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CassazionedecretoSezione 3Decisione del 28 maggio 2026

Cassazione n. 16749/2026

Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

, rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] che elegge domicilio [OSCURATO:EMAIL];-ricorrente-contro[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesidall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ed elettivamentedomiciliati presso lo Studio dello stesso in [OSCURATO:PERSONA] S. Stefano n. 25,PEC [OSCURATO:EMAIL];-controricorrenti-Numero registro generale 13532/2023Numero sezionale 4067/2025Numero di raccolta generale 16749/2026Data pubblicazione 28/05/2026avverso la SENTENZA della CORTE D'APPELLO di BOLOGNA n. 2559/2022depositata il 19/12/2022.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 16/10/2025 dallaConsigliera [OSCURATO:PERSONA].1.

Con decreto ingiuntivo n. 3707/2015, il Tribunale di Bolognaingiungeva a [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., nonché ai sigg. [OSCURATO:PERSONA] eLombardi [OSCURATO:PERSONA], in qualità di garanti, il pagamento della somma diEuro 588.375,95, oltre interessi e spese, in favore della concedenteEmilia-[OSCURATO:PERSONA] S.p.A. (oggi [OSCURATO:SOCIETA].), a titolo di canoni ascadere attualizzati e opzione di acquisto.Il credito traeva origine da un contratto di leasing immobiliare stipulato il18/12/2007, avente ad oggetto un terreno sito in [OSCURATO:PERSONA] (BO), viadell’Agricoltura, n. 8, concesso in uso all’utilizzatrice [OSCURATO:PERSONA] s.r.l.,che si era obbligata al pagamento di 180 canoni per un corrispettivocomplessivo di Euro 1.028.163,00.Poiché l’utilizzatrice aveva interrotto il pagamento dei detti canoni apartire dal mese di aprile 2013, la concedente dichiarava risolto ilcontratto attivando la clausola risolutiva espressa di cui all’art. 25 dellostesso, intimando la riconsegna del bene e la corresponsione delle sommepreviste dalla clausola penale.Proponevano opposizione al decreto ingiuntivo [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. ed igaranti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], con cui deducevano: a) inesistenzadell’inadempimento alla data di risoluzione del contratto; b) nullità ovveroinefficacia della clausola risolutiva espressa e di quella penale di cui all’art.25 del contratto per contrarietà agli artt. 1526 e/o 1418 e 1384 c.c.; c)Numero registro generale 13532/2023Numero sezionale 4067/2025Numero di raccolta generale 16749/2026Data pubblicazione 28/05/2026natura vessatoria dell’art. 25 del contratto ai sensi degli artt. 1341 e 1342c.c.; d) nullità ovvero inefficacia delle pattuizioni contenute nel contrattodi garanzia.Gli opponenti eccepivano, inoltre, la mancanza di certezza e liquidità delcredito, invocando il provvedimento del Tribunale fallimentare di Pistoiache aveva ammesso il credito della concedente al passivo con riserva exart. 96 l. fall.Con sentenza n. 20724/2018, il Tribunale di Bologna, accertatol’inadempimento dell’utilizzatrice, rigettava l’opposizione, confermando ildecreto opposto; nel dettaglio, per quel che qui rileva: a) escludeval’esistenza di clausole negoziali inequivocabilmente indicative della volontàdelle parti di procedere al trasferimento differito della proprietà dei benioggetto di leasing; b) confermava la legittimità della risoluzionecontrattuale e la validità della clausola penale di cui all’art. 25 delcontratto; c) riteneva, altresì, infondata l’eccezione di indeterminatezzadel credito, nonché la tesi della natura autonoma della garanzia prestatadai sigg. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], qualificata invece come fideiussione ordinaria.2.

Avverso la decisione del Tribunale di Bologna proponevano appello isigg. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], insistendo sull’illegittimità del decreto ingiuntivo esulla nullità delle clausole contrattuali; eccepivano, inoltre, la mancataprova del valore del bene al momento della restituzione e la conseguenteincertezza del credito azionato.Con sentenza n. 2559/2022, del 19 dicembre 2022, la Corte d’Appello diBologna accoglieva parzialmente l’impugnazione, rideterminando l’importodovuto e, per l’effetto, disponeva la restituzione in favore della Lombardidella somma di Euro 30.000,00, ritenendo non provata la quantificazionedel credito residuo della concedente alla luce dell’art. 1526 c.c. e dellanormativa introdotta dalla L. n. 124 del 2017 in materia di leasing.3.

Avverso la suindicata pronunzia della Corte di merito BPER FactorS.p.A. propone ora ricorso per cassazione, affidato a cinque motivi.Numero registro generale 13532/2023Numero sezionale 4067/2025Numero di raccolta generale 16749/2026Data pubblicazione 28/05/20263.1. [OSCURATO:PERSONA] e la [OSCURATO:PERSONA] resistono con controricorso.4.1.

Con il primo motivo la ricorrente denuncia, ai sensi dell’art. 360,comma 1, nn. 3 e 5, c.p.c., l’omessa motivazione su fatti decisivi per ilgiudizio, oggetto di discussione tra le parti, costituiti dalla determinazionedel valore del bene oggetto di leasing e dall’importo che BPER Factorprevedeva di ricavare dalla sua ricollocazione sul mercato.Deduce, altresì, la mancata assunzione e valutazione di una provadecisiva, rappresentata dalla consulenza tecnica d’ufficio sul valoredell’immobile concesso in leasing, con conseguente violazione dell’art.132, comma 2, n. 4, c.p.c., nonché violazione e falsa applicazione dell’art.1526 c.c., degli artt. 1, commi 136-140, L. n. 124/2017, dell’art. 2697 c.c.e degli artt. 115 e 116 c.p.c.Sostiene che, alla luce della più recente giurisprudenza in materia dileasing - formatasi a partire dal 2021 - il giudice di merito avrebbe dovutoaccertare il valore di mercato del bene alla data della riconsegna (anno2016), al fine di determinare correttamente l’entità del credito residuovantato da [OSCURATO:SOCIETA].Lamenta che la corte d’appello, anche nell’esercizio dei propri poteriofficiosi, avrebbe dovuto disporre una CTU valutativa, unico mezzo idoneoa consentire una corretta applicazione dei principi di diritto in tema dileasing traslativo.Si suole che la corte di merito abbia disapplicato l’art. 25 del contratto,contenente la clausola risolutiva espressa e la penale, senza procedere adalcuna riduzione ex art. 1384 c.c., così alterando l’equilibrio negoziale eviolando i principi di autonomia contrattuale.4.2.

Con il secondo subordinato motivo la ricorrente denunzia violazionedell’art. 112 c.p.c., nonché degli artt. 132, 2° comma n. 4, e 115 c.p.c., inrelazione all’art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c. non ché la violazione e falsaapplicazione dell’art. 1526 c.c., degli artt. 1, commi 136-140, L. n.Numero registro generale 13532/2023Numero sezionale 4067/2025Numero di raccolta generale 16749/2026Data pubblicazione 28/05/2026124/2017, nonché degli artt. 1382 e 1384 c.c., in relazione all’art. 360,comma 1, n. 3, c.p.c.Si duole dell’omessa pronuncia sulle domande delle presupponentil’accertamento del credito del concedente; e che la corte di merito abbianegato l’ammissione della consulenza tecnica d’ufficio volta alladeterminazione del valore del bene oggetto di leasing al momento dellarestituzione, erroneamente “inammissibile” in quanto “di naturaesplorativa”, pur avendo nel contempo escluso l’esistenza del credito diBPER Factor per mancata prova di tale valore.Lamenta che la CTU costituisce l’unico mezzo di prova idoneo a consentirel’accertamento del credito residuo, come richiesto anche dalle controparti,e che la relativa mancata ammissione ha determinato una violazione deldiritto di difesa e un’omessa pronuncia sulle reciproche domande: da unlato, quella di [OSCURATO:SOCIETA] di accertamento (o condanna) del creditoderivante dal contratto di leasing; dall’altro, quella dei sigg. [OSCURATO:PERSONA] eLombardi di riduzione della penale per eccessività.Aggiunge che la Corte avrebbe dovuto decidere nel merito, eventualmenteriducendo la penale ai sensi dell’art. 1384 c.c., ma non escludere in radiceil credito del concedente.4.3.

Con il terzo motivo la ricorrente denuncia, ai sensi dell’art. 360,comma 1, n. 3, c.p.c., la violazione e falsa applicazione dell’art. 1526 c.c.,degli artt. 1, commi 136-140, L. n. 124/2017, dell’art. 2697 c.c., degliartt. 115 e 116 c.p.c., nonché degli artt. 93 e 99 l. fall..Si duole che la corte d’appello abbia erroneamente applicato il principioaffermato dalle Sezioni Unite con la Sentenza n. 2061/2021, affermandoche fosse gravata dall’onere di produrre sin dalla domanda di primo gradouna stima del valore di mercato del bene in leasing, laddove la pronunciadelle Sezioni Unite ha riguardo al procedimento di opposizione allo statopassivo fallimentare, in cui vige un regime probatorio più rigoroso echiuso, non applicabile al giudizio ordinario di cognizione, ove l’onereNumero registro generale 13532/2023Numero sezionale 4067/2025Numero di raccolta generale 16749/2026Data pubblicazione 28/05/2026probatorio può essere assolto anche nel corso del processo o mediante ilprincipio di non contestazione ex art. 115 c.p.c.Si duole che la corte territoriale abbia erroneamente elevato la stima delbene a fatto costitutivo del diritto del concedente, escludendo per taleragione l’esistenza del credito azionato in via monitoria, laddove neicontratti di leasing risolti il concedente deve detrarre dal creditorisarcitorio il valore commerciale del bene alla data della restituzione, matale stima non è elemento costitutivo della domanda e può essereaccertata anche successivamente, eventualmente mediante c.t.u., speciein caso di contestazione dell’utilizzatore.4.4.

Con il quarto subordinato motivo la ricorrente denunzia la violazionedegli artt. 1382 e 1384 c.c. nonché omessa motivazione ai sensi dell’art.360, comma 1, n. 5, c.p.c.Si duole che la corte d’appello non abbia esaminato nel merito le domanderelative alla congruità della penale prevista dall’art. 25 del contratto dileasing, nonostante avesse riconosciuto la validità della clausola penale efossero stati allegati in giudizio sufficienti elementi per determinare ilvalore del bene.4.5.

Con il quinto motivo la ricorrente denuncia, ai sensi dell’art. 360,comma 1, n. 3, c.p.c., la violazione e falsa applicazione degli artt. 1193,1194 e 1195 c.c.,Si duole che la corte d’appello l’abbia erroneamente condannata allarestituzione ai sigg. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] della somma di euro 30.000,00,acquisita in sede di espropriazione presso terzi nei confronti dellaLombardi.Lamenta essersi dalla corte di merito trascurato che la documentataimputazione di tale somma, conformemente agli artt. 1193 ss. c.c.,anzitutto alle spese e agli interessi -comprese quelle sostenute per ilriacquisto coattivo dell’immobile oggetto di leasing- e solosuccessivamente al capitale oggetto del decreto ingiuntivo, in conformitàNumero registro generale 13532/2023Numero sezionale 4067/2025Numero di raccolta generale 16749/2026Data pubblicazione 28/05/2026sia alla disciplina legale sia alla clausola contrattuale di cui all’art. 25 delcontratto di leasing, che include tra i crediti della concedente anche lespese giudiziarie per il recupero del bene.Si duole che, pur avendo confermato la risoluzione del contratto perinadempimento dell’utilizzatrice e riconosciuto il suo diritto allarestituzione dell’immobile, la corte di merito abbia erroneamente dispostola restituzione integrale di euro 30.000,00 in ragione della revoca deldecreto ingiuntivo e asserita inesistenza del credito, laddove avrebbedovuto riconoscerle almeno la parte imputata alle spese (euro 9.675,63),trattandosi di esborsi connessi all’esecuzione di un accertato diritto.5.1.

Va anzitutto esaminato, in quanto logicamente prioritario, il 2°motivo di ricorso, con cui parte ricorrente si duole dell’asseritamenteomessa pronuncia sulle domande presupponenti l’accertamento del creditodel concedente, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c., per violazionedegli artt. 112 e 132, comma 2, n. 4, c.p.c.Il motivo è infondato.Giusta principio consolidato il vizio di omessa pronuncia ricorre nella solaipotesi in cui il giudice del merito abbia omesso del tutto di adottare unqualsiasi provvedimento, anche solo implicito, di accoglimento o di rigettoma comunque indispensabile per la soluzione del caso concreto, sulladomanda o sull’eccezione sottoposta al suo esame (cfr. Cass. Sez. 5,Ordinanza n. 27551 del 23/10/2024), e non anche allorquando ladecisione adottata in contrasto con la pretesa fatta valere dalla parte necomporti il rigetto o la non esaminabilità pur in assenza di specificaargomentazione (cfr. Sez. 2, Sentenza n. 20311 del 04/10/2011; Sez. 1,Sentenza n. 21612 del 20/09/2013; Sez. 1, Sentenza n. 17956 del11/09/2015; Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 15255 del 04/06/2019; Sez. 3,Sentenza n. 2151 del 29/01/2021).Orbene, nella specie la corte di merito -come confermato dallo stessoricorrente- ha negato l’ammissione della consulenza tecnica d’ufficio voltaNumero registro generale 13532/2023Numero sezionale 4067/2025Numero di raccolta generale 16749/2026Data pubblicazione 28/05/2026alla determinazione del valore del bene oggetto di leasing al momentodella restituzione per averla ritenuta “di natura esplorativa” e pertanto“inammissibile”, escludendo - per l’effetto - l’esistenza del suo credito permancata prova di tale valore.A tale stregua la corte di merito ha sul punto espressamente pronunziato,con motivazione congrua, frutto di un ragionamento inferenziale, anche inpunto di applicazione della disciplina del contratto di leasing, a prescinderedalla relativa correttezza nel merito ( v. infra ).5.2.

Il 1° e il 3° motivo, che possono essere congiuntamente esaminati inquanto connessi, sono p.q.r. fondati e vanno accolti nei termini di seguitoindicati.Coglie invero nel segno l’assunto censorio di errata applicazione da partedella corte di merito del principio di diritto enunciato dalle Sezioni Unite diquesta Corte con la Sentenza n. 2061 del 28/1/2021.5.2.1.

Con tale pronunzia le Sezioni Unite hanno escluso l’applicabilitàretroattiva della novella di cui alla L. n. 124 del 2017, precisando che «intema di “leasing” finanziario, la disciplina di cui all’art. 1, commi 136-140,della legge n. 124 del 2017 non ha effetti retroattivi, sì che il comma 138si applica alla risoluzione i cui presupposti si siano verificati dopo l'entratain vigore della legge stessa», con la conseguenza che «per i contrattianteriormente risolti resta valida, invece, la distinzione tra “leasing” digodimento e “leasing” traslativo, con conseguente applicazione analogica,a quest’ultima figura, della disciplina dell’art. 1526 cod. civ., e ciò anchese la risoluzione sia stata seguita dal fallimento dell’utilizzatore, nonpotendosi applicare analogicamente l’art. 72 quater l.fall.» (cfr. ancheCass.

Sez. 3, Ordinanza n. 16632 del 12/6/2023).5.2.2.

Con riferimento al c.d. leasing traslativo, attraverso il filtro dell’art.1526 c.c., la giurisprudenza di legittimità, nel tempo, ha selezionato, tra levarie clausole standardizzate, quelle meritevoli e quelle non meritevoli ditutela, valorizzando l’esigenza di evitare indebite locupletazioni in capo alNumero registro generale 13532/2023Numero sezionale 4067/2025Numero di raccolta generale 16749/2026Data pubblicazione 28/05/2026concedente, nel perseguimento di un equilibrato assetto delle posizionicontrattuali delle parti.Di tal che, è stata considerata meritevole di tutela, poiché in linea con lacennata ratio, «la penale inserita nel contratto di leasing traslativoprevedente l'acquisizione dei canoni riscossi con detrazione, dalle sommedovute al concedente, dell'importo ricavato dalla futura vendita del benerestituito» (Cass. Sez. 3, Ordinanza n. 26531 del 30/09/2021; Sez. 3,Ordinanza n. 1581 del 24/01/2020; Sez. 3, Sentenza n. 21762 del28/08/2019; Sez. 3, Ordinanza n. 15202 del 12/06/2018).Per converso, è stata reputata «manifestamente eccessiva la penale che,mantenendo in capo al concedente la proprietà del bene, gli consente diacquisire i canoni maturati fino al momento della risoluzione, ciòcomportando un indebito vantaggio derivante dal cumulo della somma deicanoni e del residuo valore del bene» (Cass. Sez. 3, Ordinanza n. 26531del 30/09/2021; Sez. 3, Ordinanza n. 1581 del 24/01/2020; Sez. 3,Sentenza n. 19732 del 27/09/2011).In tal caso, ove il contratto preveda una clausola penale manifestamenteeccessiva (acquisizione dei canoni riscossi e mantenimento della proprietàdel bene: c.d. clausola di confisca), essa, ai sensi dell’art. 1526, comma 2,c.c., andrà ridotta dal giudice, anche d’ufficio (ove, naturalmente, lapenale stessa sia stata fatta oggetto di domanda ovvero dedotta ingiudizio come eccezione - in senso stretto - nel rispetto delle preclusioni dirito: Cass., 12 settembre 2014, n. 19272), nell’esercizio del poterecorrettivo della volontà delle parti contrattuali affidatogli dalla legge, alfine di ristabilire in via equitativa un congruo contemperamento degliinteressi contrapposti (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 25031 del 08/10/2019,che riprende Cass. Sez.

U, Sentenza n. 18128 del 13/09/2005).5.2.3.

La giurisprudenza ha altresì fornito la regola pratica che distinguedue scenari, alla cui stregua ha illustrato due criteri-guida per il giudicedel merito:Numero registro generale 13532/2023Numero sezionale 4067/2025Numero di raccolta generale 16749/2026Data pubblicazione 28/05/2026i) se al momento in cui il concedente agisce in giudizio il bene è già statovenduto o altrimenti ricollocato, andrà portato in diffalco il ricavatoottenuto dalla vendita (cfr. Sez. 3, Ordinanza n. 25795 del 26/09/2024;Sez. 3, Ordinanza n. 18191 del 02/07/2024); in questo caso, l’importo dadedurre è un dato oggettivo, fermo restando il dovere del concedente diagire con diligenza per non vendere il bene a un prezzo vile (cfr. Sez. 3,Ordinanza n. 28022 del 14/10/2021);ii) se, invece, il bene non è stato ancora rivenduto, il giudice, «fermarestando l’irripetibilità dei canoni già riscossi, provveda ad una stima delbene ai valori di mercato al momento della restituzione dello stesso […] e,quindi, detragga il valore stimato dalle somme dovute al concedente» (intal senso, Sez.

U, Sentenza n. 2061 del 28/01/2021; cfr. anche Sez. 3,Ordinanza n. 16632 del 12/06/2023).5.2.4.

Sotto altro profilo, con riferimento al c.d. leasing traslativo leSezioni Unite di questa Corte con la Sentenza n. 2061/2021 hanno altresìprecisato che nel caso in cui, dopo la risoluzione del contratto perinadempimento dell'utilizzatore, intervenga il fallimento di quest'ultimo, ilconcedente che, in applicazione dell’art. 1526 c.c., intenda far valere ilcredito risarcitorio derivante da una clausola penale stipulata in suo favoreè tenuto a proporre apposita domanda di insinuazione al passivo ex art.93 L. F., in seno alla quale è tenuto a indicare la somma ricavata dalladiversa allocazione del bene oggetto del contratto ovvero, in mancanza,allegare una stima attendibile del relativo valore di mercato all'attualità,onde consentire al giudice di apprezzare l'eventuale manifesta eccessivitàdella penale, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1526, 2° co., c.c.Principio applicantesi propriamente in caso di fallimento, in quanto ilricorso ex art. 93 L.F. consiste in una domanda di accertamento delcredito, con la peculiarità che, attraverso la c.d. insinuazione, ci siinserisce in un processo esecutivo, volta che, accanto a un momento diaccertamento dei crediti, si pone una fase di soddisfazione degli stessi.Numero registro generale 13532/2023Numero sezionale 4067/2025Numero di raccolta generale 16749/2026Data pubblicazione 28/05/2026È quindi inscindibilmente connessa all’oggetto e alla funzione di questoprocedimento e rientra negli elementi di contenuto-forma del ricorso exart. 93 L.F. la indicazione (trattasi infatti di “allegazione”, comeconfermato dalle Sezioni Unite con la Sentenza n. 2061/2021) delcreditore di voler insinuare il valore del credito al passivo fallimentare.5.2.5.

Detto principio viceversa non si applica in difetto del fallimentodell’utilizzatore, trovando viceversa applicazione il diverso principio in baseal quale se il bene oggetto di leasing non sia stato ancora rivenduto, «ilgiudice, tenuto conto delle circostanze concrete, dovrà - ferma restandol'irripetibilità dei canoni già riscossi - disporre la stima del bene ai valori dimercato al momento della sua restituzione (salvo che esso non sia statogià venduto o altrimenti allocato, nel qual caso facendosi riferimento aivalori conseguiti) e poi detrarre tale valore dalle somme dovutedall’utilizzatore al concedente (con diritto del primo all’eventuale residuo)»(Cass. Sez. 1, Ordinanza n. 10249 del 30/03/2022).5.2.6.

Orbene, nell’impugnata sentenza la corte di merito ha inverodisatteso i suindicati principi.In particolare là dove ha ritenuto inammissibile la domanda perindeterminatezza della causa petendi, e meramente esplorativa lasollecitata c.t.u., in carenza di una espressa allegazione da parte delconcedente del valore di mercato attuale del bene oggetto di leasing.Essendo tuttavia nella specie il fallimento dell’odierna ricorrenteintervenuto solo in corso di giudizio (di primo grado), erroneamente lacorte di merito ha ritenuto l’odierna ricorrente ab origine onerata dellaproduzione della relazione di stima del valore del bene immobile de quo,ed erroneamente ha rigettato la domanda per mancato assolvimento di unonere che al momento della proposizione della domanda non incombevasulla medesima; e del pari erroneamente ha ritenuto meramenteesplorativa la richiesta CTU, nella specie da considerarsi viceversa comepercipiente.Numero registro generale 13532/2023Numero sezionale 4067/2025Numero di raccolta generale 16749/2026Data pubblicazione 28/05/20265.2.7.

Alla fondatezza nei suindicati termini del 1° e del 3° motivo,assorbiti il 4° e il 5° motivo, rigettato il 2°, consegue l’accoglimento delricorso e la cassazione in relazione dell’impugnata sentenza, con rinvio allaCorte d’Appello di Bologna, che in diversa composizione procederà anuovo esame, facendo dei suindicati disattesi principi applicazione.Il giudice del rinvio provvederà anche in ordine alle spese del giudizio dicassazione.

P.Q.MLa Corte accoglie il 1° e il 3° motivo di ricorso nei termini di cui inmotivazione; dichiara assorbiti il 4° e il 5° motivo; rigetta il 2° motivo.Cassa in relazione la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese delgiudizio di cassazione, alla Corte d’Appello di Bologna, in diversacomposizione.Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza Civiledella Corte Suprema di Cassazione in data 17 ottobre 2025.Il PresidenteLUIGI [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
, rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] che elegge domicilio [OSCURATO:EMAIL];-ricorrente-contro[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesidall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ed elettivamentedomiciliati presso lo Studio dello stesso in [OSCURATO:PERSONA] S. Stefano n. 25,PEC [OSCURATO:EMAIL];-controricorrenti-Numero registro generale 13532/2023Numero sezionale 4067/2025Numero di raccolta generale 16749/2026Data pubblicazione 28/05/2026avverso la SENTENZA della CORTE D'APPELLO di BOLOGNA n. 2559/2022depositata il 19/12/2022.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 16/10/2025 dallaConsigliera [OSCURATO:PERSONA].1. Con decreto ingiuntivo n. 3707/2015, il Tribunale di Bolognaingiungeva a [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., nonché ai sigg. [OSCURATO:PERSONA] eLombardi [OSCURATO:PERSONA], in qualità di garanti, il pagamento della somma diEuro 588.375,95, oltre interessi e spese, in favore della concedenteEmilia-[OSCURATO:PERSONA] S.p.A. (oggi [OSCURATO:SOCIETA].), a titolo di canoni ascadere attualizzati e opzione di acquisto.Il credito traeva origine da un contratto di leasing immobiliare stipulato il18/12/2007, avente ad oggetto un terreno sito in [OSCURATO:PERSONA] (BO), viadell’Agricoltura, n. 8, concesso in uso all’utilizzatrice [OSCURATO:PERSONA] s.r.l.,che si era obbligata al pagamento di 180 canoni per un corrispettivocomplessivo di Euro 1.028.163,00.Poiché l’utilizzatrice aveva interrotto il pagamento dei detti canoni apartire dal mese di aprile 2013, la concedente dichiarava risolto ilcontratto attivando la clausola risolutiva espressa di cui all’art. 25 dellostesso, intimando la riconsegna del bene e la corresponsione delle sommepreviste dalla clausola penale.Proponevano opposizione al decreto ingiuntivo [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. ed igaranti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], con cui deducevano: a) inesistenzadell’inadempimento alla data di risoluzione del contratto; b) nullità ovveroinefficacia della clausola risolutiva espressa e di quella penale di cui all’art.25 del contratto per contrarietà agli artt. 1526 e/o 1418 e 1384 c.c.; c)Numero registro generale 13532/2023Numero sezionale 4067/2025Numero di raccolta generale 16749/2026Data pubblicazione 28/05/2026natura vessatoria dell’art. 25 del contratto ai sensi degli artt. 1341 e 1342c.c.; d) nullità ovvero inefficacia delle pattuizioni contenute nel contrattodi garanzia.Gli opponenti eccepivano, inoltre, la mancanza di certezza e liquidità delcredito, invocando il provvedimento del Tribunale fallimentare di Pistoiache aveva ammesso il credito della concedente al passivo con riserva exart. 96 l. fall.Con sentenza n. 20724/2018, il Tribunale di Bologna, accertatol’inadempimento dell’utilizzatrice, rigettava l’opposizione, confermando ildecreto opposto; nel dettaglio, per quel che qui rileva: a) escludeval’esistenza di clausole negoziali inequivocabilmente indicative della volontàdelle parti di procedere al trasferimento differito della proprietà dei benioggetto di leasing; b) confermava la legittimità della risoluzionecontrattuale e la validità della clausola penale di cui all’art. 25 delcontratto; c) riteneva, altresì, infondata l’eccezione di indeterminatezzadel credito, nonché la tesi della natura autonoma della garanzia prestatadai sigg. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], qualificata invece come fideiussione ordinaria.2. Avverso la decisione del Tribunale di Bologna proponevano appello isigg. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], insistendo sull’illegittimità del decreto ingiuntivo esulla nullità delle clausole contrattuali; eccepivano, inoltre, la mancataprova del valore del bene al momento della restituzione e la conseguenteincertezza del credito azionato.Con sentenza n. 2559/2022, del 19 dicembre 2022, la Corte d’Appello diBologna accoglieva parzialmente l’impugnazione, rideterminando l’importodovuto e, per l’effetto, disponeva la restituzione in favore della Lombardidella somma di Euro 30.000,00, ritenendo non provata la quantificazionedel credito residuo della concedente alla luce dell’art. 1526 c.c. e dellanormativa introdotta dalla L. n. 124 del 2017 in materia di leasing.3. Avverso la suindicata pronunzia della Corte di merito BPER FactorS.p.A. propone ora ricorso per cassazione, affidato a cinque motivi.Numero registro generale 13532/2023Numero sezionale 4067/2025Numero di raccolta generale 16749/2026Data pubblicazione 28/05/20263.1. [OSCURATO:PERSONA] e la [OSCURATO:PERSONA] resistono con controricorso.4.1. Con il primo motivo la ricorrente denuncia, ai sensi dell’art. 360,comma 1, nn. 3 e 5, c.p.c., l’omessa motivazione su fatti decisivi per ilgiudizio, oggetto di discussione tra le parti, costituiti dalla determinazionedel valore del bene oggetto di leasing e dall’importo che BPER Factorprevedeva di ricavare dalla sua ricollocazione sul mercato.Deduce, altresì, la mancata assunzione e valutazione di una provadecisiva, rappresentata dalla consulenza tecnica d’ufficio sul valoredell’immobile concesso in leasing, con conseguente violazione dell’art.132, comma 2, n. 4, c.p.c., nonché violazione e falsa applicazione dell’art.1526 c.c., degli artt. 1, commi 136-140, L. n. 124/2017, dell’art. 2697 c.c.e degli artt. 115 e 116 c.p.c.Sostiene che, alla luce della più recente giurisprudenza in materia dileasing - formatasi a partire dal 2021 - il giudice di merito avrebbe dovutoaccertare il valore di mercato del bene alla data della riconsegna (anno2016), al fine di determinare correttamente l’entità del credito residuovantato da [OSCURATO:SOCIETA].Lamenta che la corte d’appello, anche nell’esercizio dei propri poteriofficiosi, avrebbe dovuto disporre una CTU valutativa, unico mezzo idoneoa consentire una corretta applicazione dei principi di diritto in tema dileasing traslativo.Si suole che la corte di merito abbia disapplicato l’art. 25 del contratto,contenente la clausola risolutiva espressa e la penale, senza procedere adalcuna riduzione ex art. 1384 c.c., così alterando l’equilibrio negoziale eviolando i principi di autonomia contrattuale.4.2. Con il secondo subordinato motivo la ricorrente denunzia violazionedell’art. 112 c.p.c., nonché degli artt. 132, 2° comma n. 4, e 115 c.p.c., inrelazione all’art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c. non ché la violazione e falsaapplicazione dell’art. 1526 c.c., degli artt. 1, commi 136-140, L. n.Numero registro generale 13532/2023Numero sezionale 4067/2025Numero di raccolta generale 16749/2026Data pubblicazione 28/05/2026124/2017, nonché degli artt. 1382 e 1384 c.c., in relazione all’art. 360,comma 1, n. 3, c.p.c.Si duole dell’omessa pronuncia sulle domande delle presupponentil’accertamento del credito del concedente; e che la corte di merito abbianegato l’ammissione della consulenza tecnica d’ufficio volta alladeterminazione del valore del bene oggetto di leasing al momento dellarestituzione, erroneamente “inammissibile” in quanto “di naturaesplorativa”, pur avendo nel contempo escluso l’esistenza del credito diBPER Factor per mancata prova di tale valore.Lamenta che la CTU costituisce l’unico mezzo di prova idoneo a consentirel’accertamento del credito residuo, come richiesto anche dalle controparti,e che la relativa mancata ammissione ha determinato una violazione deldiritto di difesa e un’omessa pronuncia sulle reciproche domande: da unlato, quella di [OSCURATO:SOCIETA] di accertamento (o condanna) del creditoderivante dal contratto di leasing; dall’altro, quella dei sigg. [OSCURATO:PERSONA] eLombardi di riduzione della penale per eccessività.Aggiunge che la Corte avrebbe dovuto decidere nel merito, eventualmenteriducendo la penale ai sensi dell’art. 1384 c.c., ma non escludere in radiceil credito del concedente.4.3. Con il terzo motivo la ricorrente denuncia, ai sensi dell’art. 360,comma 1, n. 3, c.p.c., la violazione e falsa applicazione dell’art. 1526 c.c.,degli artt. 1, commi 136-140, L. n. 124/2017, dell’art. 2697 c.c., degliartt. 115 e 116 c.p.c., nonché degli artt. 93 e 99 l. fall..Si duole che la corte d’appello abbia erroneamente applicato il principioaffermato dalle Sezioni Unite con la Sentenza n. 2061/2021, affermandoche fosse gravata dall’onere di produrre sin dalla domanda di primo gradouna stima del valore di mercato del bene in leasing, laddove la pronunciadelle Sezioni Unite ha riguardo al procedimento di opposizione allo statopassivo fallimentare, in cui vige un regime probatorio più rigoroso echiuso, non applicabile al giudizio ordinario di cognizione, ove l’onereNumero registro generale 13532/2023Numero sezionale 4067/2025Numero di raccolta generale 16749/2026Data pubblicazione 28/05/2026probatorio può essere assolto anche nel corso del processo o mediante ilprincipio di non contestazione ex art. 115 c.p.c.Si duole che la corte territoriale abbia erroneamente elevato la stima delbene a fatto costitutivo del diritto del concedente, escludendo per taleragione l’esistenza del credito azionato in via monitoria, laddove neicontratti di leasing risolti il concedente deve detrarre dal creditorisarcitorio il valore commerciale del bene alla data della restituzione, matale stima non è elemento costitutivo della domanda e può essereaccertata anche successivamente, eventualmente mediante c.t.u., speciein caso di contestazione dell’utilizzatore.4.4. Con il quarto subordinato motivo la ricorrente denunzia la violazionedegli artt. 1382 e 1384 c.c. nonché omessa motivazione ai sensi dell’art.360, comma 1, n. 5, c.p.c.Si duole che la corte d’appello non abbia esaminato nel merito le domanderelative alla congruità della penale prevista dall’art. 25 del contratto dileasing, nonostante avesse riconosciuto la validità della clausola penale efossero stati allegati in giudizio sufficienti elementi per determinare ilvalore del bene.4.5. Con il quinto motivo la ricorrente denuncia, ai sensi dell’art. 360,comma 1, n. 3, c.p.c., la violazione e falsa applicazione degli artt. 1193,1194 e 1195 c.c.,Si duole che la corte d’appello l’abbia erroneamente condannata allarestituzione ai sigg. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] della somma di euro 30.000,00,acquisita in sede di espropriazione presso terzi nei confronti dellaLombardi.Lamenta essersi dalla corte di merito trascurato che la documentataimputazione di tale somma, conformemente agli artt. 1193 ss. c.c.,anzitutto alle spese e agli interessi -comprese quelle sostenute per ilriacquisto coattivo dell’immobile oggetto di leasing- e solosuccessivamente al capitale oggetto del decreto ingiuntivo, in conformitàNumero registro generale 13532/2023Numero sezionale 4067/2025Numero di raccolta generale 16749/2026Data pubblicazione 28/05/2026sia alla disciplina legale sia alla clausola contrattuale di cui all’art. 25 delcontratto di leasing, che include tra i crediti della concedente anche lespese giudiziarie per il recupero del bene.Si duole che, pur avendo confermato la risoluzione del contratto perinadempimento dell’utilizzatrice e riconosciuto il suo diritto allarestituzione dell’immobile, la corte di merito abbia erroneamente dispostola restituzione integrale di euro 30.000,00 in ragione della revoca deldecreto ingiuntivo e asserita inesistenza del credito, laddove avrebbedovuto riconoscerle almeno la parte imputata alle spese (euro 9.675,63),trattandosi di esborsi connessi all’esecuzione di un accertato diritto.5.1. Va anzitutto esaminato, in quanto logicamente prioritario, il 2°motivo di ricorso, con cui parte ricorrente si duole dell’asseritamenteomessa pronuncia sulle domande presupponenti l’accertamento del creditodel concedente, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c., per violazionedegli artt. 112 e 132, comma 2, n. 4, c.p.c.Il motivo è infondato.Giusta principio consolidato il vizio di omessa pronuncia ricorre nella solaipotesi in cui il giudice del merito abbia omesso del tutto di adottare unqualsiasi provvedimento, anche solo implicito, di accoglimento o di rigettoma comunque indispensabile per la soluzione del caso concreto, sulladomanda o sull’eccezione sottoposta al suo esame (cfr. Cass. Sez. 5,Ordinanza n. 27551 del 23/10/2024), e non anche allorquando ladecisione adottata in contrasto con la pretesa fatta valere dalla parte necomporti il rigetto o la non esaminabilità pur in assenza di specificaargomentazione (cfr. Sez. 2, Sentenza n. 20311 del 04/10/2011; Sez. 1,Sentenza n. 21612 del 20/09/2013; Sez. 1, Sentenza n. 17956 del11/09/2015; Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 15255 del 04/06/2019; Sez. 3,Sentenza n. 2151 del 29/01/2021).Orbene, nella specie la corte di merito -come confermato dallo stessoricorrente- ha negato l’ammissione della consulenza tecnica d’ufficio voltaNumero registro generale 13532/2023Numero sezionale 4067/2025Numero di raccolta generale 16749/2026Data pubblicazione 28/05/2026alla determinazione del valore del bene oggetto di leasing al momentodella restituzione per averla ritenuta “di natura esplorativa” e pertanto“inammissibile”, escludendo - per l’effetto - l’esistenza del suo credito permancata prova di tale valore.A tale stregua la corte di merito ha sul punto espressamente pronunziato,con motivazione congrua, frutto di un ragionamento inferenziale, anche inpunto di applicazione della disciplina del contratto di leasing, a prescinderedalla relativa correttezza nel merito ( v. infra ).5.2. Il 1° e il 3° motivo, che possono essere congiuntamente esaminati inquanto connessi, sono p.q.r. fondati e vanno accolti nei termini di seguitoindicati.Coglie invero nel segno l’assunto censorio di errata applicazione da partedella corte di merito del principio di diritto enunciato dalle Sezioni Unite diquesta Corte con la Sentenza n. 2061 del 28/1/2021.5.2.1. Con tale pronunzia le Sezioni Unite hanno escluso l’applicabilitàretroattiva della novella di cui alla L. n. 124 del 2017, precisando che «intema di “leasing” finanziario, la disciplina di cui all’art. 1, commi 136-140,della legge n. 124 del 2017 non ha effetti retroattivi, sì che il comma 138si applica alla risoluzione i cui presupposti si siano verificati dopo l'entratain vigore della legge stessa», con la conseguenza che «per i contrattianteriormente risolti resta valida, invece, la distinzione tra “leasing” digodimento e “leasing” traslativo, con conseguente applicazione analogica,a quest’ultima figura, della disciplina dell’art. 1526 cod. civ., e ciò anchese la risoluzione sia stata seguita dal fallimento dell’utilizzatore, nonpotendosi applicare analogicamente l’art. 72 quater l.fall.» (cfr. ancheCass. Sez. 3, Ordinanza n. 16632 del 12/6/2023).5.2.2. Con riferimento al c.d. leasing traslativo, attraverso il filtro dell’art.1526 c.c., la giurisprudenza di legittimità, nel tempo, ha selezionato, tra levarie clausole standardizzate, quelle meritevoli e quelle non meritevoli ditutela, valorizzando l’esigenza di evitare indebite locupletazioni in capo alNumero registro generale 13532/2023Numero sezionale 4067/2025Numero di raccolta generale 16749/2026Data pubblicazione 28/05/2026concedente, nel perseguimento di un equilibrato assetto delle posizionicontrattuali delle parti.Di tal che, è stata considerata meritevole di tutela, poiché in linea con lacennata ratio, «la penale inserita nel contratto di leasing traslativoprevedente l'acquisizione dei canoni riscossi con detrazione, dalle sommedovute al concedente, dell'importo ricavato dalla futura vendita del benerestituito» (Cass. Sez. 3, Ordinanza n. 26531 del 30/09/2021; Sez. 3,Ordinanza n. 1581 del 24/01/2020; Sez. 3, Sentenza n. 21762 del28/08/2019; Sez. 3, Ordinanza n. 15202 del 12/06/2018).Per converso, è stata reputata «manifestamente eccessiva la penale che,mantenendo in capo al concedente la proprietà del bene, gli consente diacquisire i canoni maturati fino al momento della risoluzione, ciòcomportando un indebito vantaggio derivante dal cumulo della somma deicanoni e del residuo valore del bene» (Cass. Sez. 3, Ordinanza n. 26531del 30/09/2021; Sez. 3, Ordinanza n. 1581 del 24/01/2020; Sez. 3,Sentenza n. 19732 del 27/09/2011).In tal caso, ove il contratto preveda una clausola penale manifestamenteeccessiva (acquisizione dei canoni riscossi e mantenimento della proprietàdel bene: c.d. clausola di confisca), essa, ai sensi dell’art. 1526, comma 2,c.c., andrà ridotta dal giudice, anche d’ufficio (ove, naturalmente, lapenale stessa sia stata fatta oggetto di domanda ovvero dedotta ingiudizio come eccezione - in senso stretto - nel rispetto delle preclusioni dirito: Cass., 12 settembre 2014, n. 19272), nell’esercizio del poterecorrettivo della volontà delle parti contrattuali affidatogli dalla legge, alfine di ristabilire in via equitativa un congruo contemperamento degliinteressi contrapposti (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 25031 del 08/10/2019,che riprende Cass. Sez. U, Sentenza n. 18128 del 13/09/2005).5.2.3. La giurisprudenza ha altresì fornito la regola pratica che distinguedue scenari, alla cui stregua ha illustrato due criteri-guida per il giudicedel merito:Numero registro generale 13532/2023Numero sezionale 4067/2025Numero di raccolta generale 16749/2026Data pubblicazione 28/05/2026i) se al momento in cui il concedente agisce in giudizio il bene è già statovenduto o altrimenti ricollocato, andrà portato in diffalco il ricavatoottenuto dalla vendita (cfr. Sez. 3, Ordinanza n. 25795 del 26/09/2024;Sez. 3, Ordinanza n. 18191 del 02/07/2024); in questo caso, l’importo dadedurre è un dato oggettivo, fermo restando il dovere del concedente diagire con diligenza per non vendere il bene a un prezzo vile (cfr. Sez. 3,Ordinanza n. 28022 del 14/10/2021);ii) se, invece, il bene non è stato ancora rivenduto, il giudice, «fermarestando l’irripetibilità dei canoni già riscossi, provveda ad una stima delbene ai valori di mercato al momento della restituzione dello stesso […] e,quindi, detragga il valore stimato dalle somme dovute al concedente» (intal senso, Sez. U, Sentenza n. 2061 del 28/01/2021; cfr. anche Sez. 3,Ordinanza n. 16632 del 12/06/2023).5.2.4. Sotto altro profilo, con riferimento al c.d. leasing traslativo leSezioni Unite di questa Corte con la Sentenza n. 2061/2021 hanno altresìprecisato che nel caso in cui, dopo la risoluzione del contratto perinadempimento dell'utilizzatore, intervenga il fallimento di quest'ultimo, ilconcedente che, in applicazione dell’art. 1526 c.c., intenda far valere ilcredito risarcitorio derivante da una clausola penale stipulata in suo favoreè tenuto a proporre apposita domanda di insinuazione al passivo ex art.93 L. F., in seno alla quale è tenuto a indicare la somma ricavata dalladiversa allocazione del bene oggetto del contratto ovvero, in mancanza,allegare una stima attendibile del relativo valore di mercato all'attualità,onde consentire al giudice di apprezzare l'eventuale manifesta eccessivitàdella penale, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1526, 2° co., c.c.Principio applicantesi propriamente in caso di fallimento, in quanto ilricorso ex art. 93 L.F. consiste in una domanda di accertamento delcredito, con la peculiarità che, attraverso la c.d. insinuazione, ci siinserisce in un processo esecutivo, volta che, accanto a un momento diaccertamento dei crediti, si pone una fase di soddisfazione degli stessi.Numero registro generale 13532/2023Numero sezionale 4067/2025Numero di raccolta generale 16749/2026Data pubblicazione 28/05/2026È quindi inscindibilmente connessa all’oggetto e alla funzione di questoprocedimento e rientra negli elementi di contenuto-forma del ricorso exart. 93 L.F. la indicazione (trattasi infatti di “allegazione”, comeconfermato dalle Sezioni Unite con la Sentenza n. 2061/2021) delcreditore di voler insinuare il valore del credito al passivo fallimentare.5.2.5. Detto principio viceversa non si applica in difetto del fallimentodell’utilizzatore, trovando viceversa applicazione il diverso principio in baseal quale se il bene oggetto di leasing non sia stato ancora rivenduto, «ilgiudice, tenuto conto delle circostanze concrete, dovrà - ferma restandol'irripetibilità dei canoni già riscossi - disporre la stima del bene ai valori dimercato al momento della sua restituzione (salvo che esso non sia statogià venduto o altrimenti allocato, nel qual caso facendosi riferimento aivalori conseguiti) e poi detrarre tale valore dalle somme dovutedall’utilizzatore al concedente (con diritto del primo all’eventuale residuo)»(Cass. Sez. 1, Ordinanza n. 10249 del 30/03/2022).5.2.6. Orbene, nell’impugnata sentenza la corte di merito ha inverodisatteso i suindicati principi.In particolare là dove ha ritenuto inammissibile la domanda perindeterminatezza della causa petendi, e meramente esplorativa lasollecitata c.t.u., in carenza di una espressa allegazione da parte delconcedente del valore di mercato attuale del bene oggetto di leasing.Essendo tuttavia nella specie il fallimento dell’odierna ricorrenteintervenuto solo in corso di giudizio (di primo grado), erroneamente lacorte di merito ha ritenuto l’odierna ricorrente ab origine onerata dellaproduzione della relazione di stima del valore del bene immobile de quo,ed erroneamente ha rigettato la domanda per mancato assolvimento di unonere che al momento della proposizione della domanda non incombevasulla medesima; e del pari erroneamente ha ritenuto meramenteesplorativa la richiesta CTU, nella specie da considerarsi viceversa comepercipiente.Numero registro generale 13532/2023Numero sezionale 4067/2025Numero di raccolta generale 16749/2026Data pubblicazione 28/05/20265.2.7. Alla fondatezza nei suindicati termini del 1° e del 3° motivo,assorbiti il 4° e il 5° motivo, rigettato il 2°, consegue l’accoglimento delricorso e la cassazione in relazione dell’impugnata sentenza, con rinvio allaCorte d’Appello di Bologna, che in diversa composizione procederà anuovo esame, facendo dei suindicati disattesi principi applicazione.Il giudice del rinvio provvederà anche in ordine alle spese del giudizio dicassazione. P.Q.MLa Corte accoglie il 1° e il 3° motivo di ricorso nei termini di cui inmotivazione; dichiara assorbiti il 4° e il 5° motivo; rigetta il 2° motivo.Cassa in relazione la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese delgiudizio di cassazione, alla Corte d’Appello di Bologna, in diversacomposizione.Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza Civiledella Corte Suprema di Cassazione in data 17 ottobre 2025.Il PresidenteLUIGI [OSCURATO:PERSONA]
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