CassazionesentenzaSezione LDecisione del 14 maggio 2024
Cassazione n. 22881/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso 32830-2018proposto da: CIPAG -[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], in persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] n.173, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA]; -intimato - avverso la sentenza n. 60/2018 della CORTE D'APPELLO di POTENZA, depositata il 07/05/2018 R.G.N. 145/2017; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 14/05/2024 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che: Oggetto R.G.N.32830/2018 Cron. Rep. Ud.14/05/2024 CC Con sentenza del 7.5.2018 n. 60, la Corte d’appello di Potenza, in sede di rinvio, respingeva l’appello proposto dalla Cassa Italiana di Previdenza dei [OSCURATO:PERSONA] -CIPAG - avverso la sentenza del T ribunale di Lagonegro che aveva accolto il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] volto a contestare il provvedimento di diniego di liquidazione della pensione di anzianità per l’inefficacia dell’iscrizione alla [OSCURATO:PERSONA], per gli anni 1977-1989 in ragione, ad avviso della CIPAG, dell’incompatibilità della richiesta iscrizione con il contemporaneo rapporto d’impiego pubblico con l’ITG di Lagonegro. Il Tribunale accoglieva il ricorso, perché riteneva prescritto il diritto della Cassa di procedere alla cancellazione della posizione contributiva del Rossi, per gli anni in contestazione in quanto, ad avviso del medesimo tribunale, risultava che l’ente previdenziale fosse a conoscenza della situazione di incompatibilità fin dal febbraio 1979, epoca in cui il Rossi aveva fatto pervenire alla stessa Cassa l’autorizzazione del Preside dell’ITG di Lagonegro all’esercizio della libera professione, adottando però il provvedimento di cancellazione dell’iscrizione alla Cassa nel 2008, ben oltre il termine di prescrizione decennale. La Corte di appello, adita dalla Cassa, confermava la sentenza di primo grado. La Corte di Cassazione accoglieva invece il ricorso della Cassa, perché l’eventuale nullità dell’iscrizione alla C assa (per incompatibilità con l’impiego pubblico), poteva essere fatta valere da chiunque ne avesse interesse e tale era la Cassa, quale ente preposto all’erogazione di prestazioni previdenziali, in quanto l’esercizio legittimo dell’attività professionale era presupposto necessario per valutare e riconoscere il periodo di attività svolta a fini previdenziali; inoltre, la nullità poteva essere fatta valere senza limiti di tempo. A seguito di riassunzione, la Corte d’appello, in sede di rinvio, ha ritenuto che il potere della Cassa di verificare la legittimità dell’iscrizione all’Albo e, quindi, di accertare l’inefficacia ai fini previdenziali degli anni d’iscrizione, nella specie dal 1977 al1989, non fosse soggetto all’ordinaria prescrizione decennale ma fosse imprescrittibile, al pari dell’azione svolta dall’Inps per far valere la nullità totale e/o parziale della posizione previdenziale di un lavoratore, per inesistenza del rapporto di lavoro sottostante. Tuttavia, la medesima Corte del merito ha rilevato che,per il personale docente delle scuole statali, non vi era un divieto assoluto di esercizio della libera professione, ai sensi dell’art. 92 del d.P.R. n. 417/94, sussistendo la possibilità di autorizzazione, con atto del capo d’Istituto, di essere iscritti all’Albo dei Geometri. Avverso la sentenza della Corte d’appello in sede di rinvio, la CIPAG ricorre per cassazione, sulla base di due motivi, mentre [OSCURATO:PERSONA] non ha spiegato difese scritte. [OSCURATO:PERSONA] riserva ordinanza, nel termine di sessanta giorni dall’adozione della decisione in camera di consiglio. Considerato che: Con il primo motivo di ricorso, la [OSCURATO:PERSONA] deduce il vizio di violazione di legge, in particolare, la violazione dell’art. 60 del DPR n. 3/57, dell’art. 7 del RD n. 274/29, dell’art. 22 comma 4 della legge n. 773/82 e dell’art. 92 del DPR n. 417/74, in relazione all’art. 360 primo comma n. 3 c.p.c., perché erroneamente la Corte d’appello aveva ritenuto che nessun divieto di carattere assoluto sussistesse all’esercizio dell’attività professionale per il personale docente delle scuole statali, rimanendo decisivo l’assenza di un divieto assoluto all’esercizio della libera professione, quando invece, secondo la Cassa, ai sensi delle norme di cui in rubrica, sussisteva il divieto per gli impiegati pubblici di esercitare il commercio, l’industria e qualunque professione, senza considerare, inoltre, che non vi era stato, nella specie, alcun accertamento della “continuità professionale”, indispensabile per ritenere utilizzabile il periodo di esercizio della libera professione, al fine della costituzione della posizione assicurativa. Con il secondo motivo di ricorso, la [OSCURATO:PERSONA] deduce sia il vizio di violazione di legge, in particolare, la violazione dell’art.60 del d.P.R. n. 3/57, dell’art. 7 del RD n. 274/29, dell’art. 22 comma 4 della legge n. 773/82 e dell’art. 92 del DPR n. 417/74, in relazione all’art. 360 primo comma n. 3 c.p.c.,sia il vizio di omesso esame, alla stregua delle medesime norme, in relazione all’art. 360 primo comma n. 5 c.p.c., con riferimento alfatto decisivo dell’inquadramento professionale del geometra Rossi (il quale non apparteneva al personale docente ma era un magazziniere appartenente al personale amministrativo) e per motivazione inesistente sul punto. Il primo e secondo motivo, che possono essere oggetto di un esame congiunto, sono fondati. Secondo la giurisprudenza di questa Corte, “Non è consentita l'iscrizione ad un albo professionale (nella specie, dei geometri) al dipendente di una Amministrazione statale (nella specie, Ministero dei lavori pubblici), in ragione del combinato disposto degli artt. 7, primo comma, R.D. n. 274 del 1929 (a norma del quale l'iscrizione all'albo professionale non è consentita ai dipendenti delle Amministrazioni dello Stato e degli enti pubblici non economici allorquando i rispettivi ordinamenti prevedano un divieto assoluto all'esercizio della professione) e 60 T.U. n. 3 del 1957 (che espressamente sancisce, per l'impiegato dello Stato, il divieto di esercizio di qualsiasi professione), non spiegando, all'uopo, alcuna influenza la eventuale autorizzazione all'iscrizione rilasciata al dipendente dall'Amministrazione di appartenenza ex art. 4, comma quarto, del citato D.R. 274/29 (norma applicabile alla sola ipotesi della inesistenza di un esplicito divieto all'esercizio della professione), e senza che, ancora, la compatibilità tra l'esercizio della attività professionale ed il rapporto di pubblico impiego possa implicitamente desumersi dalla normativa sulla Cassa nazionale di previdenza ed assistenza (legge n. 773 del 1982, art. 22, sostituito dall'art. 1, comma quattordicesimo della legge n. 236 del 1990), che ha esclusivo riguardo al trattamento previdenziale dei soggetti titolari di un rapporto di pubblico impiego e, nel contempo, dediti (legittimamente) allo svolgimento di attività professionale privata” (Cass. sez. un. n. 3467/98, Cass. sez. un. n. 7417/98, Cass. n. 1439/00). Nella specie, il geom. Rossi era impiegato presso l’Istituto statale per geometri, con il profilo professionale di magazziniere (come risulta dalla documentazione in atti, cfr. p. 22 del ricorso della CIPAG), quindi, non apparteneva al personale docente ma al cd. personale ATA e , pertanto, non poteva beneficiare dell’eccezione prevista in favore del personale docente, di cui all’art. 92 comma 6 del d.P.R.n. 471/74, di poter essere iscritto contestualmente anche ad un Albo professionale (ed alla relativa Cassa); pertanto, l'art. 22, comma 4°, della legge n. 773 del 1982, nel prevedere l’ inefficac ia a tutti gli effetti dell'iscrizione alla Cassa di previdenza, di coloro che siano o siano stati illegittimamente iscritti all'albo professionale in violazione delle disposizioni di cui all'art. 7 del R.D. 11 febbraio 1929, n. 274 (ed art. 60 del DPR n. 3/57) , attribuisce implicitamente (anche) alla Cassa l'onere di verificare l'effettiva sussistenza di tale requisito e di eccepire, in sua mancanza, l'inefficacia ai fini previdenziali degli anni d’iscrizione. Trattandosi di contribuzione versata in difetto dei presupposti di legge, il rapporto previdenziale è radicalmente nullo; la nullità, per principio generale posto dall'art. 1421 c.c., può essere fatta valere da chiunque vi abbia interesse per cui non v'ha dubbio che detto interesse debba riconoscersi anche in capo alla Cassa, in quanto ente preposto all'erogazione delle prestazioni previdenziali, giacché l'esercizio legittimo dell'attività professionale costituisce, "un presupposto di fatto necessario per valutare e riconoscere il periodo di attività svolta ai fini previdenziali"(cfr. in proposito, Cass. n. 8146/17). In accoglimento del ricorso, la sentenza va cassata e la causa va rinviata alla Corte d’appello diPotenza, affinché, alla luce dei principi sopra esposti, riesamini il merito della controversia. P.Q.M. La Corte accoglie il ricorso. Cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le sp