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CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 2 febbraio 2022

Cassazione n. 09447/2022

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o la seguente ORDINANZA sul ricorso 22497-2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ed elettivamente domiciliata in ROMA, VIA T. ASCARELLI, 285, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], Pec: [OSCURATO:EMAIL] - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], in persona del Presidente pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis; Pec: [OSCURATO:EMAIL] - controricorrente - avverso la sentenza n. 1972/2019 della CORTE D'APPELLO di L'AQUILA, depositata il [OSCURATO:DATA_NASCITA]; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 02/02/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].

Considerato che: 1.11 Tribunale di Avezzano, con sentenza del 5/11/2018, rigettò la domanda della società [OSCURATO:SOCIETA] volta al risarcimento del danno conseguente all'impatto di un'autovettura di sua proprietà con un esemplare di cervo di grande stazza emerso all'improvviso sulla sede stradale mentre percorreva la strada statale in direzione Carsoli - Tagliacozzo.

Il Tribunale ha ritenuto che la Regione [OSCURATO:PERSONA] convenuta non avesse la legittimazione passiva in materia di fauna selvatica, potendo radicarsi un giudizio di responsabilità ai sensi dell'art. 2043 c.c. solo in presenza di un comportamento colposo dell'ente pubblico deputato alla tutela della fauna selvatica.

2. La Corte d'Appello de L'Aquila, adita dalla società soccombente, con sentenza del 27/11/2019, ha rigettato l'appello ritenendo che, potendo la convenuta essere considerata responsabile solo all'esito di prova di una sua condotta contraria a quanto previsto dall'art. 2043 c.c., l'onere della prova incombente sulla danneggiata non era stato assolto, mancando la prova di una condotta quantomeno omissiva della Regione, consistente nella omessa apposizione di cartelli di segnalazione o nella omessa recinzione del tratto stradale, dovendosi imputare tali obblighi non alla Regione ma alla Provincia, tenuta ad apprestare la segnaletica e a curare la manutenzione della strada.

Conclusivamente, rigettato l'appello, ha condannato l'appellante alle spese del grado.3.

Avverso la sentenza la società [OSCURATO:SOCIETA]. ha proposto ricorso per cassazione sulla base di due motivi.

Ha resistito la Regione [OSCURATO:PERSONA] con controricorso.

4. Il ricorso è stato avviato alla trattazione in camera di consiglio, sussistendo le condizioni di cui agli artt. 375, 376 e 380-bis cod. proc. civ.

La proposta del relatore, ai sensi dell'art. 380bis c.p.c., é stata ritualmente comunicata, unitamente al decreto di fissazione dell'adunanza. [OSCURATO:PERSONA] ha depositato memoria chiedendo la rimessione della causa alle Sezioni Unite.

Ritenuto che: 1.Con il primo motivo di ricorso - violazione e falsa applicazione degli artt. 2043 c.c. 2052 c.c. e 2697 c.c. in relazione all'art. 360, co. 1 n. 3 c.p.c. - la ricorrente lamenta che la sentenza impugnata, nel ribadire la responsabilità per colpa ai sensi dell'art. 2043 c.c., .si sia posta in contrasto con un orientamento che si va consolidando nella giurisprudenza di legittimità, inaugurato con la sentenza n. 7969 del 20/4/2020 , con la quale la Corte, per rispondere ad una esigenza di effettività della tutela riservata al danneggiato, e favorire il regime dell'onere probatorio posto a suo carico, ha ritenuto di applicare l'art.2052 c.c. al regime della fauna selvatica, facendo gravare sull'ente convenuto l'onere della prova di non aver potuto impedire il fatto.

Ad opinare diversamente si graverebbe il danneggiato non solo della prova del fatto e del nesso causale ma anche della colpa dell'ente, ponendo a carico del danneggiato una probatio diabolica, proprio come avvenuto nella fattispecie dedotta in giudizio.

2. Con il secondo motivo di ricorso - violazione e falsa applicazione dell'art. 100 c.p.c. dell'art. 2052 c.c. dell'art. 4 bis L. Regione [OSCURATO:PERSONA] n. 10/2003 in relazione al motivo di cui al primo co. n. 3 dell'art. 360 c.p.c. - si sollevano ulteriori vizi della impugnata sentenza con riguardo al capo che ha ritenuto di prescindere, nella soluzione del caso, dalla individuazione del soggetto legittimato passivo, ritenendo che la domanda dovesse essere rigettata per il mancato assolvimento, da parte dell'attrice, dell'onere della prova del fatto, del nesso causale e della colpa.

Qualora il giudice si fosse, invece, posto la questione della individuazione del soggetto dotato di legittimazione passiva avrebbe certamente concluso nel senso della individuazione di esso nella Regione [OSCURATO:PERSONA]. 1 -2 [OSCURATO:PERSONA] ritiene che il ricorso vada accolto e che occorra dare continuitàeu_gu,raLindirizzo giurisprudenziale che, a tutela i A.AA dell'effettivitafdel danneggiato, ha applicato il più favorevole regime probatorio dell'art. 2052 c.c. ponendo a carico dell'ente che abbia la proprietà dell'animale - nel caso di specie la fauna selvatica rientrava ai sensi della

I. n. 157 del 1992 nel patrimonio indisponibile dello Stato - la prova del caso fortuito, dunque di aver posto in essere tutte le condotte idonee ad evitare il danno e che il comportamento dell'animale selvatico non aveva alcuna caratteristica di prevedibilità tale da poter essere scongiurato.

E' noto che, superandosi il precedente orientamento che poneva la relazione tra ente ed animale sul rapporto di custodia, e che consentiva una proliferazione di soggetti tutti potenzialmente idonei a rispondere dei danni (Regione, Provincia, [OSCURATO:PERSONA]), con evidente effetto di disorientamento per i soggetti danneggiati, la giurisprudenza di questa Corte ha inteso eliminare la posizione di ingiustificato privilegio della P.A. consentendo al danneggiato, una volta provato il fatto ed il nesso causale, di potersi avvalere del regime probatorio più favorevole delineato dall'art. 2052 c.c.

Dunque, in applicazione del recente ma ormai consolidato indirizzo giurisprudenziale cui il Collegio intende dare continuità "I danni cagionati dalla fauna selvatica sono risarcibili dalla P.A. a norma dell'art. 2052 c.c., giacché, da un lato, il criterio di imputazione della responsabilità previsto da tale disposizione si fonda non sul dovere di custodia, ma sulla proprietà o, comunque, sull'utilizzazione dell'animale e, dall'altro, le specie selvatiche protette ai sensi della

I. n. 157 del 1992 rientrano nel patrimonio indisponibile dello Stato e sono affidate alla cura e alla gestione di soggetti pubblici in funzione della tutela generale dell'ambiente e dell'ecosistema" (Cass., 3, n. 7969 del 20/4/2020; Cass, 3, n. 12113 del 22/6/2020).

