Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 31 luglio 1972

Cassazione n. 08974/2025

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il 31/07/1972 avverso la sentenza del 01/07/2024 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; 7 / i Rilevato che [OSCURATO:PERSONA], condannato per il reato di cui all'art. 10-ter d.P.R. n. 74 del 2000 all'esito di giudizio abbreviato alla pena di un anno di reclusione, articolando un motivo di ricorso, deduce violazione di legge e vizio di motivazione con riguardo alla violazione del divieto di bis in idem, anche ai fini della determinazione della pena; Considerato che il motivo espone censure manifestamente infondate poiché costituite da enunciati ermeneutici in palese contrasto con il dato normativo e la consolidata giurisprudenza di legittimità, in quanto la deduzione della violazione del divieto di bis in idem si fonda sull'applicazione di sanzioni amministrative, le quali, però, stante l'assenza di indicazioni nel ricorso, debbono ritenersi irrogate alla società debitrice dell'IVA non versata, e di cui l'imputato era legale rappresentante, e quindi ad un soggetto diverso, con conseguente esclusione della configurabilità di qualunque violazione del divieto di un secondo giudizio (cfr., per tutte, Sez. fer., n.42897 del 09/08/2018, C., Rv. 273939 - 03); Ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della Cassa delle Ammende, sussistendo profili di colpa nella determinazione delle cause di inammissibilità; P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, il 14 febbraio 2025.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il 31/07/1972 avverso la sentenza del 01/07/2024 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; 7 / i Rilevato che [OSCURATO:PERSONA], condannato per il reato di cui all'art. 10-ter d.P.R. n. 74 del 2000 all'esito di giudizio abbreviato alla pena di un anno di reclusione, articolando un motivo di ricorso, deduce violazione di legge e vizio di motivazione con riguardo alla violazione del divieto di bis in idem, anche ai fini della determinazione della pena; Considerato che il motivo espone censure manifestamente infondate poiché costituite da enunciati ermeneutici in palese contrasto con il dato normativo e la consolidata giurisprudenza di legittimità, in quanto la deduzione della violazione del divieto di bis in idem si fonda sull'applicazione di sanzioni amministrative, le quali, però, stante l'assenza di indicazioni nel ricorso, debbono ritenersi irrogate alla società debitrice dell'IVA non versata, e di cui l'imputato era legale rappresentante, e quindi ad un soggetto diverso, con conseguente esclusione della configurabilità di qualunque violazione del divieto di un secondo giudizio (cfr., per tutte, Sez. fer., n.42897 del 09/08/2018, C., Rv. 273939 - 03); Ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della Cassa delle Ammende, sussistendo profili di colpa nella determinazione delle cause di inammissibilità; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 14 febbraio 2025.
Sentenza Cassazione n. 08974/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris