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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 10 aprile 2024

Cassazione n. 21737/2024

Testo disponibile della fonte

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CC ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.30850/2020 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], domiciliato ex lege in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]); -ricorrente- contro AGENZIA DELLE ENTRATE E [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO . (ADS80224030587) che lo rappresenta e difende; -controricorrente- nonché contro [OSCURATO:PERSONA]; -intimata- avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG.SEZ.DIST.

CATANIA n. 2425/2020depositata il 28/04/2020 .

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 10/04/2024 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA].

Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA] ha impugnato la cartella di pagamento n. 29320110033762939 emessa nei suoi confronti ex artt. 36 bis d.P.R. n. 600/1973 e 54 bis d.P.R. n. 633/1972 e la CTP di Catania ha accolto il ricorso.

Il gravame erariale è stato accolto dalla CTR della Sicilia con la sentenza in epigrafe che è stata impugnata per cassazione dalla contribuente che si è affidata a quattro motivi.

Ha resistito con controricorso l’Agenzia delle entrate mentre è rimasta intimata la [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA] che In data 23.1.2024, la ricorrente ha depositato dichiarazione di rinuncia al ricorso, dichiarando di aver presentato la domanda di definizione agevolata di cui ai commi 231 e ss. dell’art. 1 della l. n. 197/2022 (c.d. rottamazione quater) e che tra i ruoli inseriti nella domanda di rottamazione era stata inserita anche la cartella n. 29320110033762939oggetto del presente giudizio.

La ricorrente ha altresì allegato la “Comunicazione degli esiti delle somme dovute” (ove la cartella oggetto del presente giudizio viene indicata al punto 1 di pag. 5), nonché le ricevute di versamento delle prime due rate.

La società esponente ha dichiarato di rinunciare all’odierno giudizio, con richiesta di compensazione delle spese legali.

Sussistono i presupposti per pronunziare l’estinzione ai sensi dell’art. 391 c.p.c., non richiedendo il nuovo testo dell’art. 390 c.p.c. la notificazione a controparte o il visto del suo difensore ma soltanto la comunicazione da parte della cancelleria.

Le ragioni dell’avvenuta rinunzia giustificano la compensazione delle spese. p.q.m. dichiara l’estinzione del giudizio; spese compensate.

Così dec

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
CC ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.30850/2020 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], domiciliato ex lege in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]); -ricorrente- contro AGENZIA DELLE ENTRATE E [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO . (ADS80224030587) che lo rappresenta e difende; -controricorrente- nonché contro [OSCURATO:PERSONA]; -intimata- avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG.SEZ.DIST. CATANIA n. 2425/2020depositata il 28/04/2020 . Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 10/04/2024 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA] ha impugnato la cartella di pagamento n. 29320110033762939 emessa nei suoi confronti ex artt. 36 bis d.P.R. n. 600/1973 e 54 bis d.P.R. n. 633/1972 e la CTP di Catania ha accolto il ricorso. Il gravame erariale è stato accolto dalla CTR della Sicilia con la sentenza in epigrafe che è stata impugnata per cassazione dalla contribuente che si è affidata a quattro motivi. Ha resistito con controricorso l’Agenzia delle entrate mentre è rimasta intimata la [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA] che In data 23.1.2024, la ricorrente ha depositato dichiarazione di rinuncia al ricorso, dichiarando di aver presentato la domanda di definizione agevolata di cui ai commi 231 e ss. dell’art. 1 della l. n. 197/2022 (c.d. rottamazione quater) e che tra i ruoli inseriti nella domanda di rottamazione era stata inserita anche la cartella n. 29320110033762939oggetto del presente giudizio. La ricorrente ha altresì allegato la “Comunicazione degli esiti delle somme dovute” (ove la cartella oggetto del presente giudizio viene indicata al punto 1 di pag. 5), nonché le ricevute di versamento delle prime due rate. La società esponente ha dichiarato di rinunciare all’odierno giudizio, con richiesta di compensazione delle spese legali. Sussistono i presupposti per pronunziare l’estinzione ai sensi dell’art. 391 c.p.c., non richiedendo il nuovo testo dell’art. 390 c.p.c. la notificazione a controparte o il visto del suo difensore ma soltanto la comunicazione da parte della cancelleria. Le ragioni dell’avvenuta rinunzia giustificano la compensazione delle spese. p.q.m. dichiara l’estinzione del giudizio; spese compensate. Così dec
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