Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 3 settembre 2026

Cassazione n. 33112/2026

Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

'APPELLO di NAPOLIudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] DIRITTOche è stato proposto ricorso per cassazione dal difensore di fiduciadi Pietro SAVIO, detenuto agli arresti domiciliari, avverso la sentenza n.265 pronunciata dalla Corte d’appello di Napoli il 12 gennaio 2026;che il ricorso è stato ritualmente rinunciato in data 20 maggio 2026,con dichiarazione depositata alla Corte d’appello di Napoli il 21 maggio2026, quando erano ancora pendenti i termini per impugnare e prima che ilfascicolo d’appello fosse trasmesso alla Corte di cassazione;che l’intervenuta rinuncia al ricorso, ritualmente presentata,determina una causa di inammissibilità dell’impugnazione ex art. 591,comma 1, lett. d), cod. proc. pen., che può essere trattata de plano aisensi dell’art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., come peraltroespressamente richiesto dal difensore con istanza di separazione del 17luglio 2026, finalizzata all’ottenimento dell’irrevocabilità della sentenza econseguente tempestiva formazione del titolo esecutivo;che alla declaratoria di inammissibilità consegue, per la parteprivata ricorrente, la condanna al pagamento delle spese processuali e lacorresponsione di una somma di denaro in favore della Cassa delleammende, somma che si ritiene equo determinare nella misura contenutadi euro 500,00: infatti, l'art. 616 cod. proc. pen. non distingue tra le variecause di inammissibilità, con la conseguenza che la condanna alpagamento della sanzione pecuniaria in esso prevista deve essere inflittanon solo nel caso di inammissibilità dichiarata ex art. 606, comma 3, cod.proc. pen., ma anche nelle ipotesi di inammissibilità pronunciata ex art.591 cod. proc. pen., tra cui è ricompreso il caso della rinunciaall'impugnazione (Sez. 3, n. 20357 dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA], dep. 2025, Gagliardi,non mass.; conf.

Sez. 6, n. 26255 del 17/6/2015, Rv. 263921-01).

P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro 500,00 in favore della Cassa delleammende.Così è deciso, 03/09/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteALDO [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
'APPELLO di NAPOLIudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] DIRITTOche è stato proposto ricorso per cassazione dal difensore di fiduciadi Pietro SAVIO, detenuto agli arresti domiciliari, avverso la sentenza n.265 pronunciata dalla Corte d’appello di Napoli il 12 gennaio 2026;che il ricorso è stato ritualmente rinunciato in data 20 maggio 2026,con dichiarazione depositata alla Corte d’appello di Napoli il 21 maggio2026, quando erano ancora pendenti i termini per impugnare e prima che ilfascicolo d’appello fosse trasmesso alla Corte di cassazione;che l’intervenuta rinuncia al ricorso, ritualmente presentata,determina una causa di inammissibilità dell’impugnazione ex art. 591,comma 1, lett. d), cod. proc. pen., che può essere trattata de plano aisensi dell’art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., come peraltroespressamente richiesto dal difensore con istanza di separazione del 17luglio 2026, finalizzata all’ottenimento dell’irrevocabilità della sentenza econseguente tempestiva formazione del titolo esecutivo;che alla declaratoria di inammissibilità consegue, per la parteprivata ricorrente, la condanna al pagamento delle spese processuali e lacorresponsione di una somma di denaro in favore della Cassa delleammende, somma che si ritiene equo determinare nella misura contenutadi euro 500,00: infatti, l'art. 616 cod. proc. pen. non distingue tra le variecause di inammissibilità, con la conseguenza che la condanna alpagamento della sanzione pecuniaria in esso prevista deve essere inflittanon solo nel caso di inammissibilità dichiarata ex art. 606, comma 3, cod.proc. pen., ma anche nelle ipotesi di inammissibilità pronunciata ex art.591 cod. proc. pen., tra cui è ricompreso il caso della rinunciaall'impugnazione (Sez. 3, n. 20357 dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA], dep. 2025, Gagliardi,non mass.; conf. Sez. 6, n. 26255 del 17/6/2015, Rv. 263921-01). P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro 500,00 in favore della Cassa delleammende.Così è deciso, 03/09/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteALDO [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 33112/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris