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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 26 gennaio 2022

Cassazione n. 22331/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 12/11/2020 della CORTE APPELLO di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; FATTO E DIRITTO Con la sentenza di cui in epigrafe la corte di appello di l'Aquila confermava la sentenza con cui il tribunale di Pescara, in data 31.5.2018, aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] alle pene, principale ed accessorie, ritenute di giustizia, in relazione al fatto di bancarotta fraudolenta in addebito.

2. Avverso la sentenza della corte territoriale, di cui chiede l'annullamento, ha proposto tempestivo ricorso per cassazione l'imputato, lamentando violazione di legge e vizio di motivazione in punto di affermazione della responsabilità del Piccioni, che non ha agito per arrecare pregiudizio ai creditori, e di mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti ex art. 62 bis, c.p.

3. La sentenza impugnata deve essere annullata limitatamente al profilo riguardante le pene accessorie "fallimentari", dovendosi, nel resto, dichiarare inammissibile il ricorso, perché fondato su censure che si risolvono nella semplice reiterazione di quelle già dedotte in appello e puntualmente disattese dalla corte di merito, con la cui motivazione sul punto il ricorrente in realtà non si confronta, dovendosi, pertanto, le stesse considerare non specifiche ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso (cfr., ex plurimis, Cass., Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019, Rv. 277710).

4. Con riferimento alle pene accessorie "fallimentari", la cui durata è stata fissata in dieci anni, va osservato che la Corte Costituzionale con la sentenza n. 222 del 2018 ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 216, ultimo comma,

I. fall., nella parte in cui dispone: «la condanna per uno dei fatti previsti dal presente articolo ìmporta per la durata di dieci anni l'inabilitazione all'esercizio di una impresa commerciale e l'incapacità per la stessa durata ad esercitare uffici direttivi presso qualsiasi impresa», anziché: «la condanna per uno dei fatti previsti dal presente articolo importa l'inabilitazione all'esercizio di una impresa commerciale e l'incapacità ad esercitare uffici direttivi presso qualsiasi impresa fino a dieci anni».

In applicazione dì tale principio la Corte dì Cassazìone, riconoscendo d'ufficio l'illegalità delle pene accessorie irrogate prima della declaratoria di illegittimità costituzionale dell'art. 216, ultimo comma, legge fall., ha annullato con rinvio la sentenza impugnata limitatamente al punto delle pene accessorie, al fine di consentire al giudice di merito di stabilire la durata delle stesse, trattandosi di giudizio, che implicando valutazioni discrezionali, è sottratto al giudice di legittimità (cfr. Cass., sez.

V, 29.1.2019, 5882, rv. 274413).

Tale opzione risulta confermata da un condivisibile arresto delle Sezioni Unite, in cui, proprio con riferimento all'irrogazione delle pene accessorie previste per il reato di bancarotta fraudolenta, è stato ribadito che la durata delle pene accessorie per le quali la legge stabilisce, in misura non fissa, un limite di durata minimo ed uno massimo, ovvero uno soltanto di essi, deve essere determinata in concreto dal giudice in base ai criteri di cui all'art. 133, c.p., e non rapportata, invece, alla durata della pena principale inflitta ex art. 37, c.p. (cfr. Cass., Sez.

U., n. 28910, del 28.2.2019, rv. 276286).

Sul punto, pertanto, non potendo essere conservata una pena determinata in relazione ad una cornice edittale prevista da una norma dichiarata incostituzionale e, quindi, inesistente sin dalla sua origine, in quanto non conforme al principio costituzionale di proporzione tra offesa e pena (cfr. Cass, Sez.

U. n. 33040 del 26.2.2015, rv. 264207), la sentenza impugnata va annullata con rinvio ad altra sezione della corte di appello di Perugia, esclusivamente per la rideterminazione della durata delle pene accessorie previste dalla disposizione di cui all'ultimo comma dell'art. 216,

I. fall.

Resta fermo, invece, il passaggio in giudicato della suddetta sentenza nei confronti del Piccini, per quel che riguarda l'affermazione della sua penale responsabilità e la dosimetria della pena principale.

La non totale soccombenza dell'imputato comporta che quest'ultimo non sia condannato al pagamento delle spese processuali, né di una sanzione pecuniaria a favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla determinazione della durata delle pene accessorie di cui all'art. 216 u.c. legge fall., con rinvio alla corte dì appello di Perugia.

Dichiara inammissibile il ricorso nel resto.

Così deciso in Roma il 26.1.2022 [OSCURATO:PERSONA] (

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 12/11/2020 della CORTE APPELLO di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; FATTO E DIRITTO Con la sentenza di cui in epigrafe la corte di appello di l'Aquila confermava la sentenza con cui il tribunale di Pescara, in data 31.5.2018, aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] alle pene, principale ed accessorie, ritenute di giustizia, in relazione al fatto di bancarotta fraudolenta in addebito. 2. Avverso la sentenza della corte territoriale, di cui chiede l'annullamento, ha proposto tempestivo ricorso per cassazione l'imputato, lamentando violazione di legge e vizio di motivazione in punto di affermazione della responsabilità del Piccioni, che non ha agito per arrecare pregiudizio ai creditori, e di mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti ex art. 62 bis, c.p. 3. La sentenza impugnata deve essere annullata limitatamente al profilo riguardante le pene accessorie "fallimentari", dovendosi, nel resto, dichiarare inammissibile il ricorso, perché fondato su censure che si risolvono nella semplice reiterazione di quelle già dedotte in appello e puntualmente disattese dalla corte di merito, con la cui motivazione sul punto il ricorrente in realtà non si confronta, dovendosi, pertanto, le stesse considerare non specifiche ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso (cfr., ex plurimis, Cass., Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019, Rv. 277710). 4. Con riferimento alle pene accessorie "fallimentari", la cui durata è stata fissata in dieci anni, va osservato che la Corte Costituzionale con la sentenza n. 222 del 2018 ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 216, ultimo comma, I. fall., nella parte in cui dispone: «la condanna per uno dei fatti previsti dal presente articolo ìmporta per la durata di dieci anni l'inabilitazione all'esercizio di una impresa commerciale e l'incapacità per la stessa durata ad esercitare uffici direttivi presso qualsiasi impresa», anziché: «la condanna per uno dei fatti previsti dal presente articolo importa l'inabilitazione all'esercizio di una impresa commerciale e l'incapacità ad esercitare uffici direttivi presso qualsiasi impresa fino a dieci anni». In applicazione dì tale principio la Corte dì Cassazìone, riconoscendo d'ufficio l'illegalità delle pene accessorie irrogate prima della declaratoria di illegittimità costituzionale dell'art. 216, ultimo comma, legge fall., ha annullato con rinvio la sentenza impugnata limitatamente al punto delle pene accessorie, al fine di consentire al giudice di merito di stabilire la durata delle stesse, trattandosi di giudizio, che implicando valutazioni discrezionali, è sottratto al giudice di legittimità (cfr. Cass., sez. V, 29.1.2019, 5882, rv. 274413). Tale opzione risulta confermata da un condivisibile arresto delle Sezioni Unite, in cui, proprio con riferimento all'irrogazione delle pene accessorie previste per il reato di bancarotta fraudolenta, è stato ribadito che la durata delle pene accessorie per le quali la legge stabilisce, in misura non fissa, un limite di durata minimo ed uno massimo, ovvero uno soltanto di essi, deve essere determinata in concreto dal giudice in base ai criteri di cui all'art. 133, c.p., e non rapportata, invece, alla durata della pena principale inflitta ex art. 37, c.p. (cfr. Cass., Sez. U., n. 28910, del 28.2.2019, rv. 276286). Sul punto, pertanto, non potendo essere conservata una pena determinata in relazione ad una cornice edittale prevista da una norma dichiarata incostituzionale e, quindi, inesistente sin dalla sua origine, in quanto non conforme al principio costituzionale di proporzione tra offesa e pena (cfr. Cass, Sez. U. n. 33040 del 26.2.2015, rv. 264207), la sentenza impugnata va annullata con rinvio ad altra sezione della corte di appello di Perugia, esclusivamente per la rideterminazione della durata delle pene accessorie previste dalla disposizione di cui all'ultimo comma dell'art. 216, I. fall. Resta fermo, invece, il passaggio in giudicato della suddetta sentenza nei confronti del Piccini, per quel che riguarda l'affermazione della sua penale responsabilità e la dosimetria della pena principale. La non totale soccombenza dell'imputato comporta che quest'ultimo non sia condannato al pagamento delle spese processuali, né di una sanzione pecuniaria a favore della cassa delle ammende. P.Q.M. Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla determinazione della durata delle pene accessorie di cui all'art. 216 u.c. legge fall., con rinvio alla corte dì appello di Perugia. Dichiara inammissibile il ricorso nel resto. Così deciso in Roma il 26.1.2022 [OSCURATO:PERSONA] (
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