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Corte di giustizia UEsentenzaSezione I

Corte di giustizia UE n. 2018/2020

ECLI:EU:T:2020:6
Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

62019TO0161_INF

Ordinanza del Tribunale (Prima Sezione) del 21 gennaio 2020 – [OSCURATO:PERSONA] / Parlamento e Consiglio (causa T‑161/19) «Ricorso di annullamento – Mercato interno delle comunicazioni elettroniche – Prezzi al dettaglio fatturati ai consumatori per le comunicazioni disciplinate all’interno dell’Unione – Regolamento (UE) 2018/1971 – Atto legislativo – Insussistenza di incidenza individuale – Irricevibilità»

1. Ricorso di annullamento – Persone fisiche o giuridiche – Nozione di atto regolamentare ai sensi dell’articolo 263, quarto comma, TFUE – Qualsiasi atto di portata generale ad eccezione degli atti legislativi – Regolamento che istituisce massimali tariffari per le comunicazioni intra-UE regolamentate – Regolamento adottato secondo la procedura legislativa ordinaria – Esclusione (Artt. 114, 263, comma 4, 289, §§ 1 e 3, e 294 TFUE; regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio 2018/1971) (v. punti 16‑22)

2. Ricorso di annullamento – Persone fisiche o giuridiche – Atti che le riguardano direttamente e individualmente – Incidenza individuale di un atto a carattere generale – Presupposti (Art. 263, comma 4, TFUE) (v. punti 32‑34)

3. Ricorso di annullamento – Persone fisiche o giuridiche – Atti che le riguardano direttamente e individualmente – Incidenza individuale – Criteri – Regolamento che istituisce massimali tariffari per le comunicazioni intra-UE regolamentate – Ricorso proposto da un fornitore di comunicazioni intra-UE regolamentate – Insussistenza di incidenza individuale – Irricevibilità (Art. 263, comma 4, TFUE; regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio 2018/1971) (v. punti 41‑50, 52)

4. Ricorso di annullamento – Persone fisiche o giuridiche – Atti che le riguardano direttamente e individualmente – Presupposti cumulativi – Irricevibilità del ricorso in caso di mancanza di uno soltanto di tali presupposti (Art. 263, comma 4, TFUE) (v. punto 51) [OSCURATO:PERSONA] fondata sull’articolo 263 TFUE e diretta al parziale annullamento del regolamento (UE) 2018/1971 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 dicembre 2018, che istituisce l’Organismo dei regolatori europei delle comunicazioni elettroniche (BEREC) e l’Agenzia di sostegno al BEREC (Ufficio BEREC), modifica il regolamento (UE) 2015/2120 e abroga il regolamento (CE) n. 1211/2009 ( GU 2018, L 321, pag. 1 ).

Dispositivo 1) Il ricorso è respinto in quanto irricevibile. 2) Non vi è più luogo a provvedere sulle istanze di intervento presentate dal Regno dei [OSCURATO:PERSONA] e dalla Commissione europea. 3) [OSCURATO:PERSONA] AG sopporterà le proprie spese, nonché quelle sostenute dal Parlamento europeo e dal Consiglio dell’Unione europea, ad eccezione delle spese relative alle istanze di intervento. 4) [OSCURATO:PERSONA], il Parlamento, il Consiglio, il Regno dei [OSCURATO:PERSONA], nonché la Commissione sopporteranno ciascuno le proprie spese relative alle istanze di intervento.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
62019TO0161_INF Ordinanza del Tribunale (Prima Sezione) del 21 gennaio 2020 – [OSCURATO:PERSONA] / Parlamento e Consiglio (causa T‑161/19) «Ricorso di annullamento – Mercato interno delle comunicazioni elettroniche – Prezzi al dettaglio fatturati ai consumatori per le comunicazioni disciplinate all’interno dell’Unione – Regolamento (UE) 2018/1971 – Atto legislativo – Insussistenza di incidenza individuale – Irricevibilità» 1. Ricorso di annullamento – Persone fisiche o giuridiche – Nozione di atto regolamentare ai sensi dell’articolo 263, quarto comma, TFUE – Qualsiasi atto di portata generale ad eccezione degli atti legislativi – Regolamento che istituisce massimali tariffari per le comunicazioni intra-UE regolamentate – Regolamento adottato secondo la procedura legislativa ordinaria – Esclusione (Artt. 114, 263, comma 4, 289, §§ 1 e 3, e 294 TFUE; regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio 2018/1971) (v. punti 16‑22) 2. Ricorso di annullamento – Persone fisiche o giuridiche – Atti che le riguardano direttamente e individualmente – Incidenza individuale di un atto a carattere generale – Presupposti (Art. 263, comma 4, TFUE) (v. punti 32‑34) 3. Ricorso di annullamento – Persone fisiche o giuridiche – Atti che le riguardano direttamente e individualmente – Incidenza individuale – Criteri – Regolamento che istituisce massimali tariffari per le comunicazioni intra-UE regolamentate – Ricorso proposto da un fornitore di comunicazioni intra-UE regolamentate – Insussistenza di incidenza individuale – Irricevibilità (Art. 263, comma 4, TFUE; regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio 2018/1971) (v. punti 41‑50, 52) 4. Ricorso di annullamento – Persone fisiche o giuridiche – Atti che le riguardano direttamente e individualmente – Presupposti cumulativi – Irricevibilità del ricorso in caso di mancanza di uno soltanto di tali presupposti (Art. 263, comma 4, TFUE) (v. punto 51) [OSCURATO:PERSONA] fondata sull’articolo 263 TFUE e diretta al parziale annullamento del regolamento (UE) 2018/1971 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 dicembre 2018, che istituisce l’Organismo dei regolatori europei delle comunicazioni elettroniche (BEREC) e l’Agenzia di sostegno al BEREC (Ufficio BEREC), modifica il regolamento (UE) 2015/2120 e abroga il regolamento (CE) n. 1211/2009 ( GU 2018, L 321, pag. 1 ). Dispositivo 1) Il ricorso è respinto in quanto irricevibile. 2) Non vi è più luogo a provvedere sulle istanze di intervento presentate dal Regno dei [OSCURATO:PERSONA] e dalla Commissione europea. 3) [OSCURATO:PERSONA] AG sopporterà le proprie spese, nonché quelle sostenute dal Parlamento europeo e dal Consiglio dell’Unione europea, ad eccezione delle spese relative alle istanze di intervento. 4) [OSCURATO:PERSONA], il Parlamento, il Consiglio, il Regno dei [OSCURATO:PERSONA], nonché la Commissione sopporteranno ciascuno le proprie spese relative alle istanze di intervento.