CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 1 luglio 2026
Cassazione n. 22574/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato -Controricorrente[OSCURATO:PERSONA] la sentenza n. 2365/2021 della Commissione tributaria regionaledella Sicilia, sez. staccata di Messina, depositata l’[OSCURATO:DATA_NASCITA];udita la relazione della causa svolta dal [OSCURATO:PERSONA] camerale del 10 giugno 2026;Dalla sentenza impugnata e dal ricorso si evince che, a seguito dellanotifica dell’avviso d’accertamento con cui l’Amministrazione finanziaria,relativamente all’anno d’imposta 2003, aveva rideterminato l’imponibile delricorrente ai fini Irpef, Iva ed Irap, il contribuente adì la Commissionetributaria provinciale di Messina, che con sentenza n. 549/2009 ne accolseRGN 6365/2016Consigliere rel. FedericiNumero registro generale 10641/2022Numero sezionale 4825 3/2026Numero di raccolta generale 22574/2026Data pubblicazione 01/07/2026in parte le ragioni. L’Ufficio propose appello dinanzi alla Commissionetributaria regionale della Sicilia, che con sentenza n. 2365/2021 riformò ladecisione di primo grado, riconoscendo la correttezza dell’accertamento.Il giudice regionale ha ritenuto che il ricorso originario, “in assenza delprocedimento con adesione”, era tardivo rispetto alla notifica dell’attoimpositivo impugnato, e pertanto inammissibile.Il sig. [OSCURATO:PERSONA] ha censurato la pronuncia, della quale ha chiesto lacassazione, affidandosi a quattro motivi, cui ha resistito l’Agenzia delleentrate con controricorso.La causa è stata trattata e decisa all’esito dell’adunanza camerale del 10giugno 2026RAGIONI DELLA DECISIONECon il primo motivo il ricorrente ha lamentato la violazione o falsaapplicazione dell'art. 21 del d.lgs. n. 546/1992 e dell'art. 6, comma 3, deld.lgs. n. 218/97, in relazione all'art. 360, primo comma n. 3 c.p.c. LaCommissione regionale avrebbe erroneamente dichiarato inammissibile ilricorso introduttivo del giudizio di primo grado per decadenza dei termini,perché, al contrario di quanto affermato in sentenza, il contribuente avevatempestivamente depositato l’istanza di accertamento per adesione.Il motivo è inammissibile.Nella difesa spiegata con l’atto difensivo il contribuente lamenta che iltermine di impugnazione dell’atto impositivo non era affatto decorso almomento della notifica del ricorso, perché i sessanta giorni, prescrittidall’art. 21, comma 1, d.lgs. n. 546/1992, risultavano sospesi dallatempestiva presentazione dell’istanza di adesione, disciplinata dall’art. 6,comma 4, d.lgs. n. 218/1997.Va rammentato che l’art. 6, d.lgs. 218/1997, nel testo in vigore rationetemporis prevedeva che «1. Il contribuente nei cui confronti sono statieffettuati accessi, ispezioni o verifiche ai sensi degli articoli 33 del decretodel Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e 52 del decretodel Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, può chiedereall'ufficio, con apposita istanza in carta libera, la formulazione della propostadi accertamento ai fini dell'eventuale definizione. 2.Il contribuente nei cui confronti sia stato notificato avviso di accertamentoo di rettifica, non preceduto dall'invito di cui all'articolo 5, può formulareRGN 6365/2016Consigliere rel. FedericiNumero registro generale 10634 1/2022Numero sezionale 4853/2026Numero di raccolta generale 22574/2026anteriormente all'impugnazione dell'atto innanzi la commissione tributariaData pubblicazione 01/07/2026provinciale, istanza in carta libera di accertamento con adesione […].3.Il termine per l'impugnazione indicata al comma 2 e quello per ilpagamento dell'imposta sul valore aggiunto accertata, indicato nell'articolo60, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre1972, n. 633, sono sospesi per un periodo di novanta giorni dalla datadi presentazione dell'istanza del contribuente; […]».Nella giurisprudenza di legittimità si è affermato che è onere della partericorrente produrre i documenti: “In tema di accertamento con adesione, lapresentazione dell'istanza di definizione determina la sospensione, ex art. 6del d.lgs. 19 giugno 1997, n. 218, del termine fissato dall'art. 21 del d.lgs.31 dicembre 1992, n. 546, con la conseguenza che la prova dellatempestività del ricorso si estende alla prova del fatto generativo dellasospensione; ne consegue ancora che, in mancanza di tale prova da partedel ricorrente (che la alleghi nel ricorso introduttivo), il giudice di meritodeve rilevarne d'ufficio la tardività e dichiarare l'inammissibilità del ricorso”.(cfr. Cass. 4247/2013).Posto dunque che il termine di sospensione, in caso di procedura conadesione, di cui all'art. 6, comma 3, cit., è volto a garantire al contribuenteuno spatium deliberandi finalizzato a valutare l'opportunità di proporre larelativa istanza (Cass. 22878/2017; Cass. 15430/2022), nel caso di specieil motivo manca di specificità. Infatti, per rendere rilevante il procedimentodi adesione, occorreva che il ricorrente specificasse non solo di averpresentato l’istanza di adesione, attivando dunque l’iter del procedimentostesso, con sospensione dei termini di impugnazione dell’atto impositivo, maanche che specificasse in quale grado del processo e con quale attoprocessuale la documentazione attestante l’avvio del procedimento fossestata depositata nel giudizio.Infatti, oltre che risultare ovvio che, quando, come nel caso specie, ilricorso per impugnazione dell’atto impositivo risulti notificato oltre il terminedi legge, la suddetta documentazione debba essere allegata agli attiprocessuali unitamente al ricorso introduttivo, in ogni caso, il ricorso percassazione, con cui si denuncia l’errore in cui sia incorso il giudice d’appello,impone che la difesa del contribuente indichi ove il giudice di CassazioneRGN 6365/2016Consigliere rel. FedericiNumero registro generale 10641/2022Numero sezionale 4845 3/2026Numero di raccolta generale 22574/2026Data pubblicazione 01/07/2026debba rinvenire la documentazione a sostegno delle ragioni esplicitate con ilricorso. Nulla invece è stato chiarito e dichiarato dal ricorrente.Peraltro, l’inammissibilità del motivo è rilevabile sotto altro profilo.A margine, se anche fosse risultato che i documenti erano stati prodottinel giudizio di merito, assumendosi che il giudice regionale avesse errato pernon aver tenuto conto che i termini per l’impugnazione dell’atto impositivoerano stati sospesi dall’avvio dell’accertamento per adesione, la circostanzache in sentenza sia stata dichiarata l’inammissibilità del ricorso originario pertardività dell’impugnazione “in assenza di accertamento con adesione”,traducendosi in un errore percettivo (la svista percettiva in cui sarebbeincorso il giudice d’appello rispetto alla documentazione al contrario ividepositata), avrebbe dovuto essere contrastata con il rimedio processualedel ricorso per revocazione, ai sensi dell’art. 395, n. 4, c.p.c., e non con ilricorso per cassazione ai sensi dell’art. 360 c.p.c.In definitiva il motivo è inammissibile.Con il secondo motivo il contribuente ha lamentato la violazione dell’art.101, secondo comma, c.p.c., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4,c.p.c. Il giudice d’appello, decidendo la causa in punto di inammissibilità,sollevando la questione d’ufficio, erroneamente non ha assegnato alle partiun termine per il deposito di memorie nel merito.Il motivo è infondato.Il principio richiamato nel secondo comma, seconda parte, dell’art. 101c.p.c., posto a tutela del contraddittorio, è stato introdotto dalla l. n.69/2009, e pertanto non si applica nella specie, trattandosi di giudizioinstaurato nel febbraio 2007, e dunque in epoca anteriore alla modificaprocessuale invocata.L’inammissibilità del primo motivo e l’infondatezza del secondo rendonoinammissibili, per difetto di interesse, i motivi di doglianza afferenti al meritodella controversia, ed in particolare il terzo motivo - il cui oggetto peraltronon è stato neppure trattato in sede d’appello -, con cui il ricorrente halamentato la violazione dell’art. 12, l. n. 296/2006, in relazione all’art. 360,primo comma, n. 3, c.p.c., perché correttamente applicata la sanatoriaprevista dalla legge finanziaria 2007; ed il quarto motivo, con cui il ricorrenteha denunciato la violazione e falsa applicazione degli artt. 91 e 92 c.p.c., inRGN 6365/2016Consigliere rel. FedericiNumero registro generale 10641/2022Numero sezionale 4855 3/2026Numero di raccolta generale 22574/2026Data pubblicazione 01/07/2026relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., per l’erronea regolazionedelle spese processuali.In definitiva, il ricorso va rigettato.All’esito del giudizio segue la soccombenza della ricorrente nelle speseprocessuali, che vanno liquidate in favore dell’Agenzia delle entrate come dadispositivo. P.Q.MLa Corte, definitivamente pronunciando, rigetta il ricorso. Condanna ilricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, che siliquidano in favore della controricorrente nella misura di € 5.900,00, oltrespese prenotate a debito. Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, d.P.R. 30maggio 2002, n. 115 dà atto della sussistenza dei presupposti processualiper il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo dicontributo unificato, nella misura pari a quello previsto per il ricorso, a normadel comma 1-bis del medesimo articolo 13, se dovuto.Così deciso in Roma, il giorno 10 giugno 2026La PresidenteGiulia IofridaRGN 6365/2016Consigliere rel. Federici