CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 29 giugno 1960
Cassazione n. 28232/2026
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
RTINA il 29/06/1960GARZO [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 06/08/1981GARZO [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 01/06/1984GARZO [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 18/12/1987avverso l'ordinanza del 03/02/2026 della CORTE d’APPELLO di REGGIOCALABRIA;visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che hachiesto dichiararsi inammissibili i ricorsiRITENUTO IN FATTO1. Con l’ordinanza indicata in epigrafe, la Corte di appello di ReggioCalabria ha rigettato l’opposizione proposta, ex art. 667 comma 4 cod. proc.pen., da [OSCURATO:PERSONA] (soggetto condannato per il delitto di cui all’art. 416-bis cod. pen., per esser stato organico all’associazione mafiosa denominata“ndrina Gioffré”), nonché dalla coniuge, [OSCURATO:PERSONA] e dai figli delsuddetto, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], avverso il provvedimentodella medesima Corte territoriale che - in data 18/01/2022 - aveva disposto inexecutivis il sequestro preventivo e la confisca per equivalente, ai sensi dell’art.240-bis cod. pen., con riferimento a beni dei quali [OSCURATO:PERSONA] avesseavuto la disponibilità, anche per interposta persona, fino alla concorrenza delvalore di euro 170.000,00.2. Ricorrono per cassazione i succitati opponenti, con atto unico a firmadell’avv. [OSCURATO:PERSONA], deducendo sette motivi, che vengono di seguitoenunciati entro i limiti strettamente necessari per la motivazione, ai sensidell’art. 173 disp. att. con proc. pen.2.1. Con il primo motivo, vengono dedotti vizi ex art. 606 comma 1 lett.b) ed e) cod. proc. pen., per difetto di motivazione ex art. 125 comma 3 cod.proc. pen. dell’ordinanza impugnata, nonché per violazione di legge in relazioneal dettato dell’art. 240-bis cod. pen., in ordine alla nozione di “disponibilità” e inpunto di onere della prova gravante sui terzi interessati. Nel provvedimentoimpugnato è erroneamente interpretata la nozione di disponibilità in capo alcondannato, venendo fatto coincidere, tale concetto, con il semplice legame diparentela; non risultano chiarite, però, le ragioni in base alle quali si sia ritenutodi poter ricondurre al [OSCURATO:PERSONA] i beni e le somme intestati ai terzi interessati oggiricorrenti.2.2. Con il secondo motivo, si deducono violazione di legge e vizio dellamotivazione per illogicità manifesta e travisamento della prova, quanto allavalutazione degli elementi offerti dalla difesa, circa la lecita provenienza dellerisorse.Non si è tenuto conto della derivazione delle risorse riconducibili aMichele [OSCURATO:PERSONA] dall’attività commerciale da questi esercitata, secondo quantodocumentato da fatture, oltre che attestato dalla perizia versata nell’incartoprocessuale. Sul punto, la Corte di appello si è soffermata formalisticamentesulla mera intestazione degli automezzi, tralasciando l’analisi del flussofinanziario generato dall’attività nel suo complesso. Nemmeno è stato preso inconsiderazione l’importo delle borse di studio, rilasciate in favore delle sorelleGarzo.2.3. Con il terzo motivo, si deducono vizi ex art. 606 comma 1 lett. b)ed e) cod. proc. pen., per violazione di legge e difetto di motivazione derivanteda manifesta illogicità e contraddittorietà, riguardo alla posizione dei terziinteressati, nonché per errata valutazione circa la disponibilità dei beni in capo alproposto.Il provvedimento impugnato parte dall’assunto che l’acquisto degliimmobili ubicati in Cislago - avvenuto nel 2008 ad opera delle figlie delcondannato, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] - fosse in realtà una operazione riconducibile a PietroSanto [OSCURATO:PERSONA], avendo agito queste ultime quali mere persone interposte e peravere esse utilizzato una provvista illecita fornita dal padre. I giudici dellaprevenzione, però, erano pervenuti a conclusioni diametralmente opposte,escludendo di poter ricondurre al [OSCURATO:PERSONA] le risorse finanziarie relative ai figli: unavolta riconosciuta l’autonomia patrimoniale dei figli al momento del sequestro,viene implicitamente meno la presunzione di fittizietà dell’intestazionedell’immobile sito in Cislago.2.4. Con il quarto motivo, si deducono vizi ex art. 606 comma 1 lett. b)ed e) cod. proc. pen., per violazione di legge e difetto di motivazione,consistente in omessa e/o apparente valutazione delle censure difensive, nonchétravisamento della prova e lesione del diritto alla prova. Non ci si è confrontaticon gli elementi addotti dalla difesa, in vista della dimostrazione della lecitaprovenienza delle risorse adoperate per l’acquisto dell’immobile (tale provvistaderivava, in larga parte, dalla vendita di autocarri ad opera di [OSCURATO:PERSONA], perun importo complessivo di euro 194.000,00 e, in parte, dalle borse di studiouniversitarie percepite dalle figlie [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], per l’importo di euro 23.000,00).2.5. Con il quinto motivo, si deduce violazione di legge in relazioneall’art. 55 d.lgs. 06 settembre 2011 n. 159 e vizio della motivazione, in ordinealla coesistenza del sequestro penale con il sequestro in sede di prevenzione.Non si sono affrontati i dedotti problemi di coordinamento fra le duetipologie di procedimento, ossia quello di esecuzione e quello di prevenzione enon si è chiarita la ragione in base alla quale la pendenza della misura diprevenzione non ostacolasse o rendesse superfluo il sequestro in sede esecutiva;la Corte, in realtà, si è trincerata dietro a una laconica affermazione circa la nonpertinenza dell’art. 55 d.lgs. n. 159 del 2011.2.6. Con il sesto motivo, si deducono i vizi di violazione di legge conriferimento all’art. 240-bis cod. pen. e di vizio della motivazione, quanto allaritenuta irrilevanza delle censure circa l’utilizzo dei dati ISTAT. La difesa,ricorrendo a una consulenza tecnica, aveva contestato l’utilizzo del datorappresentato dalla spesa media familiare ISTAT, in vista della ricostruzione delleuscite del nucleo familiare; con tali deduzioni, il provvedimento manca didialogare.2.7. Con il settimo motivo, si deduce violazione di legge in relazioneall’art. 25 d.lgs. 159 del 2011 e al principio di irretroattività della legge penalesfavorevole, di cui agli artt. 2 cod. pen., 25 Cost e 7 Cedu.È stata applicata una misura ablativa di natura sanzionatoria introdottacon il d.lgs. 159 del 2011, a un acquisto effettuato dalla moglie del condannatonel 1997, ossia in epoca di gran lunga antecedente rispetto all’entrata in vigoredella norma; l’acquisto, peraltro, è precedente rispetto all’inizio del periodo dipericolosità sociale del soggetto, accertata per i fatti del 2007-2008 eall’applicazione della misura di prevenzione, risalente al 2014.3. Il Procuratore generale ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso.4. La difesa ha presentato memoria di replica, a mezzo della quale -riportandosi agli argomenti spesi in sede di impugnazione - ha ribadito l’erroneaapplicazione dell’art. 240-bis cod. pen., ai beni intestati a coniuge e figli delcondannato, deducendo essere incongrua la adottata presunzione automatica diintestazione fittizia, essendo state travisate, peraltro, le allegazionidifensive.Quanto al rapporto esistente tra confisca ex art. 240bis cod. pen. emisure di prevenzione patrimoniali, la difesa ha denunciato violazione delprincipio rebus sic stantibus.La memoria si è soffermata, inoltre, sui temi della ragionevolezzatemporale e della perimetrazione dell’accertamento patrimoniale, deducendoinfine difetto motivazionale, con riferimento alla posizione dei terzi estranei.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. I ricorsi, che contengono anche censure inammissibili, sono nelcomplesso da rigettare.2. Secondo quanto già sintetizzato in parte narrativa, viene in rilievol’impugnazione proposta avverso la decisione reiettiva dell’opposizione,formulata nei confronti del provvedimento di sequestro preventivo finalizzato allaconfisca per equivalente ex art. 240-bis cod. pen., disposto in sede esecutiva; ilcondannato è [OSCURATO:PERSONA], riconosciuto colpevole del reato di cui all’art. 416-biscod. pen., mentre gli ulteriori ricorrenti sono la moglie e i figli di quest’ultimo. Ilricorso, presentato cumulativamente dal condannato e dai terzi interessati,consta di sette motivi.3. Il primo, il secondo e il quarto motivo scaturiscono da una comunematrice e ben si prestano, dunque, a una agevole trattazione unitaria,contestando essi – sebbene secondo molteplici angoli prospettici - sempre laritenuta disponibilità degli immobili appresi in capo al condannato; trattasi didoglianze infondate.Attenendosi alla tesi propugnata dalla difesa, dunque, il requisito delladisponibilità del bene sarebbe stato impropriamente sovrapposto al datomeramente oggettivo e anagrafico, rappresentato dal legame parentale. Laprovvista adoperata per l’acquisto degli immobili ubicati in Cislago (VA) - inipotesi difensiva - sarebbe infatti giunta dalla vendita di automezzi da parte diMichele [OSCURATO:PERSONA], nonché dalle borse di studio universitarie percepite da [OSCURATO:PERSONA] eDalia [OSCURATO:PERSONA].3.1. A fronte di tali deduzioni (già formulate, in questi esatti termini, insede di opposizione), la Corte di appello ha sottolineato come gli automezzioggetto di vendita, indicati nelle fatture, non fossero di proprietà di MicheleGarzo, così risultando irrimediabilmente reciso il preteso nesso, fra il relativointroito finanziario e l’accantonamento monetario poi adoperato ai finidell’acquisto dei sopra detti immobili.Quanto alle summenzionate borse di studio, rappresenta la Corteterritoriale trattarsi di una mera autocertificazione, sfornita di attendibiledocumentazione a sostegno. In ordine a tale profilo, è utile precisare come la(parziale) provenienza della provvista asseritamente utilizzata, in vista dellacompravendita immobiliare, dalle borse di studio assegnate alle figlie delcondannato, sia comunque restata allo stadio delle asserzioni indimostrate. Ladifesa infatti si duole genericamente, nel ricorso, del mancato esame di nonmeglio specificate allegazioni; non riesce a chiarire, però, da quali elementi siapossibile trarre – con il necessario grado di certezza – non solo l’esistenza di taliborse di studio, ma anche l’importo delle stesse e, soprattutto, il conferimentodella relativa somma nella provvista destinata all’acquisto de quo, cosìdimostrandosi il preteso travisamento nel quale sarebbe incorsa la Corte diappello.3.2. Nell’avversata decisione, dunque, vi è una adeguata risposta allededuzioni difensive e lo stesso ricorso altro non è, se non la pedissequaripetizione delle argomentazioni già spese. Va evidenziato, allora, come venganoproposte censure che si sviluppano sul piano del fatto e che sono tese asovrapporre una nuova interpretazione delle risultanze probatorie - diversa daquella recepita nell’impugnato provvedimento - più che a rilevare un viziorientrante nella rosa di quelli delineati dall'art. 606 cod. proc. pen.Tale operazione, con tutta evidenza, fuoriesce dal perimetro delsindacato rimesso al giudice di legittimità. Secondo la linea interpretativa datempo tracciata da questa Corte regolatrice, infatti, l'epilogo decisorio non puòessere invalidato sulla base di prospettazioni alternative, che sostanzialmente sirisolvano in una "mirata rilettura" degli elementi di fatto posti a fondamento delladecisione, ovvero nell'autonoma assunzione di nuovi e differenti canoniricostruttivi e valutativi dei fatti, da preferirsi a quelli adottati dal giudice delmerito, perché illustrati come maggiormente plausibili, o perché assertivamentedotati di una migliore capacità esplicativa, nel contesto in cui la condottadelittuosa si è in concreto realizzata (Sez. 6, n. 5465del 04/11/2020, dep. 2021,42369 del 16/11/2006, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 235507).D'altronde, nessun vizio logico argomentativo è ravvisabile nellamotivazione sviluppata dalla Corte territoriale, che ha compiutamente spiegatocome l’intestazione ufficiale dei cespiti rivestisse esclusivamente un carattereformale e servisse, al contrario, a schermare la titolarità effettiva degli stessi,riconducibili al condannato.4. Con il terzo motivo, la difesa svolge una doglianza che è radicalmenteinammissibile. Il punto di partenza - da cui muove l’assunto difensivo - ècostituito dall’avvenuto dissequestro dei conti correnti attualmente intestati aifigli del condannato, essendo restato in vigore il vincolo esclusivamentesull’immobile di cui sopra. Sostiene la difesa, quindi, esser riscontrabile unaforma di contraddittorietà fra le due conclusioni (di dissequestro dei conticorrenti e, invece, di mantenimento del provvedimento ablatorio riguardo agliimmobili).La critica, però, risulta decentrata, rispetto al contenuto delprovvedimento impugnato. La decisione, infatti, trae origine dalla attualeimpossibilità di ricondurre le somme giacenti sui conti correnti dei sopra nominatifigli del condannato alla disponibilità del padre; tale collegamento, però, secondola Corte territoriale era sussistente al tempo dell’acquisto immobiliare. Ladedotta contraddittorietà, asseritamente tale da minare la tesi dell’interposizionefittizia, dunque, risulta prospettata in maniera assolutamente vaga e aspecifica.5. Il quinto motivo avversa la ritenuta compatibilità del sequestroadottato in fase esecutiva, con quello assunto durante la pendenza di unprocedimento di prevenzione. Trattasi di una doglianza che si colloca in unaposizione di insanabile contrasto, sia con il preciso dato normativo, sia con iprincipi di diritto ripetutamente fissati da questa Corte.L’art. 30 del d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, infatti, detta unaarticolata regolamentazione dei rapporti tra i due diversi strumenti, tale da nonlasciar residuare perplessità alcuna, circa la piena conciliabilità esistente fra i dueprocedimenti. Tale norma, infatti, precisa quanto segue: “1. Il sequestro e laconfisca di prevenzione possono essere disposti anche in relazione a beni giàsottoposti a sequestro in un procedimento penale. … In caso di revoca delsequestro o della confisca di prevenzione, il giudice del procedimento penaleprovvede alla nomina di un nuovo custode, salvo che ritenga di confermarequello già nominato nel procedimento di prevenzione. … 2. Nel caso previsto dalcomma 1, primo periodo, se la confisca definitiva di prevenzione interviene primadella sentenza irrevocabile di condanna che dispone la confisca dei medesimibeni in sede penale, si procede in ogni caso alla gestione, vendita, assegnazioneo destinazione ai sensi del titolo III. Il giudice, ove successivamente disponga laconfisca in sede penale, dichiara la stessa già eseguita in sede di prevenzione.3. Se la sentenza irrevocabile di condanna che dispone la confisca intervieneprima della confisca definitiva di prevenzione, il tribunale, ove abbia disposto ilsequestro e sia ancora in corso il procedimento di prevenzione, dichiara,con decreto, che la stessa è stata già eseguita in sede penale … 5. Le disposizionidi cui ai commi 1 e 2 si applicano anche nel caso in cui il sequestro disposto nelcorso di un giudizio penale sopravvenga al sequestro o alla confisca diprevenzione”.La tematica, peraltro, è stata anche posta in passato - sotto il profilodella legittimità costituzionale, essendosene invocato lo scrutinio - venendogiudicata la relativa questione manifestamente infondata [si vedaSez. 5, n. 18837 del 01/02/2024, Martinell i , Rv. 286518 – 02: ‹‹E'manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 24,25 e 30 d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, per contrasto con gli artt. 42, 117 Cost.in relazione all'art. 1 Prot. Add. CEDU, nella parte in cui prevedono la possibilitàdi adozione cumulativa della confisca ordinaria e di prevenzione. (In motivazionela Corte ha evidenziato la differenza tra la confisca ordinaria per equivalente, cheè limitata al profitto dello specifico reato commesso, e la confisca di prevenzione,basata sulla sproporzione tra redditi e investimenti e che, pertanto, ha adoggetto anche beni che non sono correlati allo specifico reato oggetto di verificanella fase di constatazione della pericolosità)››]. Il tutto, dunque, rendepalesemente inammissibile la doglianza.6. Con il sesto motivo, lamenta la difesa che non si sarebbe dovutotener conto della consistenza degli indici ISTAT, in termini di determinazionedella spesa media familiare, ai fini della valutazione circa la sussistenza delrequisito della sproporzione.La doglianza presenta una natura marcatamente fattuale e rivalutativa,quanto allo specifico aspetto - ad opera della Corte territoriale. Nelprovvedimento impugnato, infatti, si segnala espressamente come le indaginiposte in essere dalla Guardia di Finanza abbiano consentito l’emersione di unacostante sperequazione, fra le entrate lecite e documentate e le usciteeconomiche riferibili al nucleo familiare (ossia, una sproporzione che è restatasempre praticamente intonsa nella proporzione e che, inoltre, si è mostrataindipendente dal mutare del costo della vita). Evidenzia la Corte distrettuale,inoltre, come dalle indagini sia emerso un reddito lecito, riferibile al nucleofamiliare, sempre inferiore alla soglia dei diecimila euro annui; una entità che èstata giudicata del tutto insufficiente, dalla Corte di appello, a consentirel’acquisto dell’immobile de quo.Per ciò che attiene a tali temi, del resto, la difesa proponeesclusivamente censure di carattere reiterativo.7. Con il settimo motivo, la difesadeduce il tema della correlazionetemporale, tra l’acquisto dell’immobile, che colloca all’anno 1997 e il sequestrofinalizzato alla confisca ex art. 240-bis con pen., adottato in sede esecutiva.7.1. In diritto, la possibilità di provvedere in executivis alla confisca dicui all'art. 12-sexies legge n. 356 del 1992 (ora art. 240-bis cod. pen),espressamente prevista dall'art. 183-quater disp. att. cod. proc. pen., inseritodall'art. 6 comma 3 lett. b) d.lgs. 01 marzo 2018 n. 21, era stata già riconosciutadalle Sezioni Unite, con la sentenza n. 29022 del 30/05/2001, Derouach, Rv.219221, ivi rilevandosi anche che tale misura ablatoria può essere disposta giàde plano, ai sensi degli artt. 676 e 667, comma 4, cod. proc. pen., in modo daaversi l'instaurazione del contraddittorio solamente a seguito dell'opposizione.La sentenza chiariva che il genere di verifiche in tal caso richieste – inpunto di giustificazione delle acquisizioni patrimoniali, anche per interpostapersona - avuto riguardo alla proporzione o meno rispetto al reddito dichiarato eall'attività economica, non può ritenersi incompatibile con il procedimento diesecuzione. Le Sezioni Unite, inoltre, evidenziavano che l'art. 262, comma 4,cod. proc. pen. stabilisce in materia di sequestro che - all’indomani del passaggioin giudicato della sentenza - le cose che ne sono oggetto debbano essererestituite a chi ne abbia diritto «salvo che sia disposta la confisca», in tal modoespressamente attribuendosi la competenza a provvedere sulla misura al giudicedell'esecuzione. La pronunzia non precisava l'ampiezza della piattaformadecisionale della confisca allargata in sede esecutiva, concentrando invecel'attenzione sull'intatta possibilità della verifica giudiziale (anche tramite ilcontraddittorio differito) della giustificazione o meno delle risorse impiegate perl'acquisto dei beni considerati.Su tale solco interpretativo, giova richiamare l’intervento diSez. U, n. 27421 del 25/02/2021, Crostella, Rv. 281561 – 01, a mente dellaquale: ‹‹Il giudice dell'esecuzione può disporre la confisca ex art. 240-bis cod.pen. in ordine ai beni che siano entrati nella disponibilità del condannato, fermo ilcriterio di "ragionevolezza temporale", fino alla pronuncia della sentenza per ilcd. "reato spia", salva comunque la possibilità di confisca anche di beni acquistatiin epoca posteriore alla sentenza, ma con risorse finanziarie possedute prima››.7.2. La censura difensiva – così inquadrata la problematica sotto ilprofilo giuridico - è nel complesso distonica, rispetto al provvedimentoimpugnato. La Corte territoriale – confrontandosi specificamente conl’argomentazione difensiva – ha infatti chiarito come la sentenza di condanna acarico del [OSCURATO:PERSONA], per il reato di associazione mafiosa, sia intervenuta nel 2012. Ilreato associativo è stato posto in essere – come da contestazione – negli anni2007 e 2008 e l’acquisto degli immobili ubicati nella provincia di Varese, secondoquanto rilevato dai Giudici di merito, risale all’anno 2008, ossia proprio al periododi piena manifestazione di pericolosità sociale del soggetto.Trattasi di elementi che rivestono una ferrea valenza evocativa – dicarattere documentale, ma anche logico e deduttivo – e che non vengonoefficacemente contrastati dalle critiche sussunte nell’impugnazione. Il motivo,per concludere, deve essere rigettato.8. Alla luce delle considerazioni che precedono, si impone il rigetto deiricorsi; segue ex lege la condanna dei ricorrenti al pagamento delle speseprocessuali. P.Q.MRigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali.Così è deciso, 01/07/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteANGELO [OSCURATO:PERSONA]