Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 44421/2024

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 18/01/2024 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; OSSERVA Ritenuto che il motivo dedotto in relazione alla condanna di [OSCURATO:PERSONA] per il reato di resistenza a pubblico ufficiale è inammissibile perché reiterativo nonché manifestamente infondato; considerato, in particolare, che con un unico motivo di ricorso la difesa prospetta l'insussistenza del reato per l'assenza di un effettivo impedimento all'attività funzionale dei pubblici ufficiali, essendo la condotta consistita in mere espressioni di disprezzo; rilevato che, sul punto, la sentenza impugnata appare immune da censure sia sotto il profilo logico-giuridico che sotto il profilo della valutazione probatoria, avendo correttamente ritenuto non necessaria per la configurabilità del reato l'effettivo impedimento dell'attività d'ufficio del pubblico ufficiale e valorizzato la natura non soltanto offensiva, ma anche minatoria delle espressioni proferite dal ricorrente: una condotta, dunque, idonea in concreto ad intralciare l'atto funzionale; rilevato, pertanto, che il ricorso deve pertanto essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 18/01/2024 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; OSSERVA Ritenuto che il motivo dedotto in relazione alla condanna di [OSCURATO:PERSONA] per il reato di resistenza a pubblico ufficiale è inammissibile perché reiterativo nonché manifestamente infondato; considerato, in particolare, che con un unico motivo di ricorso la difesa prospetta l'insussistenza del reato per l'assenza di un effettivo impedimento all'attività funzionale dei pubblici ufficiali, essendo la condotta consistita in mere espressioni di disprezzo; rilevato che, sul punto, la sentenza impugnata appare immune da censure sia sotto il profilo logico-giuridico che sotto il profilo della valutazione probatoria, avendo correttamente ritenuto non necessaria per la configurabilità del reato l'effettivo impedimento dell'attività d'ufficio del pubblico ufficiale e valorizzato la natura non soltanto offensiva, ma anche minatoria delle espressioni proferite dal ricorrente: una condotta, dunque, idonea in concreto ad intralciare l'atto funzionale; rilevato, pertanto, che il ricorso deve pertanto essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso
Sentenza Cassazione n. 44421/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris