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CassazionedecretoSezione 5Decisione del 13 aprile 2026

Cassazione n. 27618/2026

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it [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]avverso la sentenza del 13/04/2026 della CORTE DI CASSAZIONE di RomaUdita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] DIRITTOconsiderato:- che nell’udienza del 13 aprile 2026 è stato trattato, in camera di consiglio nonpartecipata, il ricorso contrassegnato dal numero di registro generale 4852/2026,deciso con sentenza contrassegnata dal numero di raccolta generale 24808/2026e da numero di raccolta sezionale 775/2026, depositata il 2 luglio 2026;- che l’indicato ricorso è stato proposto dal Procuratore Generale della Repubblicapresso la Corte di appello di Potenza avverso il decreto, emesso dalla Corte diappello di Potenza il 6 novembre 2025, che aveva confermato il provvedimento didiniego di applicazione nei confronti del proposto [OSCURATO:PERSONA] della misura diprevenzione della sorveglianza speciale di [OSCURATO:PERSONA];rilevato che nel ruolo dell’udienza indicata sono presenti due errori:- è stato indicato come ricorrente anche il proposto [OSCURATO:PERSONA];- nel dispositivo è stata disposta la condanna del ricorrente Procuratore generale,il cui ricorso è stato dichiarato inammissibile, al pagamento delle spese processualie della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;ritenuto, pertanto, che si debba provvedere, con la procedura ex art. 130 cod.proc. pen., ad emendare i segnalati errori e, quindi, ad eliminare dal ruolodell’udienza del 13 aprile 2026, con riguardo al ricorso RG n.4852 del 2026proposto dal Procuratore generale della Repubblica presso il Tribunale di Potenza:- ogni riferimento a [OSCURATO:PERSONA], che non è il ricorrente;- la condanna del ricorrente Procuratore generale al pagamento delle speseprocessuali e al versamento della somma alla Cassa delle ammende.

P.Q.MDispone la correzione dell'errore materiale contenuto nel ruolo dell'udienza del 13aprile 2026 RG n.4852 del 2026 ricorrente il Procuratore generale, dovendosieliminare ogni riferimento a [OSCURATO:PERSONA], che non è ricorrente, e dovendosieliminare la condanna del ricorrente Procuratore Generale al pagamento dellespese processuali ed al versamento della somma alla Cassa delle ammende.manda alla cancelleria per le annotazioniCosì è deciso, 10/07/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteIrene [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
it [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]avverso la sentenza del 13/04/2026 della CORTE DI CASSAZIONE di RomaUdita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] DIRITTOconsiderato:- che nell’udienza del 13 aprile 2026 è stato trattato, in camera di consiglio nonpartecipata, il ricorso contrassegnato dal numero di registro generale 4852/2026,deciso con sentenza contrassegnata dal numero di raccolta generale 24808/2026e da numero di raccolta sezionale 775/2026, depositata il 2 luglio 2026;- che l’indicato ricorso è stato proposto dal Procuratore Generale della Repubblicapresso la Corte di appello di Potenza avverso il decreto, emesso dalla Corte diappello di Potenza il 6 novembre 2025, che aveva confermato il provvedimento didiniego di applicazione nei confronti del proposto [OSCURATO:PERSONA] della misura diprevenzione della sorveglianza speciale di [OSCURATO:PERSONA];rilevato che nel ruolo dell’udienza indicata sono presenti due errori:- è stato indicato come ricorrente anche il proposto [OSCURATO:PERSONA];- nel dispositivo è stata disposta la condanna del ricorrente Procuratore generale,il cui ricorso è stato dichiarato inammissibile, al pagamento delle spese processualie della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;ritenuto, pertanto, che si debba provvedere, con la procedura ex art. 130 cod.proc. pen., ad emendare i segnalati errori e, quindi, ad eliminare dal ruolodell’udienza del 13 aprile 2026, con riguardo al ricorso RG n.4852 del 2026proposto dal Procuratore generale della Repubblica presso il Tribunale di Potenza:- ogni riferimento a [OSCURATO:PERSONA], che non è il ricorrente;- la condanna del ricorrente Procuratore generale al pagamento delle speseprocessuali e al versamento della somma alla Cassa delle ammende. P.Q.MDispone la correzione dell'errore materiale contenuto nel ruolo dell'udienza del 13aprile 2026 RG n.4852 del 2026 ricorrente il Procuratore generale, dovendosieliminare ogni riferimento a [OSCURATO:PERSONA], che non è ricorrente, e dovendosieliminare la condanna del ricorrente Procuratore Generale al pagamento dellespese processuali ed al versamento della somma alla Cassa delle ammende.manda alla cancelleria per le annotazioniCosì è deciso, 10/07/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteIrene [OSCURATO:PERSONA]
Decreto Cassazione n. 27618/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris