CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 5 giugno 2024
Cassazione n. 24967/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 06/02/2024 della CORTE APPELLO di SALERNOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Salerno che, riformando la pronuncia di primo grado emessa dal Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] in relazione ad un errore di calcolo nella determinazione della pena, ha per il resto confermato la condanna per i reati di cui agli artt. 624, 625 nn.2 e 7 e 483 cod. pen. Considerato che il primo e unico motivo, con cui il ricorrente lamenta la carenza e/o la contraddittorietà della motivazione in relazione alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche ex art. 62 bis cod. pen. con giudizio di prevalenza sulla contestata aggravante e della circostanza attenuante di cui all'art. 62 n. 4 cod. pen., è manifestamente infondato in presenza (pagg. 3 e 4 della sentenza impugnata) di una motivazione esente da evidenti illogicità, anche considerato il principio affermato da questa Corte, secondo cui non è necessario che il giudice di merito, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione; in particolare le circostanze attenuanti generiche sono state già concesse con giudizio di equivalenza e la sentenza ha argomentato quanto alla impossibilità di un giudizio di bilanciamento più favorevole; quanto alla circostanza attenuante di cui all'art. 62 n. 4 cod. pen. la sentenza impugnata con motivazione in fatto ha valorizzato il valore tutt'altro che esiguo della valigetta con trapano rubata e il decremento patrimoniale derivante al furgone a seguito dell'effrazione del portellone. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 5 giugno 2024 Il con s ,e estensor