CassazionesentenzaSezione 1
Cassazione n. 34826/2022
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 20/10/2021 della Corte militare di appello visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale militare [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza in epigrafe la Corte militare di appello confermava la declaratoria di penale responsabilità di [OSCURATO:PERSONA], maresciallo capo dell'Arma dei Carabinieri, in servizio presso il nucleo Carabinieri della Banca d'Italia, filiale di Forlì, in ordine ai reati di violata consegnata continuata, in quanto - comandato di servizio, con compiti di vigilanza in filiale, ispezione dell'area cortilizia e controllo ai varchi - violava (in data 11 giugno, 2 luglio e 4 luglio 2018) le consegne ricevute, per attendere ad incombenze di natura personale. 2. Forini ricorre per cassazione, con il ministero del suo difensore di fiducia, deducendo violazione di legge e vizio della motivazione. In relazione all'episodio dell'Il giugno 2018, l'imputato si sarebbe limitato a conferire con il proprio superiore gerarchico, tenente colonnello [OSCURATO:PERSONA], in visita quadrimestrale di ispezione presso la filiale della Banca d'Italia, per esporre «una propria situazione particolare», rimanendo con lui a colloquio per diverso tempo e restando impossibilitato a svolgere, nelle more, il normale servizio, nel resto viceversa regolarmente assicurato. Né, per fare ciò, l'imputato avrebbe avuto bisogno di particolare preventiva autorizzazione, in ogni caso implicita nell'avvenuta ammissione al colloquio stesso. Il suo comportamento era dunque inoffensivo e comunque scriminato, tant'è che nessuna negativa relazione o segnalazione disciplinare erano state sul momento approntate. In relazione agli episodi del 2 e 4 luglio, la circostanza che l'imputato si fosse trattenuto, più o meno a lungo, in ufficio, non avrebbe importato violazione della consegna, stante il carattere ampio e scarsamente puntuale di quest'ultima, che includeva compiti di affiancamento dei colleghi in servizio, assistenza, loro eventuale sostituzione, ammettendo dunque anche tempi di attesa o di mera reperibilità. Il bene giuridico, protetto dalla norma incriminatrice, non poteva dirsi leso al di là di ogni ragionevole dubbio. 3. Il giudizio di cassazione si è svolto a trattazione scritta, ai sensi dell'art. 23, comma 8, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, conv. dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile perché articolato in fatto e diretto meramente ad accreditare un'alternativa ricostruzione delle vicende processuali, contrastante con il lucido percorso argomentativo svolto dalla sentenza impugnata, alieno da illogicità in questa sede rilevabili. Al riguardo, il ricorrente prospetta una diversa interpretazione e valutazione della prova, senza realmente confrontarsi con la motivazione resa dalla Corte territoriale, nella quale si dà atto sia delle dichiarazioni testimoniali dei superiori gerarchici, incluso l'ufficiale di ispezione, sia dei riscontri informatici sul personal computer in dotazione, da cui risulta come l'imputato, in fìbtale polemica con l'Istituzione (per il subito trasferimento disciplinare), rimase impegnato - nei giorni contestati, incluso 1'11 giugno, e per l'intera durante del turno di servizio - in attività, totalmente assorbenti, ad esso estranee, anziché attendere ai compiti oggetto delle consegne ricevute, che anzi espressamente si rifiutò di svolgere costringendo il [OSCURATO:PERSONA] ad impegnarsi in sua vece. Per la configurabilità del reato previsto dall'art. 120 cod. pen. mil . pace è sufficiente, del resto, la violazione delle prescrizioni della consegna, senza che sia necessario il verificarsi di un ulteriore evento come conseguenza di tale violazione, trattandosi di reato di pericolo presunto volto a tutelare la funzionalità e l'efficienza di determinati servizi militari (Sez. 1, n. 458 del 02/12/2020, dep. 2021, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 280212-01) Quanto all'oggetto della consegna, il ricorrente invoca speciosamente l'esigenza di necessaria tassatività delle relative prescrizioni, posto che l'accertamento giudiziale consente di ritenere la sua totale mancanza di operatività, rispetto al servizio di vigilanza e controllo, della durata di almeno sei ore, che era stato a lui demandato. 2. Alla declaratoria d'inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e - per i profili di colpa connessi all'irritualità dell'impugnazione (Corte cost. n. 186 del 2000) - di una somma in favore della Cassa delle ammende che si stima equo determinare, in rapporto alle questioni dedotte, in tremila euro. P.Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle am