CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 14104/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
[OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 01/07/2025 della CORTE APPELLO di NAPOLI udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];R.G. n. 30583/2025 [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO Visti gli atti, la sentenza impugnata (condanna per il delitto di cui all'art. 385 c.p.), emessa ai sensi dell'art. 599 bis c.p.; Letto il motivo di ricorso, relativo alla entità della pena; Ritenuto il motivo inammissibile perché non consentito dalla legge; Ritenuto, pertanto, che l'imputato deve essere condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P. Q P.Q.Mtikm A052026