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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 10 giugno 1970

Cassazione n. 17610/2023

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ato la seguente SEMPLIFICATA SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 10/06/1970 avverso la ordinanza del 21/11/2022 del TRIBUNALE DI BARIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere Piero MESSINI D'AGOSTINI; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale Fulvio BALDI, che ha chiesto l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]

1. Con ordinanza del 21 novembre 2022, il Tribunale del riesame di Bari, accogliendo l'appello del Pubblico Ministero avverso l'ordinanza del G.i.p. del Tribunale di Foggia in data 21 luglio 2021, applicava ex art. 310 cod. proc. pen. la misura cautelare degli arresti domiciliari nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], sottoposto a indagini per quattro reati di riciclaggio in concorso.

2. Ha proposto ricorso l'indagato, a mezzo del proprio difensore, chiedendo l'annullamento dell'ordinanza per mancanza e illogicità della motivazione in ordine alla sussistenza della gravità indiziaria e alla ritenuta attualità del pericolo di recidiva.

2.1. Quanto al primo aspetto, dalla descrizione dei fatti contenuta nella stessa ordinanza risulta che Verga si è reso responsabile di avere emesso fatture per operazioni inesistenti, circostanza che "non lo rende automaticamente responsabile del reato di riciclaggio se non si dimostra la sua consapevolezza della provenienza furtiva della res".

2.2. In ordine alle esigenze cautelari, il Tribunale ha ritenuto sussistente il requisito dell'attualità affermando che l'indagato, anche dopo l'accertamento dei reati, aveva proseguito nell'attività criminosa, presupposto indimostrato e contrastante con il dato documentato dalla difesa circa l'attività lavorativa svolta da Verga da circa tre anni.

L'ordinanza non ha adeguatamente considerato il tempo trascorso tra la commissione dei fatti e l'applicazione della misura cautelare, come imposto, invece, dall'art. 292, comma 1, lett. c), del codice di rito.

3. Disposta la trattazione scritta del procedimento in cassazione, ai sensi dell'art. 23, comma 8, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito nella legge 18 dicembre 2020, n. 176 (applicabile in forza di quanto disposto dall'art. 94, comma 2, del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150, come modificato dalla legge 30 dicembre 2022, n. 199, nella quale è stato convertito il decreto-legge 31 ottobre 2022, n. 162), in mancanza di alcuna richiesta di discussione orale, nei termini ivi previsti, il Procuratore generale ha depositato conclusioni scritte, come in epigrafe indicate.

4. Il ricorso va rigettato perché proposto con motivi non consentiti o infondati.

5. In tema di gravità indiziaria, il Tribunale non ha affatto fatto discendere automaticamente la responsabilità per il concorso nel reato di riciclaggio dalla emissione di fatture per operazioni inesistenti (che la difesa, in modo del tutto generico, ha affermato essere un fatto "probabilmente legato all'IVA e quindi ai fini fiscali"), ma ha ragionevolmente spiegato, senza incorrere in alcuna illogicità e con valutazione incensurabile, le ragioni per le quali "la condotta del prevenuto debba essere correlata a quella dei coindagati ed alla sua finalizzazione, consistente appunto in un'attività tesa ad ostacolare metodicamente l'identificazione della provenienza dei componenti e dei ricambi per automobile oggetto di sequestro negli episodi contestati" (pag. 4) Va poi ribadito che, in materia cautelare, il ricorso per cassazione è inammissibile quando propone censure che riguardino la ricostruzione dei fatti ovvero che si risolvano in una diversa valutazione delle circostanze esaminate dal giudice di merito (Sez. 2, n. 31553 del 17/05/2017, Paviglianiti, Rv. 270628; Sez. 4, n. 18795 del 02/03/2017, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 269884; Sez. 3, n. 20575 del 08/03/2016, Berlingeri, Rv. 266939).

6. Neppure in ordine alle esigenze cautelari la motivazione è mancante o manifestamente illogica.

Il Tribunale ha valutato e disatteso le argomentazioni difensive, evidenziando che, anche al momento dei fatti contestati, Verga risultava impegnato, almeno formalmente, in attività di lavoro lecite, circostanza che non gli impedì di partecipare per anni "ad una ramificata attività di riciclaggio di componenti di autovetture di provenienza delittuosa, che attesta, per le modalità professionali in cui si è articolata, la sua evidente contiguità con circuiti della criminalità organizzata attivi nel mercato nero delle autovetture e dei pezzi di ricambio" (pag. 4).

L'ordinanza ha poi rimarcato i numerosi precedenti penali specifici dell'indagato, sottoposto anche ad altri procedimenti penali per fatti analoghi, e ha specificamente esaminato il profilo inerente al tempo trascorso fra l'ultima delle condotte contestate (aprile 2020) e il momento dell'applicazione della misura (novembre 2022), un lasso temporale tale che il Tribunale, con motivazione immune dai vizi genericamente e cumulativamente denunciati, ha escluso sia tale da inficiare la valutazione sull'attualità del pericolo di recidiva.

7. Al rigetto dell'impugnazione proposta segue ex art. 616 cod. proc. pen. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'a

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ato la seguente SEMPLIFICATA SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 10/06/1970 avverso la ordinanza del 21/11/2022 del TRIBUNALE DI BARIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere Piero MESSINI D'AGOSTINI; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale Fulvio BALDI, che ha chiesto l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza del 21 novembre 2022, il Tribunale del riesame di Bari, accogliendo l'appello del Pubblico Ministero avverso l'ordinanza del G.i.p. del Tribunale di Foggia in data 21 luglio 2021, applicava ex art. 310 cod. proc. pen. la misura cautelare degli arresti domiciliari nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], sottoposto a indagini per quattro reati di riciclaggio in concorso. 2. Ha proposto ricorso l'indagato, a mezzo del proprio difensore, chiedendo l'annullamento dell'ordinanza per mancanza e illogicità della motivazione in ordine alla sussistenza della gravità indiziaria e alla ritenuta attualità del pericolo di recidiva. 2.1. Quanto al primo aspetto, dalla descrizione dei fatti contenuta nella stessa ordinanza risulta che Verga si è reso responsabile di avere emesso fatture per operazioni inesistenti, circostanza che "non lo rende automaticamente responsabile del reato di riciclaggio se non si dimostra la sua consapevolezza della provenienza furtiva della res". 2.2. In ordine alle esigenze cautelari, il Tribunale ha ritenuto sussistente il requisito dell'attualità affermando che l'indagato, anche dopo l'accertamento dei reati, aveva proseguito nell'attività criminosa, presupposto indimostrato e contrastante con il dato documentato dalla difesa circa l'attività lavorativa svolta da Verga da circa tre anni. L'ordinanza non ha adeguatamente considerato il tempo trascorso tra la commissione dei fatti e l'applicazione della misura cautelare, come imposto, invece, dall'art. 292, comma 1, lett. c), del codice di rito. 3. Disposta la trattazione scritta del procedimento in cassazione, ai sensi dell'art. 23, comma 8, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito nella legge 18 dicembre 2020, n. 176 (applicabile in forza di quanto disposto dall'art. 94, comma 2, del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150, come modificato dalla legge 30 dicembre 2022, n. 199, nella quale è stato convertito il decreto-legge 31 ottobre 2022, n. 162), in mancanza di alcuna richiesta di discussione orale, nei termini ivi previsti, il Procuratore generale ha depositato conclusioni scritte, come in epigrafe indicate. 4. Il ricorso va rigettato perché proposto con motivi non consentiti o infondati. 5. In tema di gravità indiziaria, il Tribunale non ha affatto fatto discendere automaticamente la responsabilità per il concorso nel reato di riciclaggio dalla emissione di fatture per operazioni inesistenti (che la difesa, in modo del tutto generico, ha affermato essere un fatto "probabilmente legato all'IVA e quindi ai fini fiscali"), ma ha ragionevolmente spiegato, senza incorrere in alcuna illogicità e con valutazione incensurabile, le ragioni per le quali "la condotta del prevenuto debba essere correlata a quella dei coindagati ed alla sua finalizzazione, consistente appunto in un'attività tesa ad ostacolare metodicamente l'identificazione della provenienza dei componenti e dei ricambi per automobile oggetto di sequestro negli episodi contestati" (pag. 4) Va poi ribadito che, in materia cautelare, il ricorso per cassazione è inammissibile quando propone censure che riguardino la ricostruzione dei fatti ovvero che si risolvano in una diversa valutazione delle circostanze esaminate dal giudice di merito (Sez. 2, n. 31553 del 17/05/2017, Paviglianiti, Rv. 270628; Sez. 4, n. 18795 del 02/03/2017, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 269884; Sez. 3, n. 20575 del 08/03/2016, Berlingeri, Rv. 266939). 6. Neppure in ordine alle esigenze cautelari la motivazione è mancante o manifestamente illogica. Il Tribunale ha valutato e disatteso le argomentazioni difensive, evidenziando che, anche al momento dei fatti contestati, Verga risultava impegnato, almeno formalmente, in attività di lavoro lecite, circostanza che non gli impedì di partecipare per anni "ad una ramificata attività di riciclaggio di componenti di autovetture di provenienza delittuosa, che attesta, per le modalità professionali in cui si è articolata, la sua evidente contiguità con circuiti della criminalità organizzata attivi nel mercato nero delle autovetture e dei pezzi di ricambio" (pag. 4). L'ordinanza ha poi rimarcato i numerosi precedenti penali specifici dell'indagato, sottoposto anche ad altri procedimenti penali per fatti analoghi, e ha specificamente esaminato il profilo inerente al tempo trascorso fra l'ultima delle condotte contestate (aprile 2020) e il momento dell'applicazione della misura (novembre 2022), un lasso temporale tale che il Tribunale, con motivazione immune dai vizi genericamente e cumulativamente denunciati, ha escluso sia tale da inficiare la valutazione sull'attualità del pericolo di recidiva. 7. Al rigetto dell'impugnazione proposta segue ex art. 616 cod. proc. pen. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'a
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