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CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 25 maggio 2021

Cassazione n. 19572/2022

Testo disponibile della fonte

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seguente ORDINANZA sul ricorso 22170/2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] S.R.L., già [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:SOCIETA]., rappresentata e difesa dall'Avvocato [OSCURATO:PERSONA] e dall'Avvocato [OSCURATO:PERSONA] per procura in calce al ricorso; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'Avvocato [OSCURATO:PERSONA] per procura in calce al controricorso; - controricorso - avverso la SENTENZA N. 1277/2021 DELLA CORTE D'[OSCURATO:PERSONA], depositata il [OSCURATO:DATA_NASCITA]; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 25/3/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]

1.1. La corte d'appello, con la sentenza in epigrafe, ha dichiarato l'inammissibilità, in quanto tardiva, della domanda di revocazione che la [OSCURATO:PERSONA] s.r.I., già [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:SOCIETA]., aveva proposto, ai sensi dell'art. 395 n. 4 c.p.c., avverso una sentenza pronunciata dalla stessa corte d'appello, sul rilievo che l'impugnazione era stata introdotta con atto di citazione notificato solo il 6/7/2017 e, quindi, oltre il termine di sei mesi, previsto dall'art. 327 c.p.c., nel testo introdotto dalla

I. n. 69 del 2009, dalla pubblicazione della sentenza impugnata, avvenuta in data 10/6/2016.

1.2. [OSCURATO:PERSONA] s.r.I., già [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:SOCIETA]., con ricorso notificato in data 26/7/2021, ha chiesto, per un motivo, la cassazione della sentenza, dichiaratamente notificata il 26/5/2021.

1.3. [OSCURATO:PERSONA] ha resistito con controricorso. [OSCURATO:PERSONA]

2.1. Con l'unico motivo articolato, la ricorrente, lamentando la violazione e la falsa applicazione degli artt. 327 c.p.c. e 46, commi 17 e 58, della

I. n. 69 del 2009, e la conseguente nullità della sentenza, in relazione all'art. 360 n. 4 c.p.c., ha censurato la sentenza impugnata nella parte in cui la corte d'appello ha dichiarato l'inammissibilità, in quanto tardiva, della revocazione che la [OSCURATO:PERSONA] s.r.I., già [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:SOCIETA]., aveva proposto, ai sensi dell'art. 395 n. 4 c.p.c., avverso una sentenza pronunciata dalla stessa corte d'appello, sul rilievo che l'impugnazione era stata introdotta con atto di citazione notificato solo il 6/7/2017 e, quindi, oltre il termine di sei mesi, previsto dall'art. 327 c.p.c., dalla pubblicazione della sentenza impugnata, avvenuta in data 10/6/2016.

2.2. Così facendo, tuttavia, ha osservato la ricorrente, la corte d'appello ha omesso di considerare che, trattandosi di giudizio introdotto in primo grado con atto di citazione notificato Ric. 2021 n. 22170 - Sez. 2-6 - CC del 25 marzo 2022 il 14/10/2004, il termine di decadenza previsto dall'art. 327 c.p.c., nel testo applicabile in forza delle norme invocate, è di un anno e non di sei mesi dalla pubblicazione della sentenza, e che, pertanto, a fronte della pubblicazione della sentenza impugnata in data 10/6/2016 e della sospensione feriale dei termini di trentuno giorni, il termine per proporre la revocazione ai sensi dell'art. 395 n. 4 c.p.c. scadeva solo 1'[OSCURATO:DATA_NASCITA] per cui la revocazione, proposta con atto di citazione notificato il 6/7/2017, era tempestiva.

2.3. Il motivo è fondato.

L'art. 327 c.p.c., in effetti, nel testo applicabile al giudizio in questione, in quanto incontestatamente introdotto in data anteriore al 4/7/2009, prevede che la revocazione ai sensi dell'art. 395 n. 4 c.p.c. può essere proposta, indipendentemente dalla notificazione della sentenza, non oltre il termine di un anno dalla pubblicazione della stessa.

In tema di impugnazioni, invero, la modifica dell'art. 327 c.p.c., introdotta dalla

I. n. 69 del 2009, che ha sostituito il termine di decadenza di sei mesi dalla pubblicazione della sentenza all'originario termine annuale, è applicabile, ai sensi dell'art. 58, comma 1, della predetta legge, ai soli giudizi instaurati dopo la sua entrata in vigore e, quindi, dal 4/7/2009, restando irrilevante il momento dell'instaurazione di una successiva fase o di un successivo grado di giudizio (Cass. n. 37750 del 2021; Cass. n. 19969 del 2015).

2.4. Ne consegue che, a fronte di una sentenza pubblicata in data 10/6/2016 e della sospensione feriale dei termini tra Il agosto 2016 e il 31 agosto 2016, la revocazione, proposta ai sensi dell'art. 395 n. 4 c.p.c. con atto di citazione notificato il 6/7/2017, era senz'altro tempestiva.

3. Il ricorso dev'essere, pertanto, accolto e la sentenza impugnata, per l'effetto, cassata con rinvio, per un nuovo Ric. 2021 n. 22170 - Sez. 2-6 - CC del 25 marzo 2022 2, esame, alla corte d'appello di Bologna che, in differente composizione, provvederà anche a liquidare le spese del presente giudizio.

P.Q.M.

La Corte così provvede: accoglie il ricorso e, per l'effetto, cassa la sentenza impugnata, con rinvio, per un nuovo esame, alla corte d'appello di Bologna che, in differente composizione, provvederà anche a liquidare le spese del presente giudizio.

Così deciso a Roma, nella Camera di Consiglio della Sesta Sezione Civile - 2, il 25 marzo 2022. [OSCURATO:PERSONA] zzi

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso 22170/2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] S.R.L., già [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:SOCIETA]., rappresentata e difesa dall'Avvocato [OSCURATO:PERSONA] e dall'Avvocato [OSCURATO:PERSONA] per procura in calce al ricorso; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'Avvocato [OSCURATO:PERSONA] per procura in calce al controricorso; - controricorso - avverso la SENTENZA N. 1277/2021 DELLA CORTE D'[OSCURATO:PERSONA], depositata il [OSCURATO:DATA_NASCITA]; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 25/3/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1.1. La corte d'appello, con la sentenza in epigrafe, ha dichiarato l'inammissibilità, in quanto tardiva, della domanda di revocazione che la [OSCURATO:PERSONA] s.r.I., già [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:SOCIETA]., aveva proposto, ai sensi dell'art. 395 n. 4 c.p.c., avverso una sentenza pronunciata dalla stessa corte d'appello, sul rilievo che l'impugnazione era stata introdotta con atto di citazione notificato solo il 6/7/2017 e, quindi, oltre il termine di sei mesi, previsto dall'art. 327 c.p.c., nel testo introdotto dalla I. n. 69 del 2009, dalla pubblicazione della sentenza impugnata, avvenuta in data 10/6/2016. 1.2. [OSCURATO:PERSONA] s.r.I., già [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:SOCIETA]., con ricorso notificato in data 26/7/2021, ha chiesto, per un motivo, la cassazione della sentenza, dichiaratamente notificata il 26/5/2021. 1.3. [OSCURATO:PERSONA] ha resistito con controricorso. [OSCURATO:PERSONA] 2.1. Con l'unico motivo articolato, la ricorrente, lamentando la violazione e la falsa applicazione degli artt. 327 c.p.c. e 46, commi 17 e 58, della I. n. 69 del 2009, e la conseguente nullità della sentenza, in relazione all'art. 360 n. 4 c.p.c., ha censurato la sentenza impugnata nella parte in cui la corte d'appello ha dichiarato l'inammissibilità, in quanto tardiva, della revocazione che la [OSCURATO:PERSONA] s.r.I., già [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:SOCIETA]., aveva proposto, ai sensi dell'art. 395 n. 4 c.p.c., avverso una sentenza pronunciata dalla stessa corte d'appello, sul rilievo che l'impugnazione era stata introdotta con atto di citazione notificato solo il 6/7/2017 e, quindi, oltre il termine di sei mesi, previsto dall'art. 327 c.p.c., dalla pubblicazione della sentenza impugnata, avvenuta in data 10/6/2016. 2.2. Così facendo, tuttavia, ha osservato la ricorrente, la corte d'appello ha omesso di considerare che, trattandosi di giudizio introdotto in primo grado con atto di citazione notificato Ric. 2021 n. 22170 - Sez. 2-6 - CC del 25 marzo 2022 il 14/10/2004, il termine di decadenza previsto dall'art. 327 c.p.c., nel testo applicabile in forza delle norme invocate, è di un anno e non di sei mesi dalla pubblicazione della sentenza, e che, pertanto, a fronte della pubblicazione della sentenza impugnata in data 10/6/2016 e della sospensione feriale dei termini di trentuno giorni, il termine per proporre la revocazione ai sensi dell'art. 395 n. 4 c.p.c. scadeva solo 1'[OSCURATO:DATA_NASCITA] per cui la revocazione, proposta con atto di citazione notificato il 6/7/2017, era tempestiva. 2.3. Il motivo è fondato. L'art. 327 c.p.c., in effetti, nel testo applicabile al giudizio in questione, in quanto incontestatamente introdotto in data anteriore al 4/7/2009, prevede che la revocazione ai sensi dell'art. 395 n. 4 c.p.c. può essere proposta, indipendentemente dalla notificazione della sentenza, non oltre il termine di un anno dalla pubblicazione della stessa. In tema di impugnazioni, invero, la modifica dell'art. 327 c.p.c., introdotta dalla I. n. 69 del 2009, che ha sostituito il termine di decadenza di sei mesi dalla pubblicazione della sentenza all'originario termine annuale, è applicabile, ai sensi dell'art. 58, comma 1, della predetta legge, ai soli giudizi instaurati dopo la sua entrata in vigore e, quindi, dal 4/7/2009, restando irrilevante il momento dell'instaurazione di una successiva fase o di un successivo grado di giudizio (Cass. n. 37750 del 2021; Cass. n. 19969 del 2015). 2.4. Ne consegue che, a fronte di una sentenza pubblicata in data 10/6/2016 e della sospensione feriale dei termini tra Il agosto 2016 e il 31 agosto 2016, la revocazione, proposta ai sensi dell'art. 395 n. 4 c.p.c. con atto di citazione notificato il 6/7/2017, era senz'altro tempestiva. 3. Il ricorso dev'essere, pertanto, accolto e la sentenza impugnata, per l'effetto, cassata con rinvio, per un nuovo Ric. 2021 n. 22170 - Sez. 2-6 - CC del 25 marzo 2022 2, esame, alla corte d'appello di Bologna che, in differente composizione, provvederà anche a liquidare le spese del presente giudizio. P.Q.M. La Corte così provvede: accoglie il ricorso e, per l'effetto, cassa la sentenza impugnata, con rinvio, per un nuovo esame, alla corte d'appello di Bologna che, in differente composizione, provvederà anche a liquidare le spese del presente giudizio. Così deciso a Roma, nella Camera di Consiglio della Sesta Sezione Civile - 2, il 25 marzo 2022. [OSCURATO:PERSONA] zzi
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