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CassazionesentenzaSezione L

Cassazione n. 28299/2022

Testo disponibile della fonte

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termini l’instaurazione del giudizio di merito, in quanto tali effetti non potevano derivare in relazione ad azioni, come quella di specie, di natura costitutiva, rispetto alle quali soltanto la sentenza definitiva di merito poteva avere effetti di giudicato.

Ciò posto, la Corte d’Appello riteneva che gli elementi documentali acquisiti attestassero che effettivamente la Ferri era stata esclusa dalla procedura abilitativa, per mancanza dei necessari requisiti di servizio.

2. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione con tre motivi, poi illustrati da memoria e cui il Ministero ha opposto difese con controricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il primo motivo di ricorso la violazione degli artt. 24, co. 2 e 111, co, 2, Cost., dell’art. 6, co. 1, C.E.D.U., nonché dell’art. 101 c.p.c., in ragione dell’erronea declaratoria di contumacia della Ferri, parte appellata nel giudizio a quo, con effetto di nullità della sentenza o del procedimento ai sensi dell’art. 360 n. 4 c.p.c.

2. Il motivo è fondato e va accolto.

3. È pacifico che la Corte di merito abbia ritenuto che la Ferri fosse rimasta contumace in secondo grado, affermandolo espressamente in chiusura della motivazione e mancando ogni menzione della costituzione in giudizio dell’allora appellata, sia nell’intestazione della sentenza, sia nello storico di lite.

È altresì pacifico – e ne dà atto anche il Ministero – che la Ferri si fosse invece costituita in sede di gravame, svolgendo difese.

4. È dunque certo il determinarsi di un’invalidità processuale, tale da comportare la nullità della sentenza impugnata, in quanto resa all’esito di processo di appello inidoneo rispetto agli scopi suoi propri di assicurazione che la statuizione giudiziale segua al contradditorio delle parti, con pregiudizio, altrimenti, al diritto di difesa.

D’altra parte, come ritenuto recentemente rispetto al caso della pronuncia della sentenza, nel rito civile ordinario, prima dello scadere del termine per le difese conclusionali e le repliche (Cass., S.U., 25 novembre 2021, n. 36596), una tale tipologia di vizi non necessità di ulteriori allegazioni per ritenere il motivo fondato.

Ciò in quanto la nullità afferisce in tali casi a diritti processuali essenziali ed indispensabili a qualificare il processo come “giusto” (art. 111, co. 1 e 2 Cost.) e del resto non si potrebbe mai verificare se la decisione sarebbe stata realmente diversa ove le difese fossero state presenti a quel giudice, in quanto il nesso funzionale tra esse e la decisione assunta è in concreto irripetibile.

Tutto ciò, oltre ad evidenti ragioni di trasparenza ed accettabilità della decisione, tali da imporre di assicurare la collaborazione delle parti e delle rispettive difese nella formazione del convincimento giudiziale, porta dunque a riconoscere tout court la fondatezza del motivo.

5. Questione diversa è quella che attiene ai rimedi avverso tale vizio, che sollecita, come da difese svolte dal Ministero, la considerazione delle previsioni di cui all’art. 384, co. 2 e co. 4, c.p.c.

È ius receptum che, a condizione dell’assenza di questioni di fatto da dirimere, anche al verificarsi di errori di rito possa seguire sia la cassazione con decisione nel merito (Cass. 3 aprile 2014, n. 7826; Cass. 28 marzo 2006, n. 7073), sia la conferma con diversa motivazione, essendosi a quest’ultimo proposito ritenuto che la rettifica o integrazione della motivazione possa aversi in presenza di omessa pronuncia su un motivo di appello (Cass., S.U., 2 febbraio 2017, n. 2731) o di motivazione inesistente (Cass. 1 marzo 2019, n. 6145) su alcuni profili.

In tali casi il motivo di rito è fondato, ma evidentemente, per ragioni di economia processuale, il superamento di esso non avviene rimettendo la decisione al giudice del rinvio, ma, nella presenza delle speciali condizioni di cui alla norma, attraverso una decisione direttamente ad opera della Corte di Cassazione.

Decisione che può consistere anche formalmente nella ridefinizione nel merito della causa, ma che anche quando si chiuda per legge, nel caso di cui al comma 4, con la conferma della sentenza di appello, ha la sostanza di un nuovo giudizio in diritto, consequenziale appunto a quel vizio e semplicemente sostitutivo di quanto avrebbe dovuto avvenire in sede di rinvio.

Ciò posto, si deve tuttavia considerare come il caso di invalidità della sentenza conseguente alla radicale violazione del diritto di difesa in appello caduca in modo integrale il provvedimento impugnato.

La conseguenza è che di esso non può sopravvivere alcunché, anche sotto il profilo dell’accertamento dei fatti che fondano la conseguente valutazione di diritto.

Quindi, mentre a fronte di un diverso e magari parziale errore di rito, può essere che gli accertamenti in fatto della sentenza impugnata resistano al ricorso per cassazione e possano sorreggere il consequenziale giudizio di diritto, qualora il vizio afferisca alla difesa ed al contraddittorio, come è nell’ipotesi definita dal citato precedente delle S.U. o nel caso di specie, una salvaguardia di tali accertamenti non è possibile, essendo evidente come la considerazione delle difese, intese in senso lato, di una delle parti, sia inevitabilmente e di per sé suscettibile di comportare un diverso assetto nella verifica dei fatti nell’ambito del giudizio di merito.

Pertanto, in tali casi,una decisione ai sensi dell’art. 384, co. 2 o co. 4, c.p.c. potrebbe aversi solo al ricorrere dell’eccezionale evenienza in cui sia pacifica l’insussistenza di qualsivoglia divergenza in punto di fatto tra le parti in causa e tutto si risolva nella formulazione di un puro giudizio di diritto; ipotesi nella quale evidentemente non avrebbe senso rimettere al giudice del rinvio una valutazione giuridica quando il processo è in corso proprio presso il giudice della nomofilachia.

Tali rigorosi presupposti non ricorrono però nel caso di specie, in quanto dagli atti del giudizio di legittimità si evidenziano profili da definire, quanto meno in relazione all’esistenza o meno dell’originaria abilitazione, rispetto ai quali va svolto il giudizio in sede di rinvio, in una con le collegate o consequenziali questioni riguardanti il giudizio cautelare svolto fra le parti ed ogni altro profilo (v. ad es. la tutela dell’affidamento) di cui alle ulteriori difese della parte ricorrente mai esaminate in grado di appello.

6. La sentenza impugnata va dunque cassata in relazione al motivo accolto, con rinvio - anche per le spese del presente giudizio di legittimità - alla Corte d’Appello di Roma, in diversa composizione, affinché decida la causa tenuto conto di tutte le difese svolte da entrambe le parti.

L’accoglimento del motivo pregiudiziale di rito comporta l’assorbimento delle restanti censure, riguardanti il merito del contendere.

7. Può altresì fissarsi il seguente principio: «l’avere il giudice erroneamente ritenuto contumace una delle parti ne viola il diritto di difesa e vizia integralmente la sentenza, con conseguente impossibilità di utilizzare in sede di legittimità gli accertamenti in fatto e in diritto in essa contenuti».

P.Q.M.

La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, assorbiti gli altri, cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia alla Corte d’Appello di Roma, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legitt

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
termini l’instaurazione del giudizio di merito, in quanto tali effetti non potevano derivare in relazione ad azioni, come quella di specie, di natura costitutiva, rispetto alle quali soltanto la sentenza definitiva di merito poteva avere effetti di giudicato. Ciò posto, la Corte d’Appello riteneva che gli elementi documentali acquisiti attestassero che effettivamente la Ferri era stata esclusa dalla procedura abilitativa, per mancanza dei necessari requisiti di servizio. 2. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione con tre motivi, poi illustrati da memoria e cui il Ministero ha opposto difese con controricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il primo motivo di ricorso la violazione degli artt. 24, co. 2 e 111, co, 2, Cost., dell’art. 6, co. 1, C.E.D.U., nonché dell’art. 101 c.p.c., in ragione dell’erronea declaratoria di contumacia della Ferri, parte appellata nel giudizio a quo, con effetto di nullità della sentenza o del procedimento ai sensi dell’art. 360 n. 4 c.p.c. 2. Il motivo è fondato e va accolto. 3. È pacifico che la Corte di merito abbia ritenuto che la Ferri fosse rimasta contumace in secondo grado, affermandolo espressamente in chiusura della motivazione e mancando ogni menzione della costituzione in giudizio dell’allora appellata, sia nell’intestazione della sentenza, sia nello storico di lite. È altresì pacifico – e ne dà atto anche il Ministero – che la Ferri si fosse invece costituita in sede di gravame, svolgendo difese. 4. È dunque certo il determinarsi di un’invalidità processuale, tale da comportare la nullità della sentenza impugnata, in quanto resa all’esito di processo di appello inidoneo rispetto agli scopi suoi propri di assicurazione che la statuizione giudiziale segua al contradditorio delle parti, con pregiudizio, altrimenti, al diritto di difesa. D’altra parte, come ritenuto recentemente rispetto al caso della pronuncia della sentenza, nel rito civile ordinario, prima dello scadere del termine per le difese conclusionali e le repliche (Cass., S.U., 25 novembre 2021, n. 36596), una tale tipologia di vizi non necessità di ulteriori allegazioni per ritenere il motivo fondato. Ciò in quanto la nullità afferisce in tali casi a diritti processuali essenziali ed indispensabili a qualificare il processo come “giusto” (art. 111, co. 1 e 2 Cost.) e del resto non si potrebbe mai verificare se la decisione sarebbe stata realmente diversa ove le difese fossero state presenti a quel giudice, in quanto il nesso funzionale tra esse e la decisione assunta è in concreto irripetibile. Tutto ciò, oltre ad evidenti ragioni di trasparenza ed accettabilità della decisione, tali da imporre di assicurare la collaborazione delle parti e delle rispettive difese nella formazione del convincimento giudiziale, porta dunque a riconoscere tout court la fondatezza del motivo. 5. Questione diversa è quella che attiene ai rimedi avverso tale vizio, che sollecita, come da difese svolte dal Ministero, la considerazione delle previsioni di cui all’art. 384, co. 2 e co. 4, c.p.c. È ius receptum che, a condizione dell’assenza di questioni di fatto da dirimere, anche al verificarsi di errori di rito possa seguire sia la cassazione con decisione nel merito (Cass. 3 aprile 2014, n. 7826; Cass. 28 marzo 2006, n. 7073), sia la conferma con diversa motivazione, essendosi a quest’ultimo proposito ritenuto che la rettifica o integrazione della motivazione possa aversi in presenza di omessa pronuncia su un motivo di appello (Cass., S.U., 2 febbraio 2017, n. 2731) o di motivazione inesistente (Cass. 1 marzo 2019, n. 6145) su alcuni profili. In tali casi il motivo di rito è fondato, ma evidentemente, per ragioni di economia processuale, il superamento di esso non avviene rimettendo la decisione al giudice del rinvio, ma, nella presenza delle speciali condizioni di cui alla norma, attraverso una decisione direttamente ad opera della Corte di Cassazione. Decisione che può consistere anche formalmente nella ridefinizione nel merito della causa, ma che anche quando si chiuda per legge, nel caso di cui al comma 4, con la conferma della sentenza di appello, ha la sostanza di un nuovo giudizio in diritto, consequenziale appunto a quel vizio e semplicemente sostitutivo di quanto avrebbe dovuto avvenire in sede di rinvio. Ciò posto, si deve tuttavia considerare come il caso di invalidità della sentenza conseguente alla radicale violazione del diritto di difesa in appello caduca in modo integrale il provvedimento impugnato. La conseguenza è che di esso non può sopravvivere alcunché, anche sotto il profilo dell’accertamento dei fatti che fondano la conseguente valutazione di diritto. Quindi, mentre a fronte di un diverso e magari parziale errore di rito, può essere che gli accertamenti in fatto della sentenza impugnata resistano al ricorso per cassazione e possano sorreggere il consequenziale giudizio di diritto, qualora il vizio afferisca alla difesa ed al contraddittorio, come è nell’ipotesi definita dal citato precedente delle S.U. o nel caso di specie, una salvaguardia di tali accertamenti non è possibile, essendo evidente come la considerazione delle difese, intese in senso lato, di una delle parti, sia inevitabilmente e di per sé suscettibile di comportare un diverso assetto nella verifica dei fatti nell’ambito del giudizio di merito. Pertanto, in tali casi,una decisione ai sensi dell’art. 384, co. 2 o co. 4, c.p.c. potrebbe aversi solo al ricorrere dell’eccezionale evenienza in cui sia pacifica l’insussistenza di qualsivoglia divergenza in punto di fatto tra le parti in causa e tutto si risolva nella formulazione di un puro giudizio di diritto; ipotesi nella quale evidentemente non avrebbe senso rimettere al giudice del rinvio una valutazione giuridica quando il processo è in corso proprio presso il giudice della nomofilachia. Tali rigorosi presupposti non ricorrono però nel caso di specie, in quanto dagli atti del giudizio di legittimità si evidenziano profili da definire, quanto meno in relazione all’esistenza o meno dell’originaria abilitazione, rispetto ai quali va svolto il giudizio in sede di rinvio, in una con le collegate o consequenziali questioni riguardanti il giudizio cautelare svolto fra le parti ed ogni altro profilo (v. ad es. la tutela dell’affidamento) di cui alle ulteriori difese della parte ricorrente mai esaminate in grado di appello. 6. La sentenza impugnata va dunque cassata in relazione al motivo accolto, con rinvio - anche per le spese del presente giudizio di legittimità - alla Corte d’Appello di Roma, in diversa composizione, affinché decida la causa tenuto conto di tutte le difese svolte da entrambe le parti. L’accoglimento del motivo pregiudiziale di rito comporta l’assorbimento delle restanti censure, riguardanti il merito del contendere. 7. Può altresì fissarsi il seguente principio: «l’avere il giudice erroneamente ritenuto contumace una delle parti ne viola il diritto di difesa e vizia integralmente la sentenza, con conseguente impossibilità di utilizzare in sede di legittimità gli accertamenti in fatto e in diritto in essa contenuti». P.Q.M. La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, assorbiti gli altri, cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia alla Corte d’Appello di Roma, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legitt
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