CassazionesentenzaSezione L
Cassazione n. 02410/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
iato la seguente ORDINANZA sul ricorso 18941-2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:SOCIETA]. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], presso la [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA]; - intimato - Oggetto Ricorso inammissibile per tardività R.G.N. 18941/2021 Cron. Rep. Ud. 09/11/2023 CC avverso la sentenza n. 3872/2020 della CORTE D'APPELLO di NAPOLI, depositata il 21/12/2020 R.G.N. 3721/2014; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 09/11/2023 dalla Consiglier a [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che: 1. La Corte d’appello di Napoli ha respinto l’appello di [OSCURATO:SOCIETA] di [OSCURATO:PERSONA] C., confermando la pronuncia di primo grado, che aveva condannato la società a corrispondere al dipendente [OSCURATO:PERSONA], autista inquadrato al terzo livello del c.c.n.l. Terziario, le differenze retributive quantificate in euro 31.878,05. 2. Avverso tale sentenza la [OSCURATO:SOCIETA] di [OSCURATO:PERSONA] C. ha proposto ricorso per cassazione affidato ad un unico motivo. [OSCURATO:PERSONA] non ha svolto difese. 3. [OSCURATO:PERSONA] si è riservato di depositare l’ordinanza nei successivi sessanta giorni, ai sensi dell’art. 380 bis.1 c.p.c., come modificato dal d.lgs. n. 149 del 2022.Considerato che: 4. Con l’unico motivo di ricorso la società ha dedotto error in procedendo in riferimento all’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., violazione degli artt. 112, 115 e 116 c.p.c., omesso esame documentale con conseguente insufficiente e contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia. 5. In via preliminare, deve rilevarsi che il ricorso per cassazione risulta tardivamente proposto. 6. Difatti, la sentenza d’appello è stata pubblicata in data 21.12.2020, come risulta dalla stampigliatura posta in alto a destra del provvedimento redatto in modalità digitale (e non il 28.12.2020 come erroneamente indicato nel ricorso), e il ricorso per cassazione è stato notificato il 28.6.2020, oltre il termine semestrale di cui all’art. 327 c.p.c. 7. Questa Corte ha chiarito che “La data di pubblicazione di un provvedimento redatto in modalità digitale coincide non già con quella del deposito telematico ad opera del giudice, bensì con quella di attestazione dell'avvenuto deposito da parte del cancelliere che, mediante il sistema informatico, attribuisce al provvedimento il numero identificativo e la data; tale attestazione costituisce un atto pubblico, che fa piena prova fino a querela di falso, ed è pertanto dalla data ivi indicata che decorre il termine "lungo" per l'impugnazione” (Cass. n. 2829 del 2023; n. 2362 del 2019; n. 24891 del 2018). 8. Il ricorso va pertanto dichiarato inammissibile. 9. Non si provvede sulle spese del giudizio di legittimità poiché la controparte non ha svolto difese. 10. Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso articolo 13. P.Q.M. La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma del co