Per questi motivi il ricorso va accolto, la sentenza cassata in relazione e la causa rinviata alla Corte d'Appello de L'Aquila, in diversa composizione, per nuovo esame ed anche per la liquidazione delle spese del giudizio di cassazione.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa in relazione l'impugnata sentenza e rinvia la causa alla Corte d'Appello de L'Aquila, in diversa composizione, per nuovo esame ed anche per la liquidazione delle spese del giudizio di cassazione.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Sesta- Terza Sezione Civile del 2 febbraio 2022 [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente ORDINANZA sul ricorso 22497-2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ed elettivamente domiciliata in ROMA, VIA T. ASCARELLI, 285, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], Pec: [OSCURATO:EMAIL] - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], in persona del Presidente pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis; Pec: [OSCURATO:EMAIL] - controricorrente - avverso la sentenza n. 1972/2019 della CORTE D'APPELLO di L'AQUILA, depositata il [OSCURATO:DATA_NASCITA]; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 02/02/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. Considerato che: 1.11 Tribunale di Avezzano, con sentenza del 5/11/2018, rigettò la domanda della società [OSCURATO:SOCIETA] volta al risarcimento del danno conseguente all'impatto di un'autovettura di sua proprietà con un esemplare di cervo di grande stazza emerso all'improvviso sulla sede stradale mentre percorreva la strada statale in direzione Carsoli - Tagliacozzo. Il Tribunale ha ritenuto che la Regione [OSCURATO:PERSONA] convenuta non avesse la legittimazione passiva in materia di fauna selvatica, potendo radicarsi un giudizio di responsabilità ai sensi dell'art. 2043 c.c. solo in presenza di un comportamento colposo dell'ente pubblico deputato alla tutela della fauna selvatica. 2. La Corte d'Appello de L'Aquila, adita dalla società soccombente, con sentenza del 27/11/2019, ha rigettato l'appello ritenendo che, potendo la convenuta essere considerata responsabile solo all'esito di prova di una sua condotta contraria a quanto previsto dall'art. 2043 c.c., l'onere della prova incombente sulla danneggiata non era stato assolto, mancando la prova di una condotta quantomeno omissiva della Regione, consistente nella omessa apposizione di cartelli di segnalazione o nella omessa recinzione del tratto stradale, dovendosi imputare tali obblighi non alla Regione ma alla Provincia, tenuta ad apprestare la segnaletica e a curare la manutenzione della strada. Conclusivamente, rigettato l'appello, ha condannato l'appellante alle spese del grado.3. Avverso la sentenza la società [OSCURATO:SOCIETA]. ha proposto ricorso per cassazione sulla base di due motivi. Ha resistito la Regione [OSCURATO:PERSONA] con controricorso. 4. Il ricorso è stato avviato alla trattazione in camera di consiglio, sussistendo le condizioni di cui agli artt. 375, 376 e 380-bis cod. proc. civ. La proposta del relatore, ai sensi dell'art. 380bis c.p.c., é stata ritualmente comunicata, unitamente al decreto di fissazione dell'adunanza. [OSCURATO:PERSONA] ha depositato memoria chiedendo la rimessione della causa alle Sezioni Unite. Ritenuto che: 1.Con il primo motivo di ricorso - violazione e falsa applicazione degli artt. 2043 c.c. 2052 c.c. e 2697 c.c. in relazione all'art. 360, co. 1 n. 3 c.p.c. - la ricorrente lamenta che la sentenza impugnata, nel ribadire la responsabilità per colpa ai sensi dell'art. 2043 c.c., .si sia posta in contrasto con un orientamento che si va consolidando nella giurisprudenza di legittimità, inaugurato con la sentenza n. 7969 del 20/4/2020 , con la quale la Corte, per rispondere ad una esigenza di effettività della tutela riservata al danneggiato, e favorire il regime dell'onere probatorio posto a suo carico, ha ritenuto di applicare l'art.2052 c.c. al regime della fauna selvatica, facendo gravare sull'ente convenuto l'onere della prova di non aver potuto impedire il fatto. Ad opinare diversamente si graverebbe il danneggiato non solo della prova del fatto e del nesso causale ma anche della colpa dell'ente, ponendo a carico del danneggiato una probatio diabolica, proprio come avvenuto nella fattispecie dedotta in giudizio. 2. Con il secondo motivo di ricorso - violazione e falsa applicazione dell'art. 100 c.p.c. dell'art. 2052 c.c. dell'art. 4 bis L. Regione [OSCURATO:PERSONA] n. 10/2003 in relazione al motivo di cui al primo co. n. 3 dell'art. 360 c.p.c. - si sollevano ulteriori vizi della impugnata sentenza con riguardo al capo che ha ritenuto di prescindere, nella soluzione del caso, dalla individuazione del soggetto legittimato passivo, ritenendo che la domanda dovesse essere rigettata per il mancato assolvimento, da parte dell'attrice, dell'onere della prova del fatto, del nesso causale e della colpa. Qualora il giudice si fosse, invece, posto la questione della individuazione del soggetto dotato di legittimazione passiva avrebbe certamente concluso nel senso della individuazione di esso nella Regione [OSCURATO:PERSONA]. 1 -2 [OSCURATO:PERSONA] ritiene che il ricorso vada accolto e che occorra dare continuitàeu_gu,raLindirizzo giurisprudenziale che, a tutela i A.AA dell'effettivitafdel danneggiato, ha applicato il più favorevole regime probatorio dell'art. 2052 c.c. ponendo a carico dell'ente che abbia la proprietà dell'animale - nel caso di specie la fauna selvatica rientrava ai sensi della I. n. 157 del 1992 nel patrimonio indisponibile dello Stato - la prova del caso fortuito, dunque di aver posto in essere tutte le condotte idonee ad evitare il danno e che il comportamento dell'animale selvatico non aveva alcuna caratteristica di prevedibilità tale da poter essere scongiurato. E' noto che, superandosi il precedente orientamento che poneva la relazione tra ente ed animale sul rapporto di custodia, e che consentiva una proliferazione di soggetti tutti potenzialmente idonei a rispondere dei danni (Regione, Provincia, [OSCURATO:PERSONA]), con evidente effetto di disorientamento per i soggetti danneggiati, la giurisprudenza di questa Corte ha inteso eliminare la posizione di ingiustificato privilegio della P.A. consentendo al danneggiato, una volta provato il fatto ed il nesso causale, di potersi avvalere del regime probatorio più favorevole delineato dall'art. 2052 c.c. Dunque, in applicazione del recente ma ormai consolidato indirizzo giurisprudenziale cui il Collegio intende dare continuità "I danni cagionati dalla fauna selvatica sono risarcibili dalla P.A. a norma dell'art. 2052 c.c., giacché, da un lato, il criterio di imputazione della responsabilità previsto da tale disposizione si fonda non sul dovere di custodia, ma sulla proprietà o, comunque, sull'utilizzazione dell'animale e, dall'altro, le specie selvatiche protette ai sensi della I. n. 157 del 1992 rientrano nel patrimonio indisponibile dello Stato e sono affidate alla cura e alla gestione di soggetti pubblici in funzione della tutela generale dell'ambiente e dell'ecosistema" (Cass., 3, n. 7969 del 20/4/2020; Cass, 3, n. 12113 del 22/6/2020). Per questi motivi il ricorso va accolto, la sentenza cassata in relazione e la causa rinviata alla Corte d'Appello de L'Aquila, in diversa composizione, per nuovo esame ed anche per la liquidazione delle spese del giudizio di cassazione. P.Q.M. La Corte accoglie il ricorso, cassa in relazione l'impugnata sentenza e rinvia la causa alla Corte d'Appello de L'Aquila, in diversa composizione, per nuovo esame ed anche per la liquidazione delle spese del giudizio di cassazione. Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Sesta- Terza Sezione Civile del 2 febbraio 2022 [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 09447/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris