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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 7 luglio 2021

Cassazione n. 39269/2021

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la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza emessa in data 13/11/2020 dalla CORTE di APPELLO di LECCE.

Esaminati gli atti, il provvedimento impugnato ed i ricorsi; rilevato che i ricorsi vengono trattati con le forme di cui all'art. 23, comma 8, d.l. n. 137 del 2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 176 del del 2020; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del sostituto Procuratore Generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso proposto nell'interesse del MARTUCCI, e l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata nei confronti dell'OLIMPIO, con trasmissione degli atti alla Corte di appello di Lecce per il giudizio. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte di appello di Lecce ha confermato integralmente la sentenza con la quale il GUP del Tribunale di Lecce, in data 08/01/2020, aveva dichiarato [OSCURATO:PERSONA] colpevole del reato di rapina impropria, condannandolo alla pena ritenuta di giustizia, ed ha dichiarato inammissibile, per tardività, l'appello presentato avverso la medesima decisione nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA].

Gli imputati ricorrono deducendo, con distinti ricorsi, (Olimpio) violazione di legge, non essendo state considerate le sospensioni introdotte dalla normativa emanata per far fronte all'emergenza COVID-19, (Martucci) violazione di leggi e vizi di motivazione quanto all'affermazione di responsabilità (difetterebbe il requisito dell'immediatezza della reazione, e comunque non vi furono violenze o minacce) ed al diniego della circostanza attenuante di cui all'art. 62, comma 1, n. 6, cod. pen. (la p.o. era deceduta).

Il ricorso dell'Olimpio è fondato: la Corte di appello non ha tenuto conto della sospensione dei termini per il compimento degli atti processuali (che riguardava, quindi, anche le impugnazioni) dal 09/03/2020 al 11/05/2020 (il termine originario per proporre appello scadeva il 23/03/2020).

La sentenza impugnata va, quindi, annullata nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] senza rinvio, con trasmissione degli atti alla Corte di appello di Lecce per il giudizio.

Il ricorso del Martucci è inammissibile, perché i motivi sono privi della specificità necessaria (artt. 581, comma 1, e 591, comma 1, lett.

C), cod. proc. pen.), riproponendo doglianze già correttamente disattese dalla Corte di appello, con argomentazioni dalle quali il ricorrente mostra di prescindere (cfr. f. 3 della sentenza impugnata, quanto all'affermazione di responsabilità, ed in particolare alla violenza posta in essere per guadagnare l'impunità nei confronti del poliziotto Tondi pochi minuti dopo la sottrazione dei beni de quibus in casa del derubato; f. 6 della sentenza impugnata, quanto al diniego dell'invocata circostanza attenuante, ed in particolare al fatto che alla iniziale manifestazione della volontà di risarcire il danno non abbia fatto più seguito alcuna concreta iniziativa in favore degli eredi della p.o.).

La declaratoria d'inammissibilità totale del ricorso del Martucci comporta, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali; apparendo evidente che egli ha proposto il ricorso determinando Ikcausg, d'inammissibilità per colpa (Corte cost., 13 giugno 2000 n. 186) e tenuto conto della rilevante entità di detta colpa, egli va anche condannato al pagamento della somma di Eur duemila in favore della Cassa delle Ammende a titolo di sanzione pecuniaria.

P.Q.M. annulla senza rinvio la sentenza impugnata, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], e dispone trasmettersi gli atti alla Corte di appello di Lecce per il giudizio.

Dichiara inammissibile il ricorso di [OSCURATO:PERSONA], e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro duemila in favore della Cassa delle ammende.

Sentenza con motivazione semplificata Così deciso in Roma, 7 luglio 2021 [OSCURATO:PERSONA] igliere estensor

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza emessa in data 13/11/2020 dalla CORTE di APPELLO di LECCE. Esaminati gli atti, il provvedimento impugnato ed i ricorsi; rilevato che i ricorsi vengono trattati con le forme di cui all'art. 23, comma 8, d.l. n. 137 del 2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 176 del del 2020; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del sostituto Procuratore Generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso proposto nell'interesse del MARTUCCI, e l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata nei confronti dell'OLIMPIO, con trasmissione degli atti alla Corte di appello di Lecce per il giudizio. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte di appello di Lecce ha confermato integralmente la sentenza con la quale il GUP del Tribunale di Lecce, in data 08/01/2020, aveva dichiarato [OSCURATO:PERSONA] colpevole del reato di rapina impropria, condannandolo alla pena ritenuta di giustizia, ed ha dichiarato inammissibile, per tardività, l'appello presentato avverso la medesima decisione nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA]. Gli imputati ricorrono deducendo, con distinti ricorsi, (Olimpio) violazione di legge, non essendo state considerate le sospensioni introdotte dalla normativa emanata per far fronte all'emergenza COVID-19, (Martucci) violazione di leggi e vizi di motivazione quanto all'affermazione di responsabilità (difetterebbe il requisito dell'immediatezza della reazione, e comunque non vi furono violenze o minacce) ed al diniego della circostanza attenuante di cui all'art. 62, comma 1, n. 6, cod. pen. (la p.o. era deceduta). Il ricorso dell'Olimpio è fondato: la Corte di appello non ha tenuto conto della sospensione dei termini per il compimento degli atti processuali (che riguardava, quindi, anche le impugnazioni) dal 09/03/2020 al 11/05/2020 (il termine originario per proporre appello scadeva il 23/03/2020). La sentenza impugnata va, quindi, annullata nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] senza rinvio, con trasmissione degli atti alla Corte di appello di Lecce per il giudizio. Il ricorso del Martucci è inammissibile, perché i motivi sono privi della specificità necessaria (artt. 581, comma 1, e 591, comma 1, lett. C), cod. proc. pen.), riproponendo doglianze già correttamente disattese dalla Corte di appello, con argomentazioni dalle quali il ricorrente mostra di prescindere (cfr. f. 3 della sentenza impugnata, quanto all'affermazione di responsabilità, ed in particolare alla violenza posta in essere per guadagnare l'impunità nei confronti del poliziotto Tondi pochi minuti dopo la sottrazione dei beni de quibus in casa del derubato; f. 6 della sentenza impugnata, quanto al diniego dell'invocata circostanza attenuante, ed in particolare al fatto che alla iniziale manifestazione della volontà di risarcire il danno non abbia fatto più seguito alcuna concreta iniziativa in favore degli eredi della p.o.). La declaratoria d'inammissibilità totale del ricorso del Martucci comporta, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali; apparendo evidente che egli ha proposto il ricorso determinando Ikcausg, d'inammissibilità per colpa (Corte cost., 13 giugno 2000 n. 186) e tenuto conto della rilevante entità di detta colpa, egli va anche condannato al pagamento della somma di Eur duemila in favore della Cassa delle Ammende a titolo di sanzione pecuniaria. P.Q.M. annulla senza rinvio la sentenza impugnata, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], e dispone trasmettersi gli atti alla Corte di appello di Lecce per il giudizio. Dichiara inammissibile il ricorso di [OSCURATO:PERSONA], e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro duemila in favore della Cassa delle ammende. Sentenza con motivazione semplificata Così deciso in Roma, 7 luglio 2021 [OSCURATO:PERSONA] igliere estensor
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