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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 08509/2026

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del GIP TRIBUNALE di [OSCURATO:PERSONA] INFERIOREdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato in fatto e considerato in diritto Rilevato che non sono consentite in sede di legittimità le censure dedotte nel ricorso di [OSCURATO:PERSONA] - nel quale il difensore si duole della violazione degli artt. 81 cod. pen. e 671 cod. proc. pen., lamentando che l'ordinanza emessa nei confronti del suddetto ha trascurato gli indici rivelatori dell'unicità del disegno criminoso a fondamento delle condotte delittuose poste in essere - perché in fatto e manifestamente infondate.

Considerato che dette censure sono, altresì, riproduttive di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] nel provvedimento impugnato.

In esso, invero, si evidenzia, con riguardo alla richiesta continuazione, relativa ai reati di cui a due sentenze esecutive, che: - la prima sentenza riguarda tre fatti di indebita percezione di erogazioni pubbliche ex art. 316-ter cod. pen., in concorso con altri, da parte di [OSCURATO:PERSONA], il quale, presentandosi quale legale rappresentante della [OSCURATO:PERSONA] s.r.I., redigendo e utilizzando documenti che attestavano falsamente la sussistenza delle condizioni necessarie per ottenere un finanziamento dal Fondo PMI, tra cui anche falsi bilanci, conseguiva indebiti finanziamenti; - la seconda concerne plurimi reati di truffe aggravate per il conseguimento di erogazioni pubbliche, in cui sempre [OSCURATO:PERSONA], dichiarando falsamente di avere eseguito interventi edilizi che davano diritto al riconoscimento di un credito di imposta in base alla normativa agevolativa, otteneva detti crediti che cedeva ad altri monetizzandoli; - pur essendo le norme di legge violate affini, diversa è la struttura della fattispecie di cui all'art. 316-ter cod. pen. da quella di cui all'art. 640 stesso codice, prendendo parte, quanto ai fatti di cui alla seconda sentenza, [OSCURATO:PERSONA] ad un ben più vasto, complesso e articolato disegno truffaldino, che vedeva la complicità di numerosi individui e società, diventando il condannato solo un ingranaggio di un complesso meccanismo che non si arrestava certo con la sola dichiarazione all'Agenzia delle Entrate dell'opzione per la cessione dei crediti; - anche l'oggetto delle condotte era molto diverso, ovvero contributi agevolati non dovuti nel primo caso, crediti di imposta originariamente esistenti nel secondo; - i fatti sono a distanza temporale di circa tre mesi; - in detti fatti il condannato ha concorso con soggetti diversi; - gli unici elementi di collegamento tra quelli che appaiono a tutti gli effetti due gruppi eterogenei di reati sono rappresentati esclusivamente dalla qualità di amministratore di una delle società coinvolte e dallo scopo di profitto illecito che ha certamente animato l'agire del condannato; - la radicale eterogeneità tra i fatti sotto gli aspetti oggettivi e soggettivi e il non irrilevante lasso temporale tra i diversi episodi criminosi sono dati che non possono che far propendere per la diversità delle determinazioni criminose sottese ai reati, di volta in volta programmate e attuate con caratteristiche autonome, in assenza di un'effettiva determinazione unitaria, che certo non può identificarsi con la mera inclinazione a commettere delitti per fini di profitto.

Osservato, pertanto, che il ricorso, che deve essere dichiarato inammissibile con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, il

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del GIP TRIBUNALE di [OSCURATO:PERSONA] INFERIOREdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato in fatto e considerato in diritto Rilevato che non sono consentite in sede di legittimità le censure dedotte nel ricorso di [OSCURATO:PERSONA] - nel quale il difensore si duole della violazione degli artt. 81 cod. pen. e 671 cod. proc. pen., lamentando che l'ordinanza emessa nei confronti del suddetto ha trascurato gli indici rivelatori dell'unicità del disegno criminoso a fondamento delle condotte delittuose poste in essere - perché in fatto e manifestamente infondate. Considerato che dette censure sono, altresì, riproduttive di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] nel provvedimento impugnato. In esso, invero, si evidenzia, con riguardo alla richiesta continuazione, relativa ai reati di cui a due sentenze esecutive, che: - la prima sentenza riguarda tre fatti di indebita percezione di erogazioni pubbliche ex art. 316-ter cod. pen., in concorso con altri, da parte di [OSCURATO:PERSONA], il quale, presentandosi quale legale rappresentante della [OSCURATO:PERSONA] s.r.I., redigendo e utilizzando documenti che attestavano falsamente la sussistenza delle condizioni necessarie per ottenere un finanziamento dal Fondo PMI, tra cui anche falsi bilanci, conseguiva indebiti finanziamenti; - la seconda concerne plurimi reati di truffe aggravate per il conseguimento di erogazioni pubbliche, in cui sempre [OSCURATO:PERSONA], dichiarando falsamente di avere eseguito interventi edilizi che davano diritto al riconoscimento di un credito di imposta in base alla normativa agevolativa, otteneva detti crediti che cedeva ad altri monetizzandoli; - pur essendo le norme di legge violate affini, diversa è la struttura della fattispecie di cui all'art. 316-ter cod. pen. da quella di cui all'art. 640 stesso codice, prendendo parte, quanto ai fatti di cui alla seconda sentenza, [OSCURATO:PERSONA] ad un ben più vasto, complesso e articolato disegno truffaldino, che vedeva la complicità di numerosi individui e società, diventando il condannato solo un ingranaggio di un complesso meccanismo che non si arrestava certo con la sola dichiarazione all'Agenzia delle Entrate dell'opzione per la cessione dei crediti; - anche l'oggetto delle condotte era molto diverso, ovvero contributi agevolati non dovuti nel primo caso, crediti di imposta originariamente esistenti nel secondo; - i fatti sono a distanza temporale di circa tre mesi; - in detti fatti il condannato ha concorso con soggetti diversi; - gli unici elementi di collegamento tra quelli che appaiono a tutti gli effetti due gruppi eterogenei di reati sono rappresentati esclusivamente dalla qualità di amministratore di una delle società coinvolte e dallo scopo di profitto illecito che ha certamente animato l'agire del condannato; - la radicale eterogeneità tra i fatti sotto gli aspetti oggettivi e soggettivi e il non irrilevante lasso temporale tra i diversi episodi criminosi sono dati che non possono che far propendere per la diversità delle determinazioni criminose sottese ai reati, di volta in volta programmate e attuate con caratteristiche autonome, in assenza di un'effettiva determinazione unitaria, che certo non può identificarsi con la mera inclinazione a commettere delitti per fini di profitto. Osservato, pertanto, che il ricorso, che deve essere dichiarato inammissibile con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il
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