CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 4 luglio 2023
Cassazione n. 31460/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul conflitto di competenza sollevato da: TRIB. PORDENONEnei confronti di CORTE APPELLO TRIESTEcon il provvedimento del 08/03/2023 del TRIBUNALE di PORDENONEudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Procuratore generale, M. [OSCURATO:PERSONA], la quale ha chiesto che venga affermata la competenza della Corte di appello di Trieste, quale giudice dell'esecuzione, cui devono essere rimessi gli atti per l'ulteriore corsophiuq ,T94 1,9 SCP,‘ ffn u d1n/L02, Il feCt AAP), [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza dell' [OSCURATO:DATA_NASCITA] il giudice dell'esecuzione del Tribunale di Pordenone ha sollevato conflitto negativo di competenza avverso l'ordinanza della Corte di appello di Trieste in data 3/5/2022 che, nel procedimento a carico di [OSCURATO:PERSONA] destinatario di una richiesta del Procuratore generale di revoca dei benefici ex art. 163 cod. pen. - aveva declinato la propria competenza ritenendo che l'ultima sentenza definitiva nei confronti del condannato fosse quella del Tribunale di Pordenone del 18/10/2021, irrevocabile il 4/1/2022. Nell'ordinanza declinatoria, il giudice di Pordenone ha osservato che al momento della presentazione della domanda del Procuratore generale di revoca della sospensione condizionale della pena, l'ultima sentenza definitiva era quella della Corte di appello di Trieste del 25/2/2021, irrevocabile il giorno 11/5/2021. 2. Il conflitto negativo di competenza, nei termini in cui è stato sollevato - tali da rientrare nella previsione del caso analogo, di cui all'art. 28, comma 2, cod. proc. pen. - deve essere risolto da questa Corte regolatrice indicando la competenza della Corte di appello di Trieste, alla quale vanno restituiti gli atti. 3. Invero - come ha osservato anche il Procuratore generale - la condivisa esegesi di legittimità, alla quale deve qui darsi continuità, ha affermato che in sede esecutiva la competenza appartiene al giudice che ha pronunciato la condanna divenuta irrevocabile per ultima, anche se la questione attiene ad un unico e diverso titolo esecutivo (ex multis Sez. 1, n. 37300 del 02/07/2021, Rv 282011; Sez. 1, n. 33923 del 7/7/2015, Confl. corno. in proc. Musurneci, Rv 264679; Sez. 1, n. 52201 del 29/10/2014, Confl. comp. in proc. Armanio, Rv. 261459). In materia di competenza del giudice dell'esecuzione, va ribadito il principio della perpetuatio iurisdictionis, che impone di radicare la stessa in capo al giudice che abbia pronunciato, al momento della presentazione dell'istanza, la sentenza divenuta irrevocabile per ultima, a nulla rilevando l'eventuale successivo passaggio in giudicato di altre sentenze (Sez. 1, n. 23252 del 19/05/2010, Rv. 247648; Sez. 1, n. 51271 del 30/09/2019, Rv. 277733; Sez. 1, n. 16127 del 01/04/2021, Rv. 281065). Nella specie, come ha indicato il giudice dell'esecuzione del Tribunale di Pordenone, dal certificato penale emerge che l'ultima sentenza passata in giudicato all'epoca di presentazione della domanda esecutiva da parte del Procuratore generale di Trieste - 16 novembre 2021 - era quella della Corte di appello di Trieste del 25/2/2021, irrevocabile il giorno 11/5/2021. 4. In conclusione, deve essere indicata la competenza della Corte di appello di Trieste, alla quale vanno restituiti gli atti. P.Q.M. Decidendo sul conflitto, dichiara la competenza della Corte di appello di Trieste, cui dispone trasmettersi gli atti. Così deciso il giorno 4 luglio 2023 Il Consigliere esten