023Data pubblicazione 28/06/2023in merito alla possibilità di presentare tale ricorso. Il cittadino di un paeseterzo interessato è liberato immediatamente se il trattenimento non èlegittimo. 3. In ogni caso il trattenimento è riesaminato ad intervalliragionevoli su richiesta del cittadino di un paese terzo interessato o d ufficio.Nel caso di periodi di trattenimento prolungati il riesame è sottoposto alcontrollo di un autorità giudiziaria. 4. * risulta che non esiste più alcunaprospettiva ragionevole di allontanamento per motivi di ordine giuridico o peraltri motivi o che non sussistono più le condizioni di cui al paragrafo 1 iltrattenimento non è più giustificato e la persona interessata èimmediatamente rilasciata. 5. Il trattenimento è mantenuto finché perduranole condizioni di cui al paragrafo 1 e per il periodo necessario ad assicurareche l allontanamento sia eseguito. * Stato membro stabilisce unperiodo limitato di trattenimento che non può superare i sei mesi. 6. Gli *membri non possono prolungare il periodo di cui al paragrafo 5 salvo per unperiodo limitato non superiore ad altri dodici mesi conformemente allalegislazione nazionale nei casi in cui nonostante sia stato compiuto ogniragionevole sforzo l operazione di allontanamento rischia di durare più alungo a causa a della mancata cooperazione da parte del cittadino di unpaese terzo interessato o b dei ritardi nell ottenimento della necessariadocumentazione dai paesi terzi».2.2.3. È pur vero che il citato comma 1 bis dell art. 14 * si esprime intermini di una apparente discrezionalità nell adozione delle misure alternativeal trattenimento coattivo ma la giurisprudenza di questa Corte influenzatadal diritto dell * ha da tempo chiarito che la possibilità di adozione dimisure alternative non detentive deve essere necessariamente scrutinatadall * procedente. Si è infatti affermato sia pur con riferimento allaproroga del trattenimento che in tema di convalida della proroga deltrattenimento di un cittadino extracomunitario in un * il giudice del meritocosì come ritenuto dalla Corte di * deve esprimere un giudizio diproporzionalità della misura adottata valutando se possa essere applicatauna misura meno coercitiva alla luce di tutte le circostanze di fatto checaratterizzano la situazione del cittadino interessato tenendo conto a tal fine* d [OSCURATO:PERSONA] registro generale 5609/2022Numero sezionale 3359/2023Numero di raccolta generale 18409/2023Data pubblicazione 28/06/2023anche del rischio di fuga e della mancanza di documenti di identità la cuisussistenza impedisce l adozione delle misure alternative al trattenimentononché la concessione di un termine per la partenza volontaria cfr. * n.7829 del 2019 . In motivazione la Corte ha ricordato che ai fini del giudizioin ordine all applicabilità di misure diverse e meno restrittive deltrattenimento presso il * secondo la giurisprudenza della Corte digiustizia l art. 15 par. 4 della direttiva 2008/115 impone in tema di prorogaun riesame dei requisiti di merito elencati al paragrafo 1 dello stesso art. 15assunti a fondamento della decisione iniziale di trattenimento del cittadino diun * terzo interessato. L autorità chiamata a pronunciarsi sull eventualeproroga del trattenimento di tale cittadino o sul suo eventuale rilascio deveesaminare quindi in primo luogo se nel caso concreto possano essereefficacemente applicate altre misure sufficienti ma meno coercitive deltrattenimento in secondo luogo se sussista un rischio di fuga del cittadinoe in terzo luogo se quest ultimo eviti o impedisca la preparazione del suorimpatrio o le operazioni di allontanamento. A tal fine l autorità giudiziariache si pronunci sulla domanda di proroga del trattenimento deve poterprendere in considerazione sia gli elementi di fatto e le prove assuntidall autorità amministrativa che ha disposto il trattenimento iniziale sia tuttele osservazioni eventualmente formulate dal cittadino di un * terzointeressato. Inoltre essa deve poter ricercare laddove lo ritenga necessariotutti gli altri elementi di prova rilevanti ai fini della propria decisione. *pertanto al giudice procedere ad una valutazione delle circostanze di fattoche caratterizzano la situazione del cittadino interessato al fine di stabilire insede di riesame delle condizioni previste all