CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 30 ottobre 2025
Cassazione n. 34257/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
eguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 21346/2023R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] (C.F. [OSCURATO:CODICE_FISCALE]),con domicilio digitale ex lege -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] S.A. - [OSCURATO:PERSONA] L ’ ITALIA (già [OSCURATO:PERSONA]), rappresentata e difesa dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] (C.F. [OSCURATO:CODICE_FISCALE]), con domicilio digitale ex lege -controricorrente - e contro [OSCURATO:PERSONA] - intimato - avverso la sentenza della Corte d’appello di Barin. 501 del 28 marzo 2023; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 30/10/2025dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; lettala memori a del ricorrente ; [OSCURATO:PERSONA] −[OSCURATO:PERSONA] conveniva in giudizio, innanzi al Tribunale di Trani, l’avv. [OSCURATO:PERSONA], chiedendo l’accertamento dell’inadempimento del convenuto all’incarico professionale conferito il 24 febbraio 2009 – relativo all’accertamento del rapporto di lavoro subordinato dell’attore –e il risarcimento dei danni conseguenti; affermava che, a causa di un errore nell’individuazione del soggetto passivo dell’azione esercitata (indicato come la “[OSCURATO:PERSONA]”, che era solo l’insegna della società commerciale [OSCURATO:PERSONA] S.r.l.), la sentenza n. 1884/2014 del Tribunale di Trani, favorevole al Pardini, era inutilizzabile in quanto emessa contro un soggetto giuridicamente inesistente e che, proprio per tale ragione, era stata respinta l’istanza di fallimento della [OSCURATO:PERSONA], avanzata dopo vari infruttuosi tentativi di recupero del credito; −[OSCURATO:PERSONA], nel costituirsi in giudizio, contestava la sussistenza dei presupposti della responsabilità professionale e affermava di aver agito sulla base delle informazioni ricevute dal cliente; chiedeva, comunque, la chiamata in causa della AIG [OSCURATO:PERSONA], compagnia assicuratrice della predetta responsabilità; −l a società si costituiva nel giudizio, da un lato aderendo alle difese del professionista, dall’altro eccependo l’inoperatività della polizza per reticenze dell’assicurato; −c on l ’ ordinanza dell ’ 8 marzo 2020, il Tribunale di Trani accoglieva la domanda, dichiarando la risoluzione del contratto di mandato e condannando Chiariello e la AIG [OSCURATO:PERSONA] al pagamento di somme in favore di Pardini; il giudice di primo grado ravvisava la responsabilità professionale dell’avvocato e riteneva operante la copertura assicurativa, escludendo reticenze dell’assicurato; −AIG Europe S.A. (già AIG [OSCURATO:PERSONA]) impugnava la decisione; Pardini e Chiariello resistevano all’impugnazione; −l a Corte d ’ appello di Bari, con la sentenza n. 501 del 28 marzo 2023, accoglieva parzialmente il gravame, limitatamente al quarto motivo: in particolare, dichiarava il difetto di copertura assicurativa di [OSCURATO:PERSONA], per avere questo, al momento della stipula o del rinnovo del contratto assicurativo, taciuto «circostanze da cui era ragionevole presumere l’avvio di una azione di responsabilità»; secondo la Corte di merito, la mancata dichiarazione di tali circostanze integrava, a prescindere da unaformale richiesta di risarcimento, una reticenza rilevante ai fini della copertura assicurativa; conseguentemente, rigettava la domanda di garanzia avanzata dall’avvocato e confermava nel resto la decisione di primo grado; −a vverso tale decisione [OSCURATO:PERSONA] proponeva ricorso per cassazione, fondato su quattro motivi; −r esisteva con controricorso la AIG Europe S.A.; −[OSCURATO:PERSONA] non svolgeva difese nel giudizio di legittimità ; −il ricorrente depositava memoria ex art. 380 - bis .1, comma 1, c.p.c.; −a ll’esito della camera di consiglio del 30 / 10 /202 5 , il Collegio si riservava il deposito dell’ordinanza nei successivi sessanta giorni, a norma dell’art. 380-bis.1, comma 2, cod. proc. civ.; [OSCURATO:PERSONA] −col primo motivo si deduce «Violazione e falsa applicazione dell’art.1892 C.C. in relazione all’art.1362 C.C. e all’art.2697 C.C. ai sensi dell’art.360 n.3 c.p.c.», per avere la Corte d’appello di Bari dichiarato il difetto di copertura assicurativa pur non essendo stato provato alcun com- portamento doloso o gravemente colposo da parte di [OSCURATO:PERSONA] nella stipula della polizza; ad avviso del ricorrente, la compagnia assicura- tiva avrebbe dovuto dimostrare che l’assicurato era consapevole delle cir- costanze e che aveva agito con dolo o colpa grave; −i l motivo è inammissibile ; −i n primo luogo, a dispetto dell ’ art. 366, comma 1, n. 4, c.p.c., la cen- sura è tutt’altro che specifica, dato che il ricorrente cumula eterogenee (e comunque generiche) critiche alla sentenza impugnata, tanto che risulta pressoché impossibile comprendere se intende denunciare un’erronea in- versione dell’onere della prova (art. 2697 c.c.) oppure una violazione della regola dell’art. 1892 c.c., in relazione al termine decadenziale prescritto all’assicuratore per far constare la reticenza dell’assicurato,oppure una cat- tiva interpretazione delle norme contrattuali; −i n ogni caso, anche a voler esaminare ciascuna delle predette critiche, si rileva che: • il richiamo all ’ art. 2697 c.c. non è pertinente perché volto a sostenere non già un’inversione dell’onere probatorio, bensì un presunto difetto di prova, da parte della compagnia assicurativa, della reticenza dell’assicu- rato: è evidente l’inammissibilità della pretesa di una rivalutazione, nel grado di legittimità, dell’apprezzamento compiuto dal giudice di merito che, in base alla documentazione riguardante le iniziative intraprese prima della stipula del contratto («il tentativo di pignoramento ed il ricorso di fallimento, dal cui esito sia la parte che l’Avv. [OSCURATO:PERSONA] ebbero la certa conoscenza che non solo il titolo esecutivo era del tutto inutilizzabile, ma che nelle more del giudizio di primo grado si era prescritto il diritto del lavoratore»), è giunto alla conclusione che «venne taciuta l’esistenza di tali circostanze, da cui era ragionevole presumere l’avvio di una azione di responsabilità»; • parimenti inammissibile è la denunciata violazione dell ’ art. 1892 c.c.: non risulta dall’esposizione del fatto processuale, né dalla sentenza impu- gnata (la quale, anzi, così riporta le difese dell’appellato Chiariello: «… pren- deva posizione unicamente in merito al capo della sentenza che aveva va- lidato la presenza della copertura assicurativa, di cui chiedeva la conferma, atteso che correttamente il Tribunale aveva ritenuto inapplicabile l’art. 1892 c.c. in quanto l’assicuratore non aveva fornito elementi sulla base dei quali poter valutare un comportamento doloso o gravemente colposo del con- traente. Inoltre, la polizza era munita di clausola di irretroattività illimi- tata»), che l’eccezione di decadenza della compagnia assicuratrice sia mai stata sollevata nei gradi di merito (in proposito, Cass. Sez. 1, 26/07/1978, n. 3751, Rv. 393276-01, ha stabilito che la decadenza comminata a carico dell’assicuratore, se questo non dichiara all’altra parte la volontà di impu- gnare il contratto entro tre mesi dal giorno in cui ha avuto conoscenza dell’inesattezza o della reticenza delle dichiarazioni dell’assicurato, non è rilevabile d’ufficio dal giudice e dev’essere tempestivamente eccepita dall’assicurato, non certo nel giudizio di legittimità); • in ogni caso, secondo un consolidato orientamento giurisprudenziale (che determina, quindi, l’inammissibilità della censura a norma dell’art. 360-bis c.p.c.), «… l ’ onere, imposto dall ’ art. 1892 c.c. all ’ assicuratore, di manifestare, allo scopo di evitare la decadenza, la propria volontà di eser- citare l’azione di annullamento del contratto, per le dichiarazioni inesatte o reticenti dell’assicurato, entro tre mesi dal giorno in cui ha conosciuto la causa di tale annullamento, non sussiste quando il sinistro si verifichi ante- riormente al decorso del termine suddetto e, ancora più, ove avvenga prima che l’assicuratore sia venuto a sapere dell’inesattezza o reticenza della di- chiarazione, essendo sufficiente, inquesti casi, per sottrarsi al pagamento dell’indennizzo, che l’assicuratore stesso invochi, anche mediante ecce- zione, la violazione dolosa o colposa dell’obbligo, esistente a carico dell’as- sicurato, di rendere dichiarazioni complete e veritiere sulle circostanze re- lative alla rappresentazione del rischio.» (tra le altre: Cass. Sez. 3, 21/01/2020, n. 1166, Rv. 656584-01; Cass. Sez. 3, 13/07/2010, n. 16406, Rv. 614109-01; Cass. Sez. 3, 16/12/2005, n. 27728, Rv. 585992-01); • rispetto alla ratio decidendi della sentenza impugnata, poi, è del tutto inconferente rilevare (come fa il ricorrente) che la polizza assicurativa pre- vedeva una copertura anche per i sinistri anteriori alla sua stipula (con la clausola cosiddetta claims made), posto che la Corte d’appello ha ritenuto inoperante detta copertura in ragione della reticenza dell’assicurato. −col secondo motivo si deduce «Violazione e falsa applicazione dell’art.1893 C.C. in relazione all’art.1362 C.C. ed all’art.2697 C.C. ai sensi dell’art.360 n.3 c.p.c.»; secondo il ricorrente, anche a voler ipotizzare una condotta omissiva senza dolo o colpa grave, in base all’art. 1893 c.c. la compagnia assicurativa avrebbe dovuto recedere dal contratto entro tre mesi dalla conoscenza della reticenza e, in ogni caso, la somma dovuta a titolo di indennizzo sarebbe stata soltanto ridotta; −a nche la seconda censura è inammissibile ; −i n primo luogo, col motivo de quo si denuncia la violazione di una norma (l’art. 1893 c.c.) che non è stata applicata dalla Corte d’appello, la quale, nell’affermare la consapevolezza, da parte dell’assicurato, dei pre- supposti per l’avvio di un’azione di responsabilità, ha implicitamente fatto applicazione dell’art. 1892 c.c.; −s i ribadisce, poi, quanto esposto in relazione alla prima censura ri- guardo alla mancanza di un’eccezione di parte (formulata nei gradi di me- rito) circa la pretesa decadenza della compagnia assicuratrice; −infine, si richiama il consolidato orientamento giurisprudenziale già indicato nell’esame del primo motivo; −col terzo motivo si deduce «Violazione e falsa applicazione degli artt.1892 e 1893 in relazione agli artt.115 e 167 c.p.c. ed all’art.2697 C.C., ai sensi dell’art.360 n.3 c.p.c.», per avere la Corte d’appello trascurato che la compagnia assicurativa, in entrambi i gradi di giudizio, aveva aderito alle difese dell’assicurato, così implicitamente riconoscendo, per mancata con- testazione, l’operatività della copertura assicurativa; −p ure questo motivo è inammissibile ; −i l ricorrente sembra prospettare una sorta di ammissione della AIG Europe sulla copertura assicurativa del Chiariello, desumibile dalla coinci- denza delle difese della compagnia e dell’avvocato rispetto alle pretese ri- sarcitorie di Pardini; −i nnanzitutto, la censura non considera che l ’ assicurazione ha espres- samente eccepito, sia in primo grado, sia in appello, l’inoperatività della polizza, sicché il motivo si fonda su premesse del tutto inconsistenti; −l ’ illogicità della prospettazione, poi, discende dalla evidente comu- nanza di interessi del danneggiante e della compagnia assicuratrice rispetto all’azione del danneggiato, coincidenza che non riguarda, ovviamente, il rapporto interno tra assicurato e assicuratore; −l e reiterate doglianze sulla mancanza di prova dei presupposti degli artt. 1892 e 1893 c.c. e sulla decadenza della compagnia assicuratrice sono già state esaminate in precedenza e le relative argomentazioni possono es- sere richiamate anche in relazione al motivo de quo ; −col quarto motivo si deduce l’«Omesso esame di due fatti decisivi per il giudizio, ai sensi dell’art.360 n.5 c.p.c.», costituiti «dalla verifica dei pre- supposti di cui all’art.1892 comma 2 C.C. secondo cui l’assicuratore avrebbe dovuto impugnare entro tre mesi le presunte dichiarazioni inesatte e reti- cenze e chiedere l’annullamento del contratto di assicurazione» e dalla «dalla mancata verifica dei presupposti di cui all’at.1893 C.C.»; −l ’ inammissibilità del motivo è evidente; −g ià dalla formulazione della censura si evince , infatti, che la denuncia di omesso esame di fatti decisivi ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c. è, in realtà, l’erronea riconduzione a detta norma di una presunta violazione degli artt. 1892 e 1893 c.c., già denunciata con gli altri motivi; −o ltre a rilevare questo ulteriore profilo di inammissibilità, poiché il mo- tivo richiama le stesse argomentazioni qui già confutate, è sufficiente ri- chiamare le motivazioni già svolte in precedenza: l’assicuratore decade dal diritto di impugnare il contratto se non lo impugna pur avendo appreso della reticenza dell’assicurato prima che si sia verificato un qualunque sinistro indennizzabile; ma se la reticenza sia scoperta dopo l’avverarsi del sinistro, l’assicuratore è liberato dalla sua obbligazione e non è mestieri a discorrere di “decadenze”; −in conclusione, il ricorso va dichiarato inammissibile e ne consegue la condanna del ricorrente a rifondere allacontroricorrente le spese del giudi- zio di legittimità, liquidate– secondo i parametri normativi – nella misura indicata nel dispositivo; −va dato atto, infine, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente ed al competente ufficio di merito, ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115 del 2002, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello previsto per il ricorso, ove dovuto, a norma del comma 1-bisdello stesso art. 13; p. q. m. la Corte dichiara inammissibile il ricorso; condanna il ricorrente a rifondere allacontroricorrente le spese di que- sto giudizio, liquidate in Euro 6.800,00 per compensi ed Euro 200,00 per esborsi, oltre a spese generali ed accessori di legge; ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricor- renteed al competente ufficio di merito, di un ulteri