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Corte di giustizia UEsentenza

Corte di giustizia UE/1991

ECLI:EU:C:1991:435
Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

EUR-Lex - 61990J0145 - IT Avis juridique important | 61990J0145 SENTENZA DELLA CORTE DEL 21 NOVEMBRE 1991. - [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]. - DIPENDENTE - [OSCURATO:PERSONA]'[OSCURATO:PERSONA]. - CAUSA C-145/90 P. raccolta della giurisprudenza 1991 pagina I-05449 [OSCURATO:PERSONA] della sentenza Decisione relativa alle spese [OSCURATO:PERSONA] chiave ++++

1. Dipendenti - Retribuzione - Assegni familiari - Indennità scolastica - Presupposti per l' attribuzione (Statuto del personale, allegato VII, art. 3)

2. Dipendenti - Retribuzione - Assegni familiari - Assegno per figlio a carico - Indennità scolastica - Presupposti distinti per l' attribuzione (Statuto del personale, allegato VII, artt. 2 e 3)

[OSCURATO:PERSONA]

1. Considerato che l' indennità scolastica viene erogata mensilmente, occorre valutare mese per mese se sussistano i presupposti per la sua attribuzione.

Ne consegue che il diritto all' indennità scolastica si estingue quando il figlio per il quale la detta indennità è versata cessi, anche nel corso dell' anno accademico, di frequentare regolarmente e a tempo pieno un istituto d' insegnamento ai sensi dell' art. 3, primo comma, dell' allegato VII dello Statuto.

A questo proposito, un tirocinio effettuato al di fuori dell' istituto d' insegnamento, anche con l' approvazione o l' eventuale sostegno di questo, può essere equiparato alla frequenza regolare e a tempo pieno solo qualora sia considerato far parte integrante del programma d' insegnamento previsto dall' istituto stesso.

2. Poiché i criteri per il versamento dell' assegno per figlio a carico sono diversi da quelli che guidano il versamento dell' indennità scolastica, il fatto di avere diritto al primo beneficio non comporta automaticamente il diritto di godere del secondo. [OSCURATO:PERSONA] procedimento C-145/90 P, [OSCURATO:PERSONA], con l' avvocato domiciliatario [OSCURATO:PERSONA], del foro di Lussemburgo, 16, avenue Marie-Thérèse, ricorrente, avente ad oggetto il ricorso diretto all' annullamento della sentenza pronunciata dal Tribunale di primo grado delle Comunità europee (Terza Sezione) il 13 marzo 1990, nelle cause riunite T-34/89 e T-67/89, [OSCURATO:PERSONA] contro [OSCURATO:PERSONA] delle Comunità europee, procedimento in cui l' altra parte è: [OSCURATO:PERSONA] delle Comunità europee, rappresentata dal sig. [OSCURATO:PERSONA], consigliere giuridico, in qualità di agente, con domicilio eletto in Lussemburgo presso il sig. [OSCURATO:PERSONA], rappresentante del servizio giuridico, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], che conclude per il rigetto del ricorso,

LA CORTE,

composta dai signori O. Due, presidente, [OSCURATO:PERSONA], R. Joliet, F.A.

Schockweiler, F. Grévisse e P.J.G.

Kapteyn, presidenti di sezione, G.F.

Mancini, C.N.

Kakouris, J.C.

Moitinho de Almeida, G.C. [OSCURATO:PERSONA] e M. Díez de Velasco, giudici, avvocato generale: W. [OSCURATO:PERSONA] cancelliere: sig.ra D. Louterman, amministratore principale vista la relazione d' udienza, sentite le difese orali svolte dalle parti all' udienza del 29 maggio 1991, sentite le conclusioni dell' avvocato generale, presentate all' udienza del 26 giugno 1991, ha pronunciato la seguente Sentenza Motivazione della sentenza 1 Con atto introduttivo depositato presso la cancelleria della Corte l' 11 maggio 1990, il sig. [OSCURATO:PERSONA], dipendente della [OSCURATO:PERSONA] delle Comunità europee, ha proposto, ai sensi dell' art. 49 dello Statuto CEE e delle corrispondenti disposizioni degli Statuti CEEA e CECA della Corte di giustizia, un ricorso contro la sentenza 13 marzo 1990 con la quale il Tribunale di primo grado ha respinto il suo precedente ricorso volto all' annullamento delle decisioni della [OSCURATO:PERSONA] 30 ottobre 1987, 16 novembre 1987 e 26 aprile 1988, recanti diniego del versamento dell' indennità scolastica relativamente alla figlia [OSCURATO:PERSONA] per il periodo 1 aprile - 31 agosto 1987, nonché alla corresponsione di detta indennità per il periodo indicato. 2 A sostegno del proprio ricorso, nel quale chiede l' annullamento della sentenza di primo grado, il ricorrente deduce tre mezzi.

I primi due riguardano la violazione dell' art. 3 dell' allegato VII dello Statuto del personale delle Comunità europee (in prosieguo: lo "Statuto"), il terzo la violazione congiunta degli artt. 2 e 3 dell' allegato VII dello Statuto.

Il Tribunale, afferma il ricorrente, avrebbe violato dette norme giudicando che sua figlia non avesse soddisfatto il requisito della frequenza regolare e a tempo pieno di un istituto d' insegnamento. 3 Per una più ampia illustrazione degli antefatti, dello svolgimento del procedimento nonché dei mezzi ed argomenti delle parti, si fa rinvio alla relazione d' udienza.

Questi elementi del fascicolo sono richiamati solo nella misura necessaria alla comprensione del ragionamento della Corte. 4 Occorre anzitutto ricordare che, come risulta dalla sentenza impugnata, nell' anno accademico 1986/1987, terminato il 16 maggio 1987, [OSCURATO:PERSONA] è stata iscritta ai corsi di diritto internazionale privato tenuti dall' università di Parigi-I, al fine di conseguire un "diplôme d' études approfondies"; tuttavia, nel periodo 1 aprile - 31 agosto 1987, la stessa ha compiuto un tirocinio retribuito presso la [OSCURATO:PERSONA] a Bruxelles.

Sul primo mezzo 5 Con il primo mezzo il ricorrente contesta l' interpretazione data dal Tribunale al requisito della frequenza "regolare" di un istituto d' insegnamento di cui all' art. 3, primo comma, dell' allegato VII dello Statuto.

Il Tribunale ha richiamato nella sentenza la conclusione dei capi d' amministrazione 15 gennaio 1987, n. 166/87, secondo la quale "il requisito della frequenza 'regolare' di un istituto d' insegnamento, prescritto dall' art. 3, primo comma, dell' allegato VII, è soddisfatto allorché un istituto venga frequentato dallo scolaro o dallo studente per un periodo minimo di tre mesi".

Il Tribunale ha in proposito accertato che la figlia del ricorrente aveva frequentato un istituto d' insegnamento per quattro mesi ininterrottamente.

Pertanto, secondo il ricorrente, a torto il Tribunale ha deciso che la frequenza da parte di sua figlia dell' istituto d' insegnamento non è stata regolare ai sensi del citato art. 3. 6 Questo mezzo dev' essere disatteso.

Esso si fonda infatti su un' erronea interpretazione del requisito della "frequenza regolare di un istituto d' insegnamento", nonché della citata conclusione n. 166/87.

Detta conclusione si riferisce esclusivamente all' acquisizione del diritto all' indennità scolastica e non implica affatto che tale diritto debba essere riconosciuto per l' intero anno accademico anche qualora il figlio a carico frequenti un istituto d' insegnamento per un periodo di soli tre mesi.

Pertanto, considerato che l' indennità viene erogata mensilmente, occorre valutare mese per mese se sussistano i presupposti per la sua attribuzione.

Ne consegue che, qualora lo studente smetta di frequentare regolarmente l' istituto, il diritto all' indennità mensile si estingue.

Sul secondo mezzo 7 Con il secondo mezzo il ricorrente contesta al Tribunale di non avere equiparato il tirocinio compiuto dalla figlia presso la [OSCURATO:PERSONA] tra il 16 marzo e il 31 luglio 1987 ad una "frequenza regolare e a tempo pieno di un istituto d' insegnamento" ai sensi del citato art. 3, primo comma.

Egli sostiene in proposito, come già aveva fatto dinanzi al Tribunale, che detto tirocinio è stato effettuato con l' approvazione dell' università e che si tratta di una prassi incoraggiata dalla [OSCURATO:PERSONA] stessa. 8 Nemmeno questo mezzo può essere accolto.

Come ha rilevato il Tribunale, la semplice approvazione o l' eventuale sostegno dell' istituto d' insegnamento non sono sufficienti ad equiparare il tirocinio compiuto al di fuori dell' istituto stesso alla frequenza regolare e a tempo pieno di cui all' art. 3, primo comma, dell' allegato

VII. Alla luce dello scopo dell' art. 3, tale equiparazione è infatti giustificata solo se il tirocinio sia considerato come parte integrante del programma previsto dall' istituto d' insegnamento che il figlio del dipendente, a norma della citata disposizione, deve frequentare regolarmente e a tempo pieno.

Il Tribunale, pertanto, negando l' equiparazione del tirocinio alla frequenza di un istituto d' insegnamento in quanto "non risulta dagli atti, né dalle indicazioni fornite dal ricorrente all' udienza, che tale tirocinio sia stato effettivamente riconosciuto dall' università come parte integrante del programma di studi per l' ottenimento del DEA", ha correttamente interpretato l' art. 3, primo comma, dell' allegato

VII. Sul terzo mezzo 9 Con il terzo mezzo il ricorrente critica infine il Tribunale per non aver correttamente motivato la propria decisione con riguardo agli artt. 2 e 3 dell' allegato VII dello Statuto.

Afferma in proposito che, nel punto 31 della motivazione della sentenza, il Tribunale si è limitato a recepire la tesi della [OSCURATO:PERSONA], secondo la quale il tirocinio svolto dalla figlia costituirebbe una formazione professionale ai sensi dell' art. 2 dell' allegato VII dello Statuto, relativo all' assegno per figlio a carico, mentre, secondo il ricorrente, può essere considerata tale solo una formazione impartita nell' ambito di un contratto di apprendistato. 10 Anche questo mezzo dev' essere disatteso.

Giustamente, infatti, il Tribunale ha ritenuto che i criteri che guidano il versamento dell' assegno per figlio a carico e, rispettivamente, quello dell' indennità scolastica sono diversi, che il diritto all' assegno per figlio a carico non comporta automaticamente il diritto all' indennità scolastica e che la [OSCURATO:PERSONA] ben poteva corrispondere l' uno e negare l' altra. 11 Pertanto, quand' anche il Tribunale avesse errato nel ritenere che il tirocinio della figlia del ricorrente alla [OSCURATO:PERSONA] costituisse formazione professionale ai sensi dell' art. 2, n. 3, lett. b), dell' allegato VII, ciò sarebbe del tutto ininfluente per quanto riguarda il diritto del ricorrente all' indennità scolastica prevista dall' art. 3 dello stesso allegato. 12 Risulta da quanto sopra che nessuno dei mezzi dedotti dal ricorrente può essere accolto.

Di conseguenza, il ricorso dev' essere integralmente respinto.

Decisione relativa alle spese Sulle spese 13 A norma dell' art. 69, n. 2, del regolamento di procedura, la parte soccombente è condannata alle spese.

Ai sensi dell' art. 70 dello stesso regolamento, nelle cause promosse da dipendenti le spese sostenute dalle istituzioni restano a carico di queste.

Tuttavia, ai sensi dell' art. 122 del citato regolamento, l' art. 70 non si applica ai ricorsi proposti da dipendenti contro sentenze del Tribunale di primo grado.

Poiché il ricorrente è rimasto soccombente, le spese vanno poste a suo carico. [OSCURATO:PERSONA] questi motivi,

LA CORTE

dichiara e statuisce: 1) Il ricorso è respinto. 2) Il ricorrente è condannato alle spese.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
EUR-Lex - 61990J0145 - IT Avis juridique important | 61990J0145 SENTENZA DELLA CORTE DEL 21 NOVEMBRE 1991. - [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]. - DIPENDENTE - [OSCURATO:PERSONA]'[OSCURATO:PERSONA]. - CAUSA C-145/90 P. raccolta della giurisprudenza 1991 pagina I-05449 [OSCURATO:PERSONA] della sentenza Decisione relativa alle spese [OSCURATO:PERSONA] chiave ++++ 1. Dipendenti - Retribuzione - Assegni familiari - Indennità scolastica - Presupposti per l' attribuzione (Statuto del personale, allegato VII, art. 3) 2. Dipendenti - Retribuzione - Assegni familiari - Assegno per figlio a carico - Indennità scolastica - Presupposti distinti per l' attribuzione (Statuto del personale, allegato VII, artt. 2 e 3) [OSCURATO:PERSONA] 1. Considerato che l' indennità scolastica viene erogata mensilmente, occorre valutare mese per mese se sussistano i presupposti per la sua attribuzione. Ne consegue che il diritto all' indennità scolastica si estingue quando il figlio per il quale la detta indennità è versata cessi, anche nel corso dell' anno accademico, di frequentare regolarmente e a tempo pieno un istituto d' insegnamento ai sensi dell' art. 3, primo comma, dell' allegato VII dello Statuto. A questo proposito, un tirocinio effettuato al di fuori dell' istituto d' insegnamento, anche con l' approvazione o l' eventuale sostegno di questo, può essere equiparato alla frequenza regolare e a tempo pieno solo qualora sia considerato far parte integrante del programma d' insegnamento previsto dall' istituto stesso. 2. Poiché i criteri per il versamento dell' assegno per figlio a carico sono diversi da quelli che guidano il versamento dell' indennità scolastica, il fatto di avere diritto al primo beneficio non comporta automaticamente il diritto di godere del secondo. [OSCURATO:PERSONA] procedimento C-145/90 P, [OSCURATO:PERSONA], con l' avvocato domiciliatario [OSCURATO:PERSONA], del foro di Lussemburgo, 16, avenue Marie-Thérèse, ricorrente, avente ad oggetto il ricorso diretto all' annullamento della sentenza pronunciata dal Tribunale di primo grado delle Comunità europee (Terza Sezione) il 13 marzo 1990, nelle cause riunite T-34/89 e T-67/89, [OSCURATO:PERSONA] contro [OSCURATO:PERSONA] delle Comunità europee, procedimento in cui l' altra parte è: [OSCURATO:PERSONA] delle Comunità europee, rappresentata dal sig. [OSCURATO:PERSONA], consigliere giuridico, in qualità di agente, con domicilio eletto in Lussemburgo presso il sig. [OSCURATO:PERSONA], rappresentante del servizio giuridico, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], che conclude per il rigetto del ricorso, LA CORTE, composta dai signori O. Due, presidente, [OSCURATO:PERSONA], R. Joliet, F.A. Schockweiler, F. Grévisse e P.J.G. Kapteyn, presidenti di sezione, G.F. Mancini, C.N. Kakouris, J.C. Moitinho de Almeida, G.C. [OSCURATO:PERSONA] e M. Díez de Velasco, giudici, avvocato generale: W. [OSCURATO:PERSONA] cancelliere: sig.ra D. Louterman, amministratore principale vista la relazione d' udienza, sentite le difese orali svolte dalle parti all' udienza del 29 maggio 1991, sentite le conclusioni dell' avvocato generale, presentate all' udienza del 26 giugno 1991, ha pronunciato la seguente Sentenza Motivazione della sentenza 1 Con atto introduttivo depositato presso la cancelleria della Corte l' 11 maggio 1990, il sig. [OSCURATO:PERSONA], dipendente della [OSCURATO:PERSONA] delle Comunità europee, ha proposto, ai sensi dell' art. 49 dello Statuto CEE e delle corrispondenti disposizioni degli Statuti CEEA e CECA della Corte di giustizia, un ricorso contro la sentenza 13 marzo 1990 con la quale il Tribunale di primo grado ha respinto il suo precedente ricorso volto all' annullamento delle decisioni della [OSCURATO:PERSONA] 30 ottobre 1987, 16 novembre 1987 e 26 aprile 1988, recanti diniego del versamento dell' indennità scolastica relativamente alla figlia [OSCURATO:PERSONA] per il periodo 1 aprile - 31 agosto 1987, nonché alla corresponsione di detta indennità per il periodo indicato. 2 A sostegno del proprio ricorso, nel quale chiede l' annullamento della sentenza di primo grado, il ricorrente deduce tre mezzi. I primi due riguardano la violazione dell' art. 3 dell' allegato VII dello Statuto del personale delle Comunità europee (in prosieguo: lo "Statuto"), il terzo la violazione congiunta degli artt. 2 e 3 dell' allegato VII dello Statuto. Il Tribunale, afferma il ricorrente, avrebbe violato dette norme giudicando che sua figlia non avesse soddisfatto il requisito della frequenza regolare e a tempo pieno di un istituto d' insegnamento. 3 Per una più ampia illustrazione degli antefatti, dello svolgimento del procedimento nonché dei mezzi ed argomenti delle parti, si fa rinvio alla relazione d' udienza. Questi elementi del fascicolo sono richiamati solo nella misura necessaria alla comprensione del ragionamento della Corte. 4 Occorre anzitutto ricordare che, come risulta dalla sentenza impugnata, nell' anno accademico 1986/1987, terminato il 16 maggio 1987, [OSCURATO:PERSONA] è stata iscritta ai corsi di diritto internazionale privato tenuti dall' università di Parigi-I, al fine di conseguire un "diplôme d' études approfondies"; tuttavia, nel periodo 1 aprile - 31 agosto 1987, la stessa ha compiuto un tirocinio retribuito presso la [OSCURATO:PERSONA] a Bruxelles. Sul primo mezzo 5 Con il primo mezzo il ricorrente contesta l' interpretazione data dal Tribunale al requisito della frequenza "regolare" di un istituto d' insegnamento di cui all' art. 3, primo comma, dell' allegato VII dello Statuto. Il Tribunale ha richiamato nella sentenza la conclusione dei capi d' amministrazione 15 gennaio 1987, n. 166/87, secondo la quale "il requisito della frequenza 'regolare' di un istituto d' insegnamento, prescritto dall' art. 3, primo comma, dell' allegato VII, è soddisfatto allorché un istituto venga frequentato dallo scolaro o dallo studente per un periodo minimo di tre mesi". Il Tribunale ha in proposito accertato che la figlia del ricorrente aveva frequentato un istituto d' insegnamento per quattro mesi ininterrottamente. Pertanto, secondo il ricorrente, a torto il Tribunale ha deciso che la frequenza da parte di sua figlia dell' istituto d' insegnamento non è stata regolare ai sensi del citato art. 3. 6 Questo mezzo dev' essere disatteso. Esso si fonda infatti su un' erronea interpretazione del requisito della "frequenza regolare di un istituto d' insegnamento", nonché della citata conclusione n. 166/87. Detta conclusione si riferisce esclusivamente all' acquisizione del diritto all' indennità scolastica e non implica affatto che tale diritto debba essere riconosciuto per l' intero anno accademico anche qualora il figlio a carico frequenti un istituto d' insegnamento per un periodo di soli tre mesi. Pertanto, considerato che l' indennità viene erogata mensilmente, occorre valutare mese per mese se sussistano i presupposti per la sua attribuzione. Ne consegue che, qualora lo studente smetta di frequentare regolarmente l' istituto, il diritto all' indennità mensile si estingue. Sul secondo mezzo 7 Con il secondo mezzo il ricorrente contesta al Tribunale di non avere equiparato il tirocinio compiuto dalla figlia presso la [OSCURATO:PERSONA] tra il 16 marzo e il 31 luglio 1987 ad una "frequenza regolare e a tempo pieno di un istituto d' insegnamento" ai sensi del citato art. 3, primo comma. Egli sostiene in proposito, come già aveva fatto dinanzi al Tribunale, che detto tirocinio è stato effettuato con l' approvazione dell' università e che si tratta di una prassi incoraggiata dalla [OSCURATO:PERSONA] stessa. 8 Nemmeno questo mezzo può essere accolto. Come ha rilevato il Tribunale, la semplice approvazione o l' eventuale sostegno dell' istituto d' insegnamento non sono sufficienti ad equiparare il tirocinio compiuto al di fuori dell' istituto stesso alla frequenza regolare e a tempo pieno di cui all' art. 3, primo comma, dell' allegato VII. Alla luce dello scopo dell' art. 3, tale equiparazione è infatti giustificata solo se il tirocinio sia considerato come parte integrante del programma previsto dall' istituto d' insegnamento che il figlio del dipendente, a norma della citata disposizione, deve frequentare regolarmente e a tempo pieno. Il Tribunale, pertanto, negando l' equiparazione del tirocinio alla frequenza di un istituto d' insegnamento in quanto "non risulta dagli atti, né dalle indicazioni fornite dal ricorrente all' udienza, che tale tirocinio sia stato effettivamente riconosciuto dall' università come parte integrante del programma di studi per l' ottenimento del DEA", ha correttamente interpretato l' art. 3, primo comma, dell' allegato VII. Sul terzo mezzo 9 Con il terzo mezzo il ricorrente critica infine il Tribunale per non aver correttamente motivato la propria decisione con riguardo agli artt. 2 e 3 dell' allegato VII dello Statuto. Afferma in proposito che, nel punto 31 della motivazione della sentenza, il Tribunale si è limitato a recepire la tesi della [OSCURATO:PERSONA], secondo la quale il tirocinio svolto dalla figlia costituirebbe una formazione professionale ai sensi dell' art. 2 dell' allegato VII dello Statuto, relativo all' assegno per figlio a carico, mentre, secondo il ricorrente, può essere considerata tale solo una formazione impartita nell' ambito di un contratto di apprendistato. 10 Anche questo mezzo dev' essere disatteso. Giustamente, infatti, il Tribunale ha ritenuto che i criteri che guidano il versamento dell' assegno per figlio a carico e, rispettivamente, quello dell' indennità scolastica sono diversi, che il diritto all' assegno per figlio a carico non comporta automaticamente il diritto all' indennità scolastica e che la [OSCURATO:PERSONA] ben poteva corrispondere l' uno e negare l' altra. 11 Pertanto, quand' anche il Tribunale avesse errato nel ritenere che il tirocinio della figlia del ricorrente alla [OSCURATO:PERSONA] costituisse formazione professionale ai sensi dell' art. 2, n. 3, lett. b), dell' allegato VII, ciò sarebbe del tutto ininfluente per quanto riguarda il diritto del ricorrente all' indennità scolastica prevista dall' art. 3 dello stesso allegato. 12 Risulta da quanto sopra che nessuno dei mezzi dedotti dal ricorrente può essere accolto. Di conseguenza, il ricorso dev' essere integralmente respinto. Decisione relativa alle spese Sulle spese 13 A norma dell' art. 69, n. 2, del regolamento di procedura, la parte soccombente è condannata alle spese. Ai sensi dell' art. 70 dello stesso regolamento, nelle cause promosse da dipendenti le spese sostenute dalle istituzioni restano a carico di queste. Tuttavia, ai sensi dell' art. 122 del citato regolamento, l' art. 70 non si applica ai ricorsi proposti da dipendenti contro sentenze del Tribunale di primo grado. Poiché il ricorrente è rimasto soccombente, le spese vanno poste a suo carico. [OSCURATO:PERSONA] questi motivi, LA CORTE dichiara e statuisce: 1) Il ricorso è respinto. 2) Il ricorrente è condannato alle spese.
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