art. 15 p. 1 della direttiva2008/115 se al cittadino medesimo possa essere efficacemente applicata unamisura meno coercitiva e nel caso in cui ciò non risulti possibile al fine distabilire se persista un rischio di fuga dello stesso. * giudice può prenderein considerazione a tal fine anche la mancanza di documenti d identità Corte * 5.6.2014 C 146/14 * * * * .2.2.4. L art.14 comma 1 bis del * quindi deve essere interpretatoalla luce della direttiva 115/2008 e della giurisprudenza UE come volto ad* d [OSCURATO:PERSONA] registro generale 5609/2022Numero sezionale 3359/2023Numero di raccolta generale 18409/2023Data pubblicazione 28/06/2023imporre uno scrutinio rigoroso della possibilità di adozione di misurealternative al trattenimento. * in particolare è ammissibile solo sesussiste un rischio di fuga o il cittadino del * terzo evita od ostacola lapreparazione del rimpatrio o dell allontanamento tanto più se come pretesodall art.14 citato lo straniero è in possesso di passaporto valido.2.2.5. [OSCURATO:PERSONA] di * di * si è disinteressato di tale profilo pursollevato dal ricorrente e per queste ragioni il suo provvedimento èillegittimo.2.3. Il decreto impugnato pertanto va cassato senza rinvio essendoormai decorso il termine di legge per provvedere alla convalida.3. Poiché la parte ricorrente è ammessa al patrocinio a spese dello Statoex art. 142 del d.P.R. n. 115/2002 deve ritenersi in conformità a quanto giàsancito ex aliis da * n. 7749 del 2023 e * n. 13113 del 2023 chein un giudizio in cui è parte soccombente un Amministrazione statale non viè luogo alla regolazione delle spese per il principio secondo il quale qualorala parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato sia vittoriosa in unacontroversia civile promossa contro un Amministrazione statale il compensoe le spese spettanti al difensore vanno liquidati ai sensi dell art. 82 d.P.R. n.115 del 2002 ovvero con istanza rivolta al giudice del procedimento e piùprecisamente ai sensi dell art. 83 comma 2 dello stesso d.P.R. nel caso digiudizio di cassazione al giudice che ha pronunciato la sentenza passata ingiudicato ovvero in ipotesi di cassazione senza rinvio al giudice che hapronunciato la sentenza impugnata cfr. * n. 11028 del 2009 e * n.23007 del 2010 rese in fattispecie di cassazione con decisione nel meritol art. 133 del medesimo d.P.R. a norma del quale la condanna alle spesedella parte soccombente non ammessa al patrocinio va disposta in favoredello Stato non può infatti riferirsi all ipotesi di soccombenza diun Amministrazione statale cfr. * n. 18583 del 2012 * n. 22882 del2018 * n. 30876 del 2018 * n. 19299 del 2021 nonché * SUn. 24413 del 2021 . Pertanto le spese processuali relative al giudizio sia dimerito che di legittimità dovranno essere liquidate dal Giudice di pace di** d [OSCURATO:PERSONA] registro generale 5609/2022Numero sezionale 3359/2023Numero di raccolta generale 18409/2023Data pubblicazione 28/06/20233.1. Va disposta infine per l ipotesi di diffusione del presenteprovvedimento l omissione delle generalità e degli altri dati identificativi anorma dell art. 52 del d.lgs. n. 196/2003.[OSCURATO:PERSONA] La sentenza richiesta è in fase di oscuramento* d [OSCURATO:PERSONA] registro generale 5609/2022Numero sezionale 3359/2023Numero di raccolta generale 18409/2023Data pubblicazione 28/06/2023LA [OSCURATO:PERSONA] CIVILEComposta dagli * * [OSCURATO:PERSONA]* * [OSCURATO:PERSONA] Presidente * DI** * * Consigliere* * * Consigliere rel.* * * * * ConsigliereU d. 23/06/2023 CC* * * Consigliere C ron.* 5609/2022ha pronunciato la seguenteORDINANZAsul ricorso n. 5609/2022 r.g. proposto da* * rappresentato e difeso giusta procura speciale allegata incalce al ricorso dall * * * con cui elettivamentedomicilia in Roma alla via Taranto n. 90 presso lo studio dell ** * * ricorrentecontroMINISTERO [OSCURATO:PERSONA] * intimatiavverso il decreto del [OSCURATO:PERSONA] * DI * depositato il [OSCURATO:DATA_NASCITA]udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del giorno23/06/2023 dal Consigliere dott. * ** d [OSCURATO:PERSONA] registro generale 5609/2022Numero sezionale 3359/2023Numero di raccolta generale 18409/2023Data pubblicazione 28/06/20231. In data 18 gennaio 2022 la * di [OSCURATO:PERSONA] al Giudice di * di * una richiesta di convalida del trattenimentodi * * cittadino nigeriano applicato il 17 gennaio 2022 presso ilCentro di permanenza per i rimpatri breviter * di * * * PZ . Il questore allegò che il trattenimento presso il * si rendessenecessario ad abbattere gli ostacoli alla preparazione del rimpatrio.1.1. All udienza del 19 gennaio 2022 il difensore del trattenuto si opposealla richiesta di convalida del trattenimento poiché posto in essere inviolazione degli artt. 13 e 14 del d.lgs. n. 286 del 25.7.1998 * unicoimmigrazione * non sussistendone i presupposti e chiese ladisapplicazione del provvedimento del questore.1.2. [OSCURATO:PERSONA] di * di * con provvedimento del 19 gennaio 2022così decise «Letto il ricorso pervenuto a mezzo PEC il ___ alle ore ___ concui il Questore di Potenza ha chiesto la convalida del decreto emesso in data17.01.22 e notificato il 17.01.22 alle ore 14 00 a mezzo del quale è statodisposto che il cittadino extracomunitario * * come identificato in* per i * di * * * PZ in attesa di eseguirel espulsione amministrativa in quanto occorre * i documenti per ilviaggio * la disponibilità di vettori o mezzi di trasporto idonei* la sussistenza dei presupposti per l accoglimento della domanda delQuestore di Potenza * gli artt. 13 e 14 del * 25 luglio 1998 n. 286 esuccessive modificazioni * il provvedimento indicato inpremessa».2. Avverso il predetto decreto ha proposto ricorso per cassazione ** svolgendo un unico motivo. Ha resistito con controricorso ilMinistero dell Interno mentre il Questore di Potenza pure destinatario dellanotificazione di detto ricorso è rimasto solo intimato.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Va rilevato preliminarmente che il Ministero dell Interno alla pagina2 del suo controricorso ha evidenziato che in data «02/03/2022 [OSCURATO:PERSONA]* d [OSCURATO:PERSONA] registro generale 5609/2022Numero sezionale 3359/2023Numero di raccolta generale 18409/2023Data pubblicazione 28/06/2023di * di * sospendeva ai sensi dell art. 373 c.p.c. l esecutività delprovvedimento di convalida oggetto del presente ricorso» e che«Dall emissione del detto provvedimento è scaturito il rilascio dell odiernoricorrente. * la cessazione della condizione del trattenuto deve ritenersiormai irreversibile a prescindere dall esito del presente giudizio … . Sichiede pertanto di dichiarare cessata la materia del contendere».1.1. * tuttavia il Collegio che quanto riferito dal predetto Ministeronon ha abbia determinato il venir meno dell interesse del ricorrente adottenere la decisione della presente controversia posto che come giàripetutamente chiarito dalla giurisprudenza di legittimità cfr. anche nellerispettive motivazioni * n. 17407 del 2014 * n. 13990 del 2018* n. 27692 del 2018 * n. 18322 del 2020 * n. 41292 del 2021* n. 20657 del 2022 * n. 7774 del 2023 il cittadino straniero hainteresse ad ottenere l annullamento del provvedimento di convalida delproprio trattenimento sia per il diritto al risarcimento derivante dall illegittimaprivazione della libertà personale sia al fine di eliminare ogni impedimentoillegittimo al riconoscimento della sussistenza delle condizioni di rientro esoggiorno nel territorio italiano.2. Tanto premesso l unico formulato motivo rubricato «Violazionedell art. 360 comma 1 n. 3 c.p.c. * o erronea applicazione ointerpretazione di una norma di legge» prospetta la violazione o falsaapplicazione degli artt. 13 e 14 del * unico immigrazione. Il ricorrente isostiene che il trattenimento de quo era finalizzato all esecuzionedell espulsione in ottemperanza ad un decreto del Prefetto di Avellino iilamenta la violazione delle norme sopra citate e si duole in particolare cheil verbale di udienza fosse privo dell indicazione del numero di registrogenerale e della sottoscrizione del cittadino extra UE trattenuto delrappresentante della questura e del difensore con conseguente suainvalidità iii assume che non sia stata valutata la sussistenza dei presuppostidi cui all art. 14 del * che avrebbe implicato la verifica di esigenzespecifiche riconducibili a cause dipendenti dalla volontà dell interessatosenza le quali si sarebbero dovute adottare se del caso le misure non* d [OSCURATO:PERSONA] registro generale 5609/2022Numero sezionale 3359/2023Numero di raccolta generale 18409/2023Data pubblicazione 28/06/2023coercitive di cui all art. 14 comma 1 bis * [OSCURATO:PERSONA] di * invece avevaadottato uno stampato preconfezionato senza alcuna motivazione edapponendo una semplice crocetta.2. Le doglianze formali sollevate da * * mancanza nel verbaledi udienza dell indicazione del numero di registro generale mancanza disottoscrizione del cittadino extra UE trattenuto del rappresentante dellaquestura e del difensore attengono ad elementi del verbale non previsti apena di nullità e del resto il ricorrente non mette in discussione losvolgimento della procedura relativa al suo caso né le dichiarazioni rilasciatedai vari soggetti ivi intervenuti peraltro assiste dalla fidefacienza del verbalesottoscritto dal Giudice di pace cfr. * n. 13113 del 2023 resa infattispecie assolutamente analoga quella odierna .2.1. L art. 13 del d.lgs. n. 286 del 1998 non contiene alcuna disposizionein deroga all art. 126 cod. proc. civ..2.1.1. Secondo la giurisprudenza di questa Corte la mancatasottoscrizione del verbale d udienza da parte del dichiarante non determinala nullità dell atto ma una mera irregolarità ai sensi dell art. 126 cod. proc.civ. tenuto conto che le nullità degli atti processuali sono solo quelle previstedalla legge e che la mancata sottoscrizione della parte personalmenteintervenuta in udienza non riceve specifica sanzione normativa conservandoil verbale l efficacia probatoria di atto pubblico che fa fede fino a querela difalso della sua provenienza dal giudice che lo forma in qualità di pubblicoufficiale e delle dichiarazioni in esso riportate ancorché non sottoscritte cfr.* n. 8874 del 2011 ribadita in motivazione dalla più recente e giàcitata * n. 13113 del 2023 .2.2. Il ricorrente invoca altresì la violazione dell art. 14 * e inparticolare del suo comma 1 bis secondo il quale nei casi in cui lo stranieroè in possesso di passaporto o altro documento equipollente in corso di validitàe l espulsione non è stata disposta ai sensi dell articolo 13 commi 1 e 2lettera c del * o ai sensi dell articolo 3 comma 1 del d.l. n. 144 del 2005convertito con modificazioni dalla legge n. 155 del 2005 il questore in luogodel trattenimento di cui al comma 1 può disporre una o più delle seguenti* d [OSCURATO:PERSONA] registro generale 5609/2022Numero sezionale 3359/2023Numero di raccolta generale 18409/2023Data pubblicazione 28/06/2023misure a consegna del passaporto o altro documento equipollente in corsodi validità da restituire al momento della partenza b obbligo di dimora inun luogo preventivamente individuato dove possa essere agevolmenterintracciato c obbligo di presentazione in giorni ed orari stabiliti presso unufficio della forza pubblica territorialmente competente.2.2.1. * specie il ricorrente aveva dichiarato senza subirecontestazioni che disponeva di passaporto in corso di validità cfr. il verbaledi udienza del 19 gennaio 2022 innanzi al Giudice di * di * requisitoindubbiamente necessario per l adozione delle misure alternative di cui alcitato comma 1 bis cfr. * n. 28155 del 2017 * n. n. 20108 del2016 .2.2.2. La * 2008/115/CE del * Europeo e del Consigliodel 16 dicembre 2008 recante norme e procedure comuni applicabili negli* membri al rimpatrio di cittadini di Paesi terzi il cui soggiorno è irregolareall art. 15 par. 4 dispone «1. * se nel caso concreto possono essereefficacemente applicate altre misure sufficienti ma meno coercitive gli *membri possono trattenere il cittadino di un paese terzo sottoposto aprocedure di rimpatrio soltanto per preparare il rimpatrio e/o effettuarel allontanamento in particolare quando a sussiste un rischio di fuga o b ilcittadino del paese terzo evita od ostacola la preparazione del rimpatrio odell allontanamento. Il trattenimento ha durata quanto più breve possibile edè mantenuto solo per il tempo necessario all espletamento diligente dellemodalità di rimpatrio. 2. Il trattenimento è disposto dalle autoritàamministrative o giudiziarie. Il trattenimento è disposto per iscritto ed èmotivato in fatto e in diritto. * il trattenimento è disposto dalle autoritàamministrative gli * membri a prevedono un pronto riesame giudiziariodella legittimità del trattenimento su cui decidere entro il più breve tempopossibile dall inizio del trattenimento stesso b oppure accordano al cittadinodi un paese terzo interessato il diritto di presentare ricorso per sottoporre adun pronto riesame giudiziario la legittimità del trattenimento su cui decidereentro il più breve tempo possibile dall avvio del relativo procedimento. In talcaso gli * membri informano immediatamente il cittadino del paese terzo* d [OSCURATO:PERSONA] registro generale 5609/2022Numero sezionale 3359/2023Numero di raccolta generale 18409/2023Data pubblicazione 28/06/2023in merito alla possibilità di presentare tale ricorso. Il cittadino di un paeseterzo interessato è liberato immediatamente se il trattenimento non èlegittimo. 3. In ogni caso il trattenimento è riesaminato ad intervalliragionevoli su richiesta del cittadino di un paese terzo interessato o d ufficio.Nel caso di periodi di trattenimento prolungati il riesame è sottoposto alcontrollo di un autorità giudiziaria. 4. * risulta che non esiste più alcunaprospettiva ragionevole di allontanamento per motivi di ordine giuridico o peraltri motivi o che non sussistono più le condizioni di cui al paragrafo 1 iltrattenimento non è più giustificato e la persona interessata èimmediatamente rilasciata. 5. Il trattenimento è mantenuto finché perduranole condizioni di cui al paragrafo 1 e per il periodo necessario ad assicurareche l allontanamento sia eseguito. * Stato membro stabilisce unperiodo limitato di trattenimento che non può superare i sei mesi. 6. Gli *membri non possono prolungare il periodo di cui al paragrafo 5 salvo per unperiodo limitato non superiore ad altri dodici mesi conformemente allalegislazione nazionale nei casi in cui nonostante sia stato compiuto ogniragionevole sforzo l operazione di allontanamento rischia di durare più alungo a causa a della mancata cooperazione da parte del cittadino di unpaese terzo interessato o b dei ritardi nell ottenimento della necessariadocumentazione dai paesi terzi».2.2.3. È pur vero che il citato comma 1 bis dell art. 14 * si esprime intermini di una apparente discrezionalità nell adozione delle misure alternativeal trattenimento coattivo ma la giurisprudenza di questa Corte influenzatadal diritto dell * ha da tempo chiarito che la possibilità di adozione dimisure alternative non detentive deve essere necessariamente scrutinatadall * procedente. Si è infatti affermato sia pur con riferimento allaproroga del trattenimento che in tema di convalida della proroga deltrattenimento di un cittadino extracomunitario in un * il giudice del meritocosì come ritenuto dalla Corte di * deve esprimere un giudizio diproporzionalità della misura adottata valutando se possa essere applicatauna misura meno coercitiva alla luce di tutte le circostanze di fatto checaratterizzano la situazione del cittadino interessato tenendo conto a tal fine* d [OSCURATO:PERSONA] registro generale 5609/2022Numero sezionale 3359/2023Numero di raccolta generale 18409/2023Data pubblicazione 28/06/2023anche del rischio di fuga e della mancanza di documenti di identità la cuisussistenza impedisce l adozione delle misure alternative al trattenimentononché la concessione di un termine per la partenza volontaria cfr. * n.7829 del 2019 . In motivazione la Corte ha ricordato che ai fini del giudizioin ordine all applicabilità di misure diverse e meno restrittive deltrattenimento presso il * secondo la giurisprudenza della Corte digiustizia l art. 15 par. 4 della direttiva 2008/115 impone in tema di prorogaun riesame dei requisiti di merito elencati al paragrafo 1 dello stesso art. 15assunti a fondamento della decisione iniziale di trattenimento del cittadino diun * terzo interessato. L autorità chiamata a pronunciarsi sull eventualeproroga del trattenimento di tale cittadino o sul suo eventuale rilascio deveesaminare quindi in primo luogo se nel caso concreto possano essereefficacemente applicate altre misure sufficienti ma meno coercitive deltrattenimento in secondo luogo se sussista un rischio di fuga del cittadinoe in terzo luogo se quest ultimo eviti o impedisca la preparazione del suorimpatrio o le operazioni di allontanamento. A tal fine l autorità giudiziariache si pronunci sulla domanda di proroga del trattenimento deve poterprendere in considerazione sia gli elementi di fatto e le prove assuntidall autorità amministrativa che ha disposto il trattenimento iniziale sia tuttele osservazioni eventualmente formulate dal cittadino di un * terzointeressato. Inoltre essa deve poter ricercare laddove lo ritenga necessariotutti gli altri elementi di prova rilevanti ai fini della propria decisione. *pertanto al giudice procedere ad una valutazione delle circostanze di fattoche caratterizzano la situazione del cittadino interessato al fine di stabilire insede di riesame delle condizioni previste all art. 15 p. 1 della direttiva2008/115 se al cittadino medesimo possa essere efficacemente applicata unamisura meno coercitiva e nel caso in cui ciò non risulti possibile al fine distabilire se persista un rischio di fuga dello stesso. * giudice può prenderein considerazione a tal fine anche la mancanza di documenti d identità Corte * 5.6.2014 C 146/14 * * * * .2.2.4. L art.14 comma 1 bis del * quindi deve essere interpretatoalla luce della direttiva 115/2008 e della giurisprudenza UE come volto ad* d [OSCURATO:PERSONA] registro generale 5609/2022Numero sezionale 3359/2023Numero di raccolta generale 18409/2023Data pubblicazione 28/06/2023imporre uno scrutinio rigoroso della possibilità di adozione di misurealternative al trattenimento. * in particolare è ammissibile solo sesussiste un rischio di fuga o il cittadino del * terzo evita od ostacola lapreparazione del rimpatrio o dell allontanamento tanto più se come pretesodall art.14 citato lo straniero è in possesso di passaporto valido.2.2.5. [OSCURATO:PERSONA] di * di * si è disinteressato di tale profilo pursollevato dal ricorrente e per queste ragioni il suo provvedimento èillegittimo.2.3. Il decreto impugnato pertanto va cassato senza rinvio essendoormai decorso il termine di legge per provvedere alla convalida.3. Poiché la parte ricorrente è ammessa al patrocinio a spese dello Statoex art. 142 del d.P.R. n. 115/2002 deve ritenersi in conformità a quanto giàsancito ex aliis da * n. 7749 del 2023 e * n. 13113 del 2023 chein un giudizio in cui è parte soccombente un Amministrazione statale non viè luogo alla regolazione delle spese per il principio secondo il quale qualorala parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato sia vittoriosa in unacontroversia civile promossa contro un Amministrazione statale il compensoe le spese spettanti al difensore vanno liquidati ai sensi dell art. 82 d.P.R. n.115 del 2002 ovvero con istanza rivolta al giudice del procedimento e piùprecisamente ai sensi dell art. 83 comma 2 dello stesso d.P.R. nel caso digiudizio di cassazione al giudice che ha pronunciato la sentenza passata ingiudicato ovvero in ipotesi di cassazione senza rinvio al giudice che hapronunciato la sentenza impugnata cfr. * n. 11028 del 2009 e * n.23007 del 2010 rese in fattispecie di cassazione con decisione nel meritol art. 133 del medesimo d.P.R. a norma del quale la condanna alle spesedella parte soccombente non ammessa al patrocinio va disposta in favoredello Stato non può infatti riferirsi all ipotesi di soccombenza diun Amministrazione statale cfr. * n. 18583 del 2012 * n. 22882 del2018 * n. 30876 del 2018 * n. 19299 del 2021 nonché * SUn. 24413 del 2021 . Pertanto le spese processuali relative al giudizio sia dimerito che di legittimità dovranno essere liquidate dal Giudice di pace di** d [OSCURATO:PERSONA] registro generale 5609/2022Numero sezionale 3359/2023Numero di raccolta generale 18409/2023Data pubblicazione 28/06/20233.1. Va disposta infine per l ipotesi di diffusione del presenteprovvedimento l omissione delle generalità e degli altri dati identificativi anorma dell art. 52 del d.lgs. n. 196/2003. *La Corte accoglie il ricorso e cassa senza rinvio il decreto impugnato.Dispone per l ipotesi di diffusione del presente provvedimentol omissione delle generalità e degli altri dati identificativi a norma dell art. 52del d.lgs. n. 196/2003.Così deciso in Roma nella camera di consiglio della Prima sezione civiledella Corte Suprema di cassazione il 23 giugno 2023.Il Presidente* * Bisogni* **La Corte accoglie il ricorso e cassa senza rinvio il decreto impugnato.Dispone per l ipotesi di diffusione del presente provvedimentol omissione delle generalità e degli altri dati identificativi a norma dell art. 52del d.lgs. n. 196/2003.Così deciso in Roma nella camera di consiglio della Prima sezione civiledella Corte Suprema di cassazione il 23 giugno 2023.Il Presidente* * Bisogni